Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24555 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24555 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21586 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2006 proposto:
DA
COMUNE DI ROMA,

in persona del sindacò- p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso
l’Avvocatura comunale, con gli avv.ti Pietro Bonanni e Massimo
Baroni, che lo rappresentano e difendono, per procura a margine
del ricorso.
RICORRENTE

Data pubblicazione: 31/10/2013

CONTRO
PUBBLIEMME PUBBLICITA’

in persona del rappresentante

s.r.l.

legale, già elettivamente domiciliato in appello in Roma, alla
Via Germanico n. 24, nello studio degli avv.ti Luzza e Rossetto,

in quel grado.
INTIMATA
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3099/05
del 10 giugno – 11 luglio 2005. Udita, all’udienza del 26
settembre 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito
il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, dr.
Maurizio Velardi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per mancata notifica del ricorso o, in subordine, in
caso di rilevata esistenza della notifica, per l’accoglimento
della impugnazione.
Svolgimento del processo
La società a responsabilità limitata Publiemme Pubblicità
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, con
citazione ritualmente notificata, il locale Comune perché
fossero dichiarati illegittimi 33 inviti di pagamento dell’ente
locale, ad essa notificati il 17 novembre 1997, con la richiesta
di pagare E. 34.037.183, dovute come canone di occupazione del
suolo pubblico, per impianti pubblicitari gestiti dall’attrice.

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presso l’avv. Giuseppe Scavuzzo, codifensore con detti avvocati

La società deduceva che il canone preteso doveva essere
calcolato in base al suolo effettivamente occupato dagli
impianti pubblicitari e in rapporto alla superficie espositiva
della pubblicità stessa; il Comune di Roma si opponeva all’
accoglimento della domanda, dopo avere rinunciato alla primitiva

Con sentenza del 26 febbraio 2003, il Tribunale di Roma ha
accolto la domanda, accertando l’inesistenza del credito preteso
dal comune come domandato dalla Publiemme e compensando le spese
del grado; il gravame del Comune di Roma, che aveva dedotto la
violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.
507, come integrato e modificato dall’art. 145, comma 55, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 e chiesto la disapplicazione di
tre delibere della giunta municipale (n. 1016/1994, n. 42 e 25
del 2001), era rigettato dalla Corte d’appello di Roma, che
condannava l’appellante alle spese di secondo grado.
La decisione della Corte di merito precisava che la giunta
comunale aveva precisato il dispositivo della sua delibera del
25 marzo 1994 n. 1016, con altro provvedimento n. 42 del 27
gennaio 2001, con cui aveva affermato che i canoni d’occupazione
del suolo comunale per pubblicità, dovevano essere “determinati
e computati, applicando la relativa tariffa in base all’
effettiva occupazione di suolo pubblico impegnato dal mezzo
pubblicitario”, dando mandato ai competenti uffici dell’ente
locale di chiudere ogni vertenza in corso sulla questione, con
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eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O.

una “transazione conciliatoria”, fondata sulla liquidazione
regolare delle somme dovute dagli utenti della pubblicità.
La delibera che precede richiama in particolare i commi 55 e 56
dell’art. 145 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge
finanziaria del 2001) che, secondo la Corte d’appello, hanno

chiarendo che il canone in tale normativa previsto doveva essere
commisurato all’effettiva occupazione di suolo pubblico con il
mezzo pubblicitario e non alla superficie verticale espositiva
di questo stesso mezzo.
Dopo alcune incertezze sulla definizione transattiva del
contenzioso pendente nella materia, la delibera della giunta
comunale di Roma del 16 maggio 2002 n. 263, ha anche chiarito in
via definitiva che i canoni di concessione erano da commisurare
al suolo occupato e non alla superficie del mezzo pubblicitario
in concreto utilizzata.
La finanziaria del 2002 (L. n. 448 del 28 dicembre 2001) ha
accordato ai comuni la facoltà di definire bonariamente gli
accertamenti non definitivi e i procedimenti pendenti al 30
settembre 2001 nella materia, dando mandato alla competente
unità organizzativa, di predisporre una delibera per la
definizione, ai sensi dell’art. 145, commi 55-56, della legge 23
dicembre 2000 n. 388, delle controversie sorte dagli inviti ai
pagamenti dovuti in precedenza, da liquidare in base alla
superficie stessa della pubblicità effettuata e non a quella del
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interpretato autenticamente il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507,

suolo occupato, con spese a carico del comune appellante.
Per la cassazione della sentenza che precede, dell’il luglio
2005, il Comune di Roma ha proposto ricorso di due motivi,
articolati in più punti e notificato a mezzo posta il 24 luglio
2006, corrispondente anche alla data in cui era stato

del servizio postale per la notificazione; a tale impugnazione
non replica la società Pubbliemme Pubblicità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993,
come integrato dall’art. 145, commi 55 e 56, della legge n. 388
del 23 dicembre

2000 (finanziaria del 2001) e la carenza di

motivazione della sentenza sull’affermata natura interpretativa
e non modificativa del citato articolo sulla imposta comunale
sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo del 1993.
In rapporto alla predetta lettura delle norme, la Corte
d’appello ha ritenuto che la prevista integrazione della norma
del 1993 intervenuta con la finanziaria del 2001 dovesse essere
letta retroattivamente; afferma il comune ricorrente che in
precedenza la norma stabiliva solo la compatibilità dell’imposta
sulla pubblicità con la tassa di occupazione di spazi e aree
pubbliche e con il pagamento di “canoni di locazione o
concessione” che, con la citata norma della finanziaria del
2001, fu stabilito si commisurassero, in base alla misura delle
5

(

autorizzato il ricorrente, dal consiglio dell’ordine, a servirsi

aree effettivamente occupate dal mezzo pubblicitario.
Con delibera del consiglio comunale di Roma n. 289 del 19
dicembre 1994, era stato stabilito, senza violare l’art. 9 del
D. Lgs. n. 507 del 1993 i nella versione all’epoca vigente, che il
canone di concessione per l’occupazione di suolo pubblico fosse

pubblicitario e solo con la finanziaria del 2000 si è precisato
invece che detto canone dovesse commisurarsi allo spazio di
suolo occupato dal mezzo stesso.
La Corte d’appello ha ritenuto che la norma del 2000 fosse
meramente interpretativa della legge precedente e che le
delibere comunali del 2001 e del 2002 in materia di pubblicità
nel territorio del Comune di Roma, dovessero leggersi come
retroattive, essendo solo interpretativa la modifica normativa
della finanziaria del 2001.
In realtà r la norma relativa alla pubblicità è rimasta ferma,
riguardando la integrazione della finanziaria del 2001 solo la
tassa d’occupazione del suolo pubblico non applicabile
retroattivamente, per cui erroneamente si è disposta la
restituzione di somme percepite come canone di occupazione di
suoli pubblici, commisurate agli spazi pubblicitari e non a
quelli di suolo pubblico realmente occupato, come previsto fino
al dicembre 2000 dalla legislazione fino a quell’epoca vigente.
L’art. 145, comma 55, della legge n. 388 del 2000 ha inserito il
nuovo elemento di commisurazione della tassa di occupazione del
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determinato anche in base alla superficie del mezzo

suolo pubblico, con carattere innovativo rispetto al passato,
come del resto la stessa Corte di merito ha ritenuto con
decisioni successive, per cui ciò comporterebbe la cassazione
della pronuncia oggetto di ricorso.
1.2. Si lamenta poi l’errata applicazione delle stesse delibere

straordinario n. 25 del 2001, provvedimenti amministrativi
utilizzati per leggere come interpretativa la modifica della
finanziaria del 2001 alla legge del 1993 sulla pubblicità
comunale.
Non ha rilevato la Corte di merito che la stessa delibera n. 25
del 2001 ha corretto quella precedente, modificandola in ordine
al mandato a transigere la lite espressamente annullato, in
quanto s’è accertato il valore solo ultraattivo del criterio di
commisurazione del canone di occupazione del suolo pubblico, per
cui l’ente locale stesso ha escluso il carattere interpretativo
della integrazione normativa di cui alla finanziaria del 2001,
con sua delibera n. 263 del 2002 1 adottata ai sensi dell’art. 10,
comma l, lett. d, della legge finanziaria del 2002, cioè della
legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Nessun elemento è dato da tale normativa, tesa a combattere
l’abusivismo in materia di affissioni e pubblicità comunali, per
ritenere retroattiva la norma sul pagamento del tributo solo in
rapporto al suolo occupato e non alla misura del mezzo
pubblicitario.
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del consiglio comunale di Roma n. 42 del 2001 e del commissario

2. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché non è
provato il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio
postale con il deposito dell’avviso di ricevimento del plico
raccomandata con cui l’impugnazione è stata proposta (cfr. in
tal senso Cass. ord. 5 aprile 2011 n. 7761).

8717: “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna
del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento di
questo prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dgli artt. 3 e 4 della
legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a
dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e
]_;bentità e idoneità della persona a mani delle quali è stata
eseguita. Ne consegue che, qualora tale mezzo sia stato adottato
per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso
di ricevimento comporta non la mera nullità, ma la inesistenza
della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione
(della quale pertanto non può essere disposta la rinnovazione ai
sensi dell’art. 291 c.p.c.), nonché l’inammissibilità del
ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida
costituzione del contraddittorio in caso di mancata costituzione
della controparte, anche se risulti provata la tempestività
della proposizione dell’impugnazione” (sulla non surrogabilità
dell’avviso di ricevimento con altro mezzo di prova cfr. Cass.
ord. 8 novembre 2012 n. 19387).
8

Come chiarito da questa Corte con sentenza 19 aprile 2013 n.

Non è necessaria la identificazione certa del consegnatario
(Cass. 6 giugno 2012 n. 9111), ma è invece costitutivo del
procedimento di evocazione in giudizio della controparte
l’avviso di ricevimento del plico raccomandato costiruente il
ricorso in sede di legittimità.

comporta la inammissibilità del ricorso, nulla disponendosi per
le spese, non essendosi l’intimata società difesa in questa sede
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 26 settembr

2013.

Nel caso pertanto la mancanza del detto avviso di ricevimento

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