Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24555 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 24445 del R.G. anno 2010 proposto da:

Ministero degli Affari Esteri, dom.to ex lege in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.R. elett.te dom.ta in Roma via Bergamo 3 presso l’avv.

Baglioni Fabio con l’avv. Massimo Panzani del Foro di Lucca che la

rappresenta e difende per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto 13.4.2010 della Corte di Firenze;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 27.10.2011 dal

Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE C.R., cittadina (OMISSIS) munito di permesso di soggiorno italiano, presentò allo sportello unico di (OMISSIS) istanza di ricongiungimento dei genitori residenti in (OMISSIS) – pur avendo il Questore espresso il proprio nulla osta al ricongiungimento, l’Ambasciata Italiana di Tirana in data 11.11.2008 negò il visto di ingresso sull’assunto della sopravvenienza ostativa del nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. d) quale introdotto dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 29, lett. d) – la C. impugnò innanzi al Tribunale il diniego e quei negando il rilascio del visto -la straniera propose reclamo e la Corte di Appello di Firenze con decreto 13.4.2010 lo accolse ordinando il rilascio del visto ed osservando che nel procedimento a formazione complessa diretto all’accertamento del diritto al ricongiungimento si era inserita la non tempestiva sopravvenienza del nuovo disposto del D.Lgs. n. 260 del 2008 (che condizionava il diritto de quo al requisito della vivenza a carico dei genitori privi di altri figli o della impossibilità di detti altri figli, per gravi ragioni di salute, di provvedere al mantenimento dei genitori ultrasessantacinquenni) con la conseguenza per la quale la concessione del N.O, aveva valore assorbente e non potevano ipotizzarsi espansioni dei poteri accertativi della rappresentanza diplomatica; CHE avverso detto decreto, notificato il 5.5.2010, la Amministrazione degli Esteri ha proposto ricorso con unico motivo notificato il 13.10.2010 alla straniera, che ha opposto difese con controricorso del 12.11.2010;

CHE nel ricorso viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 come modificato dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 6 anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; CHE appare assorbente il rilievo della fondatezza della eccezione di tardività dei ricorso, sollevata nel controricorso della C., posto che l’eccipiente ha prodotto la copia del decreto in suo possesso ritualmente notificata alla Avvocatura Distrettuale di Firenze in data 5 Maggio 2010, con la conseguenza per la quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato nei successivi sessanta giorni e non, come avvenuto, il 13.10.2010 CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio le considerazioni formulate nella relazione devono essere pienamente condivise, nè alcun rilievo critico è stato sulle stesse formulato dall’Avvocatura dello Stato: consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, e la condanna del MAE al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il M.A.E. a pagare alla controricorrente Euro 1.700 per spese (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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