Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24555 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 11/10/2017, dep.18/10/2017),  n. 24555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17930-2011 proposto da:

L.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVINA BOMBOI,

ETTORE SQUILLACE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ACTV – AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA BORTOLUZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/04/2011 R.G.N. 45/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega Avvocato BRUNO COSSU;

udito l’Avvocato ANDREA BORTOLUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 6 aprile 2011, rigettava il gravame interposto da L.R., dipendente di A.C.T.V. S.p.A. (Azienda Consorzio Trasporti Venezia). quale preposto al comando di 3^ livello, avverso la pronunzia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso del medesimo diretto ad ottenere l’accertamento del diritto alla qualifica di Comandante di Coperta di 2^ livello con decorrenza dal 30/4/2001; l’accertamento dell’avvenuta discriminazione in danno del deducente nell’assegnazione del ruolo del Comandante di Coperta a causa della sua iscrizione e partecipazione sindacale: l’ordine ad ACTV S.p.A. di inquadrarlo nel predetto livello, con condanna della società al risarcimento del danno materiale nella misura delle differenze salariali che il L. avrebbe percepito dal 30/4/2001. nonchè al risarcimento del danno professionale ed esistenziale nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni mese di lavoro discriminato pari ad Euro 124.694,78; in subordine, la dichiarazione della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., i cui principi sarebbero stati violati a causa dell’esclusione dello stesso dalla promozione. con condanna della società al risarcimento dei danni nella misura di Euro 6.309.54 per i danni materiali e di Euro 124.694,78 per quelli esistenziali e biologici.

Per la cassazione della sentenza ricorre il L. articolando quattro motivi, cui resiste con controricorso la ACTV S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 416 c.p.c. in relazione al principio dell’onere di contestazione. Al riguardo, rappresenta che, relativamente alla vicenda che lo riguarda, ha registrato una serie di colloqui con vari rappresentanti aziendali, dei quali ha prodotto sia il supporto magnetico che la trascrizione; che la controparte ha contestato l’ammissibilità della prova fonografica e della trascrizione: che, comunque, nella parte in fatto del ricorso, ha riportato integralmente il contenuto del colloquio avvenuto, nel dicembre 2004, tra il Presidente ed il vicepresidente dell’Associazione Contromobbing; che, a fronte di tale specifica allegazione, sarebbe stato onere della società, ai sensi dell’art. 416 c.p.c.. di contestare in modo specifico il contenuto di tali allegazioni, la qual cosa non sarebbe avvenuta perchè la stessa si sarebbe limitata, quanto alla veridicità del contenuto del colloquio, alla generica contestazione sopra riportata.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2712 c.c. ed in particolare si lamenta che la sentenza è errata anche perchè ha escluso che le cassette di registrazione potessero avere efficacia probatoria, avendo la Cassazione chiarito che dalla mera produzione di una cassetta non sorge l’onere di disconoscere con immediatezza il suo contenuto qualora “la controparte a causa della particolare natura dell’oggetto prodotto non sia stata posta in condizione di rendersi immediatamente conto del reale contenuto della risultanza istruttoria e cioè della registrazione -, circostanza che non ricorre quando, come nella specie, oltre alla cassetta sia stata prodotta anche una trascrizione del relativo contenuto.

3. Con il terzo motivo il L. deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio relativi alla riconducibilità della mancata promozione di esso ricorrente a ragioni di discriminazione sindacale, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che le ragioni dei ripetuti giudizi di inidoneità espressi dalla ACTV nei confronti del dipendente andasse ricercata “nel suo personale modo di vedere il ruolo del comandante e nella non coincidenza tra tale sua visione e quella che ne ha l’azienda” e non già nell’attività sindacale dallo stesso svolta.

4. Con il quarto motivo si lamenta, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio riguardanti l’inattendibilità di un teste ( N.C.) e si osserva che “quantunque il motivo che precede abbia carattere assorbente” la Corte distrettuale avrebbe errato anche laddove ha confermato la decisione di prima istanza alla luce delle dichiarazioni rese dal teste N.C. che ha affermato che “la valutazione di inidoneità del L. alla posizione di comandante di 2^ livello poggiava sulla mancanza di accettazione da parte dello stesso delle regole aziendali e sulla mancata condivisione del ruolo che la posizione alla quale concorreva ha in ambito aziendale con particolare riguardo alla gerarchia”.

1.1.; 1.2. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, non possono essere accolti.

Invero, alla stregua anche dei recenti arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, non tutte le omissioni nell’attività processuale sono tali da cagionare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 codice di rito (v., tra le altre. Cass. n. 9749/2016); per la qual cosa, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare in ordine alle ragioni per le quali non sia possibile comprendere l’iter argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, indicando espressamente il fondamento giuridico che avrebbe portato alla nullità della sentenza con riguardo al disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, possono farsi valere come errores in procedendo soltanto le violazioni di legge processuale che importino nullità della sentenza o del procedimento, dato il principio di tassatività delle nullità (cfr. Cass. n. 13662/2015).

Nella fattispecie, dalla mancata applicazione del principio di non contestazione, non discende alcuna sanzione di nullità della sentenza. perchè la pretesa violazione del principio di non contestazione non darebbe comunque luogo ad un vizio tipizzato dalle regole processuali. Peraltro, come emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata, i fatti che si denunziano come pretermessi in spregio al principio di non contestazione sono stati effettivamente esaminati dalla Corte d’Appello che ha reputato che la prova del colloquio del 2004 cui si fa riferimento nel primo motivo non può ritenersi raggiunta, in quanto quel colloquio risulta riportato in cassette registrate, espressamente disconosciute dalla società convenuta. Inoltre, la Corte di merito ha sottolineato che “il senso complessivo dei colloqui trascritti è proprio quello di spiegare che la ragione della esclusione del ricorrente dalla promozione non sta nella sua attività sindacale (cfr. risposta Bassini circa la presenza in ACTV di comandanti iscritti a RdB e CUB a pag. 39 e 40 del ricorso) ma nel suo personale modo di vedere il ruolo del comandante (v. risposta Bassini riportata a pag. 24, 28, 37, 38 del ricorso) e nella non coincidenza tra tale sua visione e quella che ne ha l’azienda”; pertanto. all’evidenza, nella sentenza di cui si tratta, si reputa. con argomentazioni logico-giuridiche del tutto condivisibili. che il colloquio intercorso non possa essere individuato quale fonte della pretesa condotta discriminatrice della società. E dunque. il richiamo all’efficacia probatoria delle riproduzioni meccanografiche appare assorbito proprio da quest’ultima considerazione sopra riportata della Corte d’Appello, che, correttamente richiamando il disposto dell’art. 2712 c.c., ha indicato i limiti della valenza probatoria delle audio cassette versate in atti.

1.3;1.4. La non fondatezza dei primi due motivi travolge altresì il terzo ed il quarto mezzo di impugnazione. Peraltro, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte. qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione. peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese da un testimone si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009). finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Per tutto quanto in precedenza esposto. il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo. seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100.00, di cui Euro 100.00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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