Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24555 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 7965/2012 e 10572/2012 R.G. proposti da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via della

Farnesina n. 269, presso l’avv. Daniele Costi, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

e

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., fallita, in persona del socio

accomandatario L.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/18/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, emessa il 20 dicembre 2010, depositata in

data 31 gennaio 2011 (ricorso n. 7965/2012 B.A. contro

Agenzia delle Entrate) e non notificata, nonchè avverso la sentenza

n. 329/39/11 della Commissione Tributaria del Lazio, sezione

staccata di Latina, emessa il 17 febbraio 2011, depositata il 14

marzo 2011 e non notificata (ricorso n. 10572/2012 Agenzia delle

Entrate contro (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., fallita, in persona

del socio accomandatario B.L.).

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.A., in qualità di socio accomandante della società (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 19/18/11 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, emessa il 20 dicembre 2010, depositata in data 31 gennaio 2011 (ricorso n. 7965/2012 B.A. contro Agenzia delle Entrate) e non notificata, che, previo rilievo della non integrità del contraddittorio, ha accolto l’appello dell’Ufficio, annullando la sentenza della C.T.P di Milano, favorevole al contribuente, nella parte concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’Irpef 2002 relativa al reddito da partecipazione dell’appellato, e confermando per il resto l’atto impositivo, per quanto riguardava il reddito da lavoro dipendente, non oggetto di impugnazione;

2. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

3. il P.G., S.F., ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso;

4. a sua volta, l’Agenzia delle Entrate ricorre con quattro motivi contro la società (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., fallita, in persona del socio accomandatario B.L., per la cassazione della sentenza n. 329/39/11 della Commissione Tributaria del Lazio, sezione staccata di Latina, emessa il 17 febbraio 2011, depositata il 14 marzo 2011 e non notificata (ricorso n. 10572/2012 Agenzia delle Entrate contro (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., fallita, in persona del socio accomandatario B.L.), che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione determinava il volume d’affari ed il conseguente reddito della società ai fini IRAP ed IVA per l’anno di imposta 202;

5. a seguito del ricorso la società è rimasta intimata;

6. i ricorsi sono stati fissati per la camera di consiglio del 15 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

7. l’avviso dell’adunanza in camera di consiglio è stato notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionato in data 20/3/2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente va disposta la riunione del ricorso n. 10572/2012, avente ad oggetto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nella controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento del reddito societario dell’anno di imposta 2002, al ricorso n. 7965/2012 R.G., avente ad oggetto il ricorso del socio accomandante, B.A., nella controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento del reddito di partecipazione del socio per l’anno 2002;

la riunione appare necessaria poichè le sentenze, emesse in grado di appello in distinti procedimenti, hanno ad oggetto un contezioso litisconsortile;

con il primo motivo del ricorso contrassegnato dal n. 7965/2012 R.G, il ricorrente, B.A., denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, nonchè degli artt. 101,102,354 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente nullità dell’intero giudizio per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario;

1.2. il motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei successivi;

parimenti, la violazione delle norme sul contraddittorio si rinviene anche nel procedimento n. 10572/2012, avente ad oggetto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nella controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di accertamento del reddito societario dell’anno di imposta 2002, e va rilevata d’ufficio;

1.3. invero, secondo il consolidato indirizzo della Corte, “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008);

nel caso di specie, con avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002, l’Agenzia delle Entrate accertava a carico della società, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione Modello Unico, il reddito di impresa, da imputare ai soci ai sensi dell’art. 5 T.u.i.r.;

avverso l’avviso di accertamento, il curatore della società, medio tempore fallita, veniva autorizzato dal giudice delegato a non presentare impugnazione, ma il socio accomandatario, B.L., impugnava l’atto impositivo n. (OMISSIS) e la C.T.P. di Latina accoglieva parzialmente il ricorso;

avverso la sentenza di primo grado l’Ufficio proponeva appello contro l'(OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., fallita, in persona del socio accomandatario B.L., respinto dalla sentenza della C.T.R. oggetto di impugnazione (ricorso n. 10572/2012);

il giudizio, quindi, si svolgeva senza la necessaria partecipazione dei soci B.A. e B.L. (quest’ultimo aveva agito quale rappresentante della società);

B.A., a sua volta, impugnava innanzi alla C.T.P. di Milano l’avviso di accertamento ai fini Irpef per la parte relativa al reddito da partecipazione alla società, a lui imputato per trasparenza, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, a seguito dell’accertamento del reddito societario per l’anno d’imposta 2002;

anche tale giudizio si svolgeva a contraddittorio non integro, senza la partecipazione della società e del socio accomandatario, B.L., come rilevato dalla C.T.R. della Lombardia, che con la sentenza impugnata dal contribuente, ha annullato la sentenza di primo grado, limitatamente all’accertamento del reddito da partecipazione, senza rilevare sul punto la nullità dell’intero giudizio e senza rimettere le parti alla C.T.P. competente per garantire l’integrità del contraddittorio;

trattandosi, quindi, dell’impugnazione degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto il reddito della società di persone in accomandita semplice ed il reddito da partecipazione del socio accomandante, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte del socio accomandatario dell’avviso di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef;

inoltre, l’instaurazione ex novo del contraddittorio dovrà riguardare, oltre l’ex accomandatario in proprio, anche il curatore del fallimento, ove non ancora chiuso, al quale soltanto spetta, eventualmente, di far valere il difetto di capacità processuale dell’accomandatario dichiarato fallito (così Cass. n. 9434/14, secondo cui “l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato, non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento -, ma anche al contribuente,… non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori”);

è opportuno precisare che, alla riunione dei procedimenti, non consegue alcun effetto sanante, poichè, nella fattispecie in esame, non si è realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, in quanto non vi è stata una trattazione sostanzialmente unitaria, come nel caso in cui le diverse pronunce, riguardanti la società ed i soci, siano state adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12375 del 15/06/2016; Cass. Sez.5, n. 29843/17; Cass. Sez.5, n. 3789/2018);

infine, trattandosi di un unico accertamento nei confronti della società ai fini dell’Irap e dell’Iva, fondato su elementi comuni, sussiste la necessità d’integrare complessivamente il contraddittorio nei confronti dei soci, “atteso che il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione” (Sez. 5, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018);

in conclusione, va dichiarata la nullità delle sentenze impugnate e dei giudizi relativi, con rimessione delle parti alla C.T.P. di Latina, preventivamente adita, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, riunito il ricorso n. 10572/12 R.G. al ricorso n. 7965/2012 R.G., accoglie il primo motivo del ricorso n. 7965/2012, assorbiti gli altri; dichiara la nullità delle sentenze impugnate e dei giudizi relativi; cassa le sentenze impugnate e rimette le parti innanzi alla C.T.P. di Latina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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