Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24555 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 01/12/2016), n.24555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 11216-2013 proposto da:

R.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LA

GIOIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

G.L., EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 495/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/10/2012, R.G. N. 85/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 – 23/10/2012, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma delle sentenze n. 881/11 e n. 880/11 del Tribunale della stessa sede, riuniti i relativi giudizi, ha respinto tutte le opposizioni proposte da R.M., in proprio e quale titolare dell’omonima impresa, avverso le cartelle esattoriali con le quali gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell’Inps di contributi previdenziali dovuti per le imprese industriali, in quanto gli stessi erano stati versati nella misura ridotta prevista per le imprese artigiane nonostante non ricorresse il limite numerico dei dipendenti contemplato per tali imprese.

Ha spiegato la Corte che dall’accertamento ispettivo era emerso che il R. aveva posto in mobilità 15 dipendenti che erano state poi assunte dalla ditta Gotti, risultata non operativa, e di nuovo poste in mobilità prima di essere riassunte dal medesimo imprenditore per usufruire nuovamente dei benefici derivanti dalla disciplina della mobilità della forza lavoro, il tutto nel giro di pochi giorni. Da ciò la Corte di merito ha desunto che l’attività della ditta Gotti era fittizia, essendo stata creata al solo scopo di fruire dei benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità, mentre tutte le operaie avevano lavorato per il R. il quale aveva, in tal modo, superato il limite numerico di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 4, lett. b) per la fruizione del beneficio contributivo. Ha evidenziato, altresì, la Corte di merito che l’Inps, al fine di negare la qualifica di impresa artigiana dell’opponente, aveva allegato che il precedente inquadramento era stato frutto di un’azione risoltasi in danno dell’ente al fine di lucrare due volte i benefici della mobilità e di non rendere palese la perdita, per il numero dei dipendenti, del requisito dell’attività artigiana, per cui questa si perdeva non solo retroattivamente, ma anche per il futuro, non potendosi più fare affidamento su una condotta adempiente agli obblighi di denuncia e di informazione da parte del suo titolare.

Per la cassazione della sentenza ricorre R.M. con dieci motivi.

Resiste con controricorso l’Inps, anche in rappresentanza della società S.C.C.I. s.p.a. Rimangono solo intimati G.L. e la società Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente si duole della mancata sospensione del processo d’appello, della nullità della sentenza, nonchè della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, artt. 112 e 295 c.p.c.).

Sostiene il ricorrente che in secondo grado aveva chiesto invano la sospensione delle cause d’appello riunite, di cui alla presente vertenza, in attesa della decisione in Cassazione della causa avente ad oggetto l’impugnazione di un’altra sentenza della stessa Corte d’appello di Brescia che si era pronunziata in merito all’opposizione alle cartelle esattoriali riguardanti i contributi artigianato/industria ed i benefici ex lege n. 236 del 1993 per i seguenti periodi: giugno 2003 – febbraio 2005 e giugno – novembre 2005, sempre in dipendenza della ritenuta inesistenza dell’impresa della G.. Assume il R. che la decisione della causa pendente in Cassazione sarebbe pregiudiziale alle due cause riunite, oggetto del presente giudizio, essendovi assoluta identità del fatto giudicato – cioè la ritenuta natura fittizia dell’impresa Gotti e la conseguente simulazione dei contratti di lavoro che l’Inps pretende di attribuire ad esso ricorrente e della ratio decidendi, attesa l’identità delle prove scrutinate nel giudizio pregiudicante e quelle poste a fondamento della sentenza oggi impugnata. Quindi, il ricorrente ritiene che nella fattispecie sia ravvisabile un’omissione di pronunzia in merito all’invocata sospensione o una pronunzia errata per le ragioni sopra esposte.

1.a. Il motivo è infondato, atteso che non sussiste la lamentata omissione di pronunzia, dovendo ritenersi che la stessa istanza di sospensione è stata implicitamente rigettata dalla Corte territoriale nel momento in cui questa, nel riferirsi al verbale di accertamento col quale era stata denunziata la fittizietà del rapporto con la ditta Gotti, ha dichiarato di essersi già espressa con una diversa sentenza già impugnata e di voler confermare il proprio precedente orientamento al riguardo.

Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003) che “qualora ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie non è configurabile il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda o a un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto”.

Nè tantomeno il ricorrente dimostra che nella fattispecie ricorreva un’ipotesi di sospensione necessaria in ragione della quale la Corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il processo di cui ora ci si occupa, tanto più che l’obiezione dell’Inps, secondo cui non sussisteva nemmeno un potenziale rischio di contrasto fra giudicati in considerazione della diversità dei periodi contributivi oggetto degli altri due giudizi, riceve un’indiretta conferma dalle affermazioni della difesa del ricorrente allorquando quest’ultima indica i diversi periodi di contribuzione interessati dai giudizi dei quali si asserisce il carattere pregiudiziale.

2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della mancata dichiarazione di nullità di una delle cartelle esattoriali opposte che era stata emessa in pendenza del giudizio di impugnazione dell’accertamento dell’Inps, nonchè della nullità della sentenza e della violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, art. 112 c.p.c e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3).

Il ricorrente spiega che la cartella esattoriale opposta nella causa n. 1078/2008 R.G. Lav., basata sulla pretesa formalizzata nel verbale ispettivo 19.4.2005 di considerare i lavoratori dell’impresa Gotti come dipendenti della sua impresa, era stata emessa in violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, e che la relativa eccezione era stata riproposta nella causa d’appello n. 85/2012 R.G. Lav. in considerazione del fatto che i contributi azionati dall’Inps con precedenti cartelle esattoriali opposte erano fondati sulla stessa pretesa creditizia, per cui avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità della cartella opposta nella causa n. 1078/2008. Invece, secondo il presente assunto difensivo, sul punto la Corte d’appello era rimasta silente, per cui la sentenza era da ritenere nulla per omessa pronunzia o per omissione totale della motivazione nell’ipotesi di implicito rigetto.

2.a. Il motivo è infondato.

Invero, non sussistono affatto i lamentati vizi di omessa pronunzia o di omessa motivazione in quanto la Corte territoriale ha chiaramente spiegato di essersi già pronunziata con un’altra sentenza (oggetto di impugnazione) in ordine alla questione nascente dal verbale di accertamento attraverso il quale era stata denunziata la natura fittizia del rapporto di lavoro con la ditta Gotti ed ha ribadito di voler mantenere fermo tale suo orientamento, dopodichè ne ha diffusamente illustrato le ragioni.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio con la G. nella causa n. 1078/2008 di primo grado e n. 85/2012 del giudizio d’appello, la nullità del procedimento di primo grado, di quello d’appello e delle relative sentenza, nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, art. 112 c.p.c., art. 1414 c.c., artt. 102 e 331 c.p.c.), in quanto con motivazione tautologica la Corte d’appello di Brescia aveva escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario. L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale risiederebbe, secondo il R., nel fatto che la decisione della causa presupponeva l’accertamento della simulazione per interposizione fittizia e, quindi, della nullità dei contratti di lavoro con la Gotti e la sussistenza o meno di tali contratti con esso ricorrente.

3.a. Il motivo è infondato.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. L, n. 16681 del 10/8/2015) che “nel caso di azione dell’INPS per il recupero di contributi non versati, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via incidentale, non suscettibile di giudicato e, quindi, inidonea a vincolare il terzo e a lederne il diritto di difesa.”.

Si è, altresì, statuito (Cass. Sez. 3, n. 10490 dell’8/5/2006) che “la fattispecie della simulazione (assoluta o relativa) integra ipotesi di litisconsorzio necessario solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando debba ad esso procedersi in via meramente incidentale (nella specie, nell’ambito di procedimento volto all’accertamento della nullità del contratto), in tal caso pertanto non imponendosi la necessità di eventuale integrazione del contraddittorio.”.

Quindi, la Corte territoriale ha correttamente escluso che nella fattispecie potesse ravvisarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla ditta Gotti, soggetto interposto, atteso che l’accertamento incidentale della simulazione soggettiva dei contratti di lavoro e delle relative posizioni contributive non imponeva l’integrazione del contraddittorio, potendo tale accertamento compiersi e produrre i suoi effetti tra le parti del processo senza necessità di chiamare in giudizio il terzo. Tra l’altro, quest’ultimo non aveva alcun interesse immediato in quel giudizio di opposizione e gli accertamenti istruttori hanno consentito alla Corte di merito di verificare che il reale datore di lavoro era l’odierno ricorrente.

4. Col quarto motivo il ricorrente denunzia, anzitutto, il vizio di violazione di legge e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) con riferimento alle pretese risultanze del verbale ispettivo che farebbero fede sino a querela di falso ed alla pretermissione di altri atti facenti fede sino a querela di falso. Il medesimo si duole, altresì, del vizio di motivazione in relazione all’accertamento di cui ai certificati del sindaco del Comune di Pian Camuno attestanti l’inizio e la cessazione dell’attività dell’impresa Gotti ed alla concessione dell’utenza dell’acqua. In pratica, le contestazioni del ricorrente ineriscono all’esito dell’accertamento riflettente la ritenuta natura fittizia dell’attività d’impresa svolta dalla Gotti.

5. Col quinto motivo sono dedotti i seguenti vizi: – Omessa decisione sulle richieste istruttorie di R.. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3; art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, artt. 112, 115, 416 e 421 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al fatto costituito dalla mancata sottoscrizione del verbale di dichiarazioni da parte della dichiarante D.V.).

In particolare il ricorrente evidenzia la natura extra-processuale delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori dell’Inps in assoluto difetto di contraddittorio ed il fatto che egli aveva offerto la prova contraria indicando una moltitudine di testimoni in grado di smentire l’assunto dell’Inps.

6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta l’erronea utilizzazione delle regole della prova presuntiva, nonchè la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.) assumendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente posto gli elementi di fatto di cui ai due motivi precedenti a base del suo convincimento sulla ravvisata simulazione, facendo, così, un cattivo malgoverno delle presunzioni semplici.

7. Col settimo motivo il ricorrente si duole dei seguenti vizi: – Omessa decisione sulle richieste istruttorie di R.. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3; art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, artt. 112, 115, 416 e 421 c.p.c., L. n. 443 del 1985, art. 4, lett. a, b, c e D.P.R. n. 288 del 2001, art. 1, lett. c, nn. 1 e 2). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al numero di dipendenti di R. a partire da dicembre 2004).

Le censure, che riguardano la parte della motivazione nella parte in cui è affermato che dopo la chiusura dell’impresa Gotti il R. aveva un numero di dipendenti superiore a quello consentito per le impresa artigiane ai fini del riconoscimento beneficio contributivo di cui trattasi, si incentrano sulla mancata ammissione della prova testimoniale atta a dimostrare il rispetto del predetto limite numerico.

8. Con l’ottavo motivo sono denunziati i seguenti vizi: – Omessa decisione sulle richieste istruttorie di R.. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3; art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, artt. 112, 115, 416 e 421 c.p.c., L. n. 443 del 1985, art. 4, lett. a, b, c. e D.P.R. n. 288 del 2001, art. 1, lett. c, nn. 1 e 2). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’attività di non lavorazione in serie dell’impresa di R.).

Le censure formulate attraverso tale motivo attengono all’affermazione della Corte territoriale, ritenuta apodittica, secondo cui l’impresa di R. avrebbe lavorato in serie, nonchè alla mancata ammissione della prova contraria, per cui sarebbe stato precluso all’appellato di provare il contrario.

4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a. – Osserva la Corte che il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Invero, attraverso le censure formulate con tali motivi si contesta sostanzialmente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale, introducendosi, in tal modo, nel presente giudizio di cassazione, anche sotto l’apparente denunzia di vizi di violazione di legge, questioni che in realtà hanno ad oggetto il tentativo di riesame del merito istruttorio già adeguatamente scrutinato dai giudici d’appello nei suoi molteplici aspetti con motivazione congrua ed adeguata, oltre che immune da vizi di ordine logico-giuridico, che si sottrae, pertanto, ai rilievi di legittimità. Ha spiegato, infatti, la Corte che dall’accertamento ispettivo era emerso che il R. aveva posto in mobilità 15 dipendenti che erano state poi assunte dalla ditta Gotti, risultata non operativa, e di nuovo poste in mobilità prima di essere riassunte dal medesimo imprenditore per usufruire nuovamente dei benefici derivanti dalla disciplina della mobilità della forza lavoro, il tutto nel giro di pochi giorni. Da ciò la Corte di merito ha desunto che l’attività della ditta Gotti era fittizia, essendo stata creata al solo scopo di fruire dei benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità, mentre tutte le operaie avevano lavorato per il R. il quale aveva, in tal modo, superato il limite numerico di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 4, lett. b) per la fruizione del beneficio contributivo. Egualmente, la lamentata mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti è infondata in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione di punti decisivi della controversia.

Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005) che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l’obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l’ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n. 559).

Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 15502 del 2/7/2009) che “il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento.”

9. Col nono motivo sono denunziati i seguenti vizi: – Asserita retroattività non solo degli effetti, ma anche dei fatti nella classificazione dell’impresa artigiana. Nullità della sentenza. Omessa decisione sulle richieste istruttorie di R.. Violazione e falsa applicazione di legge. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, L. n. 443 del 1985, art. 7 art. 2697 c.c., art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, artt. 112, 115, 416 e 421 c.p.c.).

In pratica, si contesta la decisione della Corte d’appello di Brescia nella parte in cui afferma che la perdita della qualifica di impresa artigiana da parte del R. operava non solo per il periodo di interposizione fittizia della ditta Gotti, vale a dire dal mese di giugno del 2003 a quello di dicembre del 2004, ma anche per il periodo antecedente e sino al 2001, quale diretta conseguenza della constatata omissione della denunzia di variazione, a causa dell’aumento dei lavoratori dipendenti ad opera di R.. Quindi, secondo tale assunto difensivo, la Corte territoriale aveva errato sia nel far retroagire l’obbligo del versamento contributivo previsto per le imprese industriali – in conseguenza del superamento del numero massimo di dipendenti ammessi per l’impresa artigiana – ad un momento antecedente al predetto accertamento, sia nel non ammettere le prove in contrario dedotte dall’interessato.

10. Col decimo motivo sono denunziati i seguenti vizi: – Asserita ultrattività non solo degli effetti, ma anche dei fatti nella classificazione dell’impresa artigiana. Nullità della sentenza. Omessa decisione sulle richieste istruttorie di R.. Violazione e falsa applicazione di legge. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, L. n. 443 del 1985, art. 7, art. 2697 c.c., art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, artt. 112, 115, 416 e 421 c.p.c.).

Si contesta, in tal caso, la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto che la perdita della qualifica di impresa artigiana da parte di R. operava anche per il periodo successivo alla nuova iscrizione nel giugno 2007 all’Albo delle imprese artigiane, in conseguenza del mancato affidamento su una condotta adempiente agli obblighi di denuncia e di informazione da parte del titolare dell’impresa.

9.a., 10.a. – Per ragioni di connessione il nono ed il decimo motivo possono essere trattati congiuntamente.

Anche questi ultimi due motivi sono infondati. Anzitutto, occorre rilevare che “l’impresa che chiede nei confronti dell’INPS l’accertamento della sua natura artigiana per ottenere il corrispondente inquadramento ai fini contributivi ha l’onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsi ad invocare l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto della L. n. 443 del 1985, art. 5 può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell’impresa agli effetti del regime previdenziale.” (v. Cass. Sez. Lav., n. 2090 del 26/2/1998).

In secondo luogo si è statuito (Cass. Sez. Lav. n. 8558 dell’11/4/2014) che “in materia di classificazione dei datori di lavoro, la previsione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, in base alla quale le variazioni hanno effetto dal “periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”, deve essere estesa, stante l’evidente identità di “ratio”, alle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare, all’ente previdenziale, la variazione della propria attività in violazione di obbligo imposto sotto comminatoria di sanzione amministrativa, di cui al D.L. 6 luglio 1978, n. 362, art. 2 convertito nella L. 4 agosto 1978, n. 467, in quanto, pur se in un momento successivo, si realizza una discrasia tra l’effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.”

Orbene, la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi nel caso di specie allorquando, con motivazione congrua basata su accertamenti di fatto adeguatamente valutati ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, ha spiegato che ai fini della negazione della qualifica artigiana l’Inps aveva allegato la circostanza che il precedente inquadramento era stato frutto di una triangolazione del personale fatto transitare prima su una ditta inesistente e poi di nuovo tornato alla R., sia al fine di lucrare due volte i benefici della mobilità, sia al fine di non rendere palese la perdita, per il numero dei dipendenti, del requisito artigiano. Quindi, la Corte d’appello ha rilevato che la particolare situazione allegata andava ben oltre l’omessa denunzia anche dolosa, in quanto la stessa consisteva nella predisposizione di un complesso meccanismo al fine di lucrare indebitamente vari benefici e, perciò, non poteva ritenersi superata dalla mera constatazione dell’apparenza dei requisiti. In definitiva, secondo il condiviso ragionamento della Corte di merito, la natura sanzionatoria della perdita del requisito di impresa artigiana, conseguente all’accertamento svolto, comportava, in caso di condotte, come quella oggetto di causa, contraddistinte dalla predisposizione di un complesso meccanismo di triangolazione e falsi appalti, che il predetto requisito si perdeva sia retroattivamente fin dal mese di aprile del 2001, quale effetto della constatata omissione della denunzia di variazione del numero dei dipendenti, sia per il periodo successivo, non potendosi più fare affidamento su una condotta adempiente agli obblighi di denuncia e di informazione da parte del titolare dell’impresa interessata ai benefici contributivi.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata in favore dell’Inps come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti di G.L. e della società Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., in quanto rimaste solo intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5600,00, di cui Euro 5500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore dell’Inps. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Nulla per le spese nei confronti di G.L. e della società Equitalia Nord s.p.a..

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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