Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24554 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.18/10/2017),  n. 24554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29746/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.G. Metal S.r.l., in liquidazione e C.L.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 21/17/09, depositata il 20 ottobre 2009.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 ottobre

2017 dal Pres. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per quanto rimasto di interesse con l’impugnata sentenza la ctr della Toscana confermava la prima decisione che aveva accolto i riuniti ricorsi promossi dalla contribuente società – e dalla sua legale rappresentante anche in proprio – contro due avvisi con i quali venivano recuperate imposte in relazione a operazioni di compravendita di metalli preziosi ritenute dall’ufficio “soggettivamente inesistenti” anni 1997/2000.

2. L’ufficio ricorreva per tre motivi, mentre le intimate non presentavano difese.

3. Con il primo fondato motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’ufficio deduceva che erroneamente la ctr aveva accolto i riuniti ricorsi ritenendo non esistesse in atti prova della fraudolenta partecipazione della contribuente società alla frode “carosello”, laddove la ctr avrebbe piuttosto dovuto limitarsi ad accertare se la contribuente società fosse o no consapevole, fosse cioè in grado o meno di riconoscere la “soggettiva inesistenza” delle operazioni in relazione ai comuni indici individuati dalla giurisprudenza, quali per es. la assenza di struttura ecc. (Cass. sez. trib. n. 10120 del 2017).

4. Con il terzo fondato motivo di ricorso l’ufficio lamentava la ultronea – oltre che inesatta – applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, comma 2, fatta dalla ctr. Applicazione in effetti possibile soltanto per fatti successivi al 31 dicembre 2005, giorno di pubblicazione della legge che aveva aggiunto la norma; applicazione in effetti non corrispondente alla fattispecie, giacchè la nuova disposizione, che rafforza il credito tributario con una originale forma di solidarietà, si pone sul piano della prova in modo alternativo, nel senso che evita all’ufficio di dimostrare la “soggettiva inesistenza delle operazioni”, passando poi al contribuente l’onere di documentare la sua non consapevolezza, senza che però la nuova previsione faccia venire meno la possibilità per l’ufficio di fornire la prova della “soggettiva inesistenza delle operazioni”, con la conseguente indetraibilità dell’imposta per le cessioni non avvenute nell’esercizio dell’impresa in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1.

5. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per il ulteriori accertamenti.

PQM

 

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla ctr della Toscana che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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