Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24554 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto ai n. 07379/2014 R.G. proposto da:

Y.R.J. (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avv.ti

Sandro Somenzi, Bruno Cossu e Savina Bomboi, elettivamente

domiciliato presso lo studio di questi ultimi, in Roma via

Crescenzio 58.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/66/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositata

il giorno 1 agosto 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Y.R.J. impugnò il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso delle somme versate in forza di una cartella provvisoria emessa per IRPEF ed IVA, anno d’imposta 2001, in pendenza del giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento notificato al medesimo contribuente dall’Agenzia stessa.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza resa il giorno 1 agosto 2013, lo respinse parimenti.

Avverso la detta sentenza, Y.R.J. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Y.R.J. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Rong Jun Y. lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto erroneamente che fosse legittimo il diniego opposto all’istanza di rimborso, poichè il contribuente non aveva impugnato la cartella emessa a titolo provvisorio.

2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 2909 c.c., poichè il giudice di merito, nonostante il giudicato formatosi sull’annullamento della pretesa impositiva per IVA, ha ritenuto che il contribuente non avesse diritto al rimborso di quanto in precedenza pagato.

2.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto stante la stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui si dirà.

Va premesso che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, consente la riscossione del tributo nella misura di un terzo della sorte capitale – nella c.d. fase amministrativa, mentre il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (tra le tante, Cass. 31/10/2018, n. 27803).

Ora, sia pure con riferimento non ai ruoli provvisori del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, ma ai ruoli straordinari formati ai sensi del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis, in caso di fondato pericolo per la riscossione, le Sezioni Unite della S.C. hanno già affermato che essi costituiscono misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. S.U. 13/01/2017, n. 758; vedi anche Cass. 15/01/2019, n. 740; Cass. 27/07/2012, n. 13445).

Ancora, questa Corte ha già affermato che in linea generale l’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, non è più legittima nel caso in cui la sentenza, sulla base della quale quell’iscrizione è stata eseguita, sia stata riformata o cassata da decisioni della commissione tributaria regionale o della Corte di Cassazione, indipendentemente dall’impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2 (Cass. 28/11/2018, n. 30775).

Alla luce degli orientamenti consolidati sopra espressi, deve allora ritenersi che, anche nel caso di iscrizione a ruolo provvisoria, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, alla quale sia seguito l’annullamento dell’atto impositivo presupposto in sede giurisdizionale, a maggior ragione deve trovare applicazione la regola del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 68, comma 2, a tenore del quale “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”; e ciò a prescindere sia dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l’atto presupposto, sia dall’impugnativa o meno della cartella provvisoria spiccata dal concessionario della riscossione.

2.2. Orbene, nella vicenda che ci occupa è incontroverso come, una volta notificato nel 2006 al Y.R.J. un avviso di accertamento per maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, sulla scorta del ruolo provvisorio, nel 2007 – in pendenza del giudizio di primo grado di impugnazione del detto avviso di accertamento venne notificata dall’agente della riscossione una cartella di pagamento provvisoria al medesimo contribuente, il quale provvide al suo integrale pagamento.

E’ parimenti accertato, poi, che l’avviso di accertamento impugnato venne parzialmente annullato, almeno con riferimento ad una parte dei maggiori redditi accertati, come risulta dalle due sentenze rese, tra il 2011 e il 2012, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, richiamate in atti (l’una sull’appello avverso la sentenza che annullò parzialmente l’avviso di accertamento e l’altra sull’appello avverso la successiva cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, integralmente annullata dal giudice di seconde cure); non vi è da dubitare, allora, che il pagamento eseguito dal contribuente, in forza della cartella provvisoria, si mostra almeno parzialmente indebito e il medesimo ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base della ridetta cartella provvisoria, a prescindere dal passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento e ancorchè quest’ultima cartella, pacificamente, non sia stata mai impugnata.

Ha errato, allora, la commissione tributarla regionale nel rigettare la richiesta di rimborso del contribuente, assumendo che fosse di ostacolo al suo accoglimento la mancata impugnazione della cartella di pagamento provvisoria, oltre alla circostanza che la sentenza che aveva annullato la seconda cartella di pagamento non fosse ancora passata in cosa giudicata al momento della decisione.

3. In definitiva, accolti entrambi i motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento integrale del ricorso originario del contribuente.

4. Le spese delle fasi di merito possono andare compensate integralmente tra le parti, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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