Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24553 del 31/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24553 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 31/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 4688-2007 proposto da:
LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEI BENI DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN
CONCORDATO PREVENTIVO, e FEDERAZIONE ITALIANA DEI
CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE IN
CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario
2013
1390

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l’avvocato
SANTARONI MARIO, che li rappresenta e difende,
giusta procure a margine del ricorso;

1

- ricorrenti contro

A.P.I. – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.
– intimata –

sul ricorso 8688-2007 proposto da:
(C.F.

A.P.I. – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.

00441670585), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 45, presso l’avvocato MATTEO LUIGI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAFFEI ALBERTI ALBERTO, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEI BENI DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN
CONCORDATO PREVENTIVO, e FEDERAZIONE ITALIANA DEI
CONSORZI AGRARI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE IN
CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l’avvocato
SANTARONI MARIO, che li rappresenta e difende,
giusta procure a margine del controricorso al
ricorso incidentale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

2

avverso la sentenza n.

3934/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per i ricorrenti principali, l’Avvocato MARIO
SANTARONI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, il rigetto dell’incidentale;
uditi,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale A.P.I., gli Avvocati LUIGI CARMELO
MATTEO e ALBERTO MAFFEI ALBERTI che hanno chiesto il
rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del
l’inammissibilità

o,

ricorso principale,
in

subordine

per

rigetto

dell’incidentale.

3

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con atto notificato il 20.2.2000, il liquidatore
giudiziale della Federazione Italiana dei Consorzi

Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo ha
convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la API, Anonima
Petroli Italiana S.p.a. per sentirla condannare alla
restituzione di lire 5.724.520.300, dalla convenuta
percepite indebitamente, oltre interessi legali dalla
messa in mora (13.5.1999) al soddisfo. Ha convenuto
altresì la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc.
coop. a r.l. in concordato preventivo, che è rimasta
contumace.
Ha esposto che nell’operare la classificazione dei
crediti, al fine della ripartizione delle somme ricavate
dalla liquidazione dei beni ceduti, aveva verificato
l’insussistenza del privilegio riconosciuto alla
convenuta (per rivalsa IVA ed imposta di fabbricazione)
in quanto non esistevano nel patrimonio del debitore, al
momento della omologazione del concordato, i beni che
avevano formato oggetto della cessione da cui derivavano
i crediti; conseguentemente, tenuto conto della quota
spettante ai ceditori chirografari, pari al 40%, l’API,
il cui credito era pari a lire 21.940.813.641, aveva
4

diritto

a

partecipare

8.776.325,497,

mentre

al
aveva

concorso

per

ricevuto

lire
lire

14.500.845.797, di talché la liquidazione era creditrice
della somma sopra indicata.

Costituitasi, la convenuta ha chiesto il rigetto della
domanda e ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale
per il pagamento della ulteriore somma di lire
1.986.734.031, assumendo che il suo ulteriore credito
ammesso in via chirografaria era stato soddisfatto solo
nella misura del 20%.
Con sentenza del 24.11.2003 il Tribunale ha accolto la
domanda di parte attrice e ha rigettato la
riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata (depositata il 18.9.2006) la
Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di
primo grado, appellata dalla società convenuta, ha
rigettato la domanda proposta dal liquidatore mentre ha
dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il
motivo di appello incidentale relativo al mancato
accoglimento della domanda riconvenzionale.
1.1.- In estrema sintesi, la corte di merito ha
affermato che il credito vantato dalla società opponente
era indubbiamente privilegiato e, mentre la mancanza del
bene nel patrimonio del debitore può avere effetto nel
5

fallimento, diversa è la situazione qualora si versi in
ipotesi di concordato preventivo.
Nel fallimento la distinzione tra il momento della
ammissione del credito ed il momento della liquidazione

comporta che, ai sensi dell’art. 54 L.F., se i beni
mobili non soddisfano per intero i crediti privilegiati,
sul residuo i privilegiati vanno collocati in
chirografo. Per contro, nel concordato preventivo – che
ha per scopo precipuo il soddisfacimento integrale delle
ragioni dei creditori privilegiati e quello, anche
parziale, dei chirografari – non è lecito distinguere
tra il momento di richiesta del concordato e quello di
liquidazione dei crediti, in quanto i privilegiati
sarebbero solo fittiziamente tutelati, mentre essi lo
debbono essere effettivamente ed integralmente fino al
momento del riparto del ricavato.
2.- Contro la sentenza di appello il liquidatore
giudiziale della Federazione Italiana dei Consorzi
Agrari soc. coop. a r.l. in concordato preventivo nonché
la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari soc. coop. a
r.l. in concordato preventivo hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi.

6

Resiste con controricorso la s.p.a. A.P.I., la quale ha
proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a un
solo motivo.
I

ricorrenti

principali

hanno

resistito

con

controricorso e, nel termine di cui all’art. 378 c.p.c.,
hanno depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti principali
denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.
160 e 171 1. fall. in relazione all’art. 185 1. fall.
“per aver illegittimamente affermato che nel concordato
preventivo con cessione dei beni non è possibile
distinguere <> (Sez. l, Sentenza n. 12064/2013).
E’ vero, peraltro, che in precedenza una (ormai) lontana

,

pronuncia aveva ritenuto che «nel concordato
preventivo, qualora l’indagine sul rango privilegiato o
meno dei crediti sia rimasta, come di norma, nei limiti
di un accertamento meramente incidentale, in mancanza di
statuizioni pregiudiziali rese in proposito dal
tribunale (in esito ad indagini sollecitate dagli
interessati o promosse dal tribunale medesimo),
l’omologazione del concordato stesso non osta a che,
nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, possa
essere chiesta ed ottenuta una pronuncia negativa del
privilegio (prima) riconosciuto in sede concorsuale,
quale mezzo al fine di sentire assoggettare il relativo
credito alla percentuale concordataria (con conseguente
restituzione delle somme versate in eccedenza nella fase
di esecuzione del concordato)>> (Sez. 1, Sentenza n.
2560/1987; V.

anche 2540/58 nonché Sez.

1,

n.

2901/1975, invocata dai ricorrenti).
Sennonché, la giurisprudenza meno recente non contiene
alcun

riferimento

all’argomento

tratto

dalla
10

inapplicabilità al concordato preventivo della norma
dettata per il fallimento dall’art. 54 1. fall. Norma
non richiamata dalla disciplina del concordato
preventivo e che, invece, la migliore dottrina riteneva
applicabile al concordato fallimentare.

,

La tesi negativa, inoltre, è confermata dall’intervento
del Legislatore, il quale con la riforma dell’art. 160
1. fall. – operata con il d.lgs. n. 169/2007 – ha ora
espressamente previsto che «la proposta può prevedere
che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o
ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché
il piano ne preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione indicato nella relazione giurata di
un professionista in possesso dei requisiti di cui
all’art. 67, terzo comma, lettera d)>>. Coerentemente,
poi, il nuovo art. 177, comma 3, 1. fall. prevede che,
ai fini della legittimazione al voto, <>.
Per converso, nel regime previgente anche i creditori
muniti privilegio speciale su beni non più esistenti (o

non rinvenuti) erano esclusi dalle operazioni di voto
salvo che avessero rinunciato alla prelazione.
D’altronde, che la norma innanzi indicata avesse natura
innovativa e, dunque, non interpretativa, era
perfettamente chiaro al Legislatore, posto che nella
Relazione illustrativa del d.lgs. c.d. “correttivo” è
esplicitata la ragione dell’innovazione evidenziandosi
che «la normativa precedentemente in vigore non

consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a
differenza di quanto poteva invece accadere nell’ambito
di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento
in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con
riferimento a quella parte del loro credito destinata a
rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al
presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il
privilegio cade.
Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente
il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e
di eliminare una illogica diversità di disciplina
rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche
12

la proposta di concordato preventivo possa contemplare
il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati,
semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia
inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di

vendita dei beni sui quali il privilegio cade>>.
Le argomentazioni innanzi esposte inducono il Collegio a
dare continuità al principio espresso dalla pronuncia n.
12064/2013, mentre alcun valido argomento contrario è
desumibile da Sez.

1, Sentenza n.

8683 del 10/04/2013

– invocata dai ricorrenti nella memoria difensiva posto che tale ultima pronuncia si è limitata a prendere
atto della mancanza di prova dell’inesistenza del bene
gravato dal

privilegio

speciale,

senza prendere

posizione sulla natura innovativa o interpretativa del
nuovo testo dell’art. 160 1. fall., che ha introdotto la
possibilità di soddisfare

(anche)

nel concordato

preventivo i creditori prelatizi in misura parziale
corrispondente al valore dei beni gravati accertato
mediante una stima, attribuendo ad essi diritto di voto
nel concordato per la parte residua del credito e
introducendo una disciplina – pure innovativa – analoga
TC, ms.0 ,414V2
a quellZìgià dettata per il concordato fallimentare dal
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

13

4.- L’unico motivo del ricorso incidentale – con il
quale parte ricorrente confuta l’affermazione
d’inammissibilità per genericità del proprio appello
incidentale – è inammissibile.

Infatti, la censura si colloca certamente tra i vizi
denunciabili ai sensi dell’art. 342 c.p.c. mentre parte
ricorrente ha, sia formalmente che sostanzialmente,
denunciato la “motivazione” con la quale è stata
ritenuta aspecifica la sua censura in appello.
Ora, è vero che le Sezioni unite hanno recentemente
ribadito un indirizzo meno formalistico quanto all’onere
della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., secondo cui
il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede
la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto
su cui si fondano”, non debba essere inteso quale
assoluta necessità di formale ed esatta indicazione
della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 co. I
c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di
precisa individuazione, nei casi di deduzione di
violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o
processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi
normativi. Nondimeno, le SSUU hanno precisato che il
ricorso deve essere articolato in specifici motivi
immediatamente ed inequivocabilmente riconducili ad una
14

delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla
citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di
formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di
una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il

impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o
eccezioni formulate, non è necessario che faccia
espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui
al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (con
riferimento all’art. 112 c.p.c), «purché nel motivo si
faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della
decisione derivante dalla relativa omissione.

Va invece

dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in
ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga
che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si
limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (Sez.
un., Sentenza n. 17931 del 24 luglio 2013).
Nella concreta fattispecie – essendo applicabile ratione
temporis l’art. 366 bis c.p.c. – il motivo deve essere
ritenuto inammissibile per violazione di detta norma
perché la “sintesi del fatto controverso” contenuta a
pag. 15 del ricorso non può essere ritenuta equivalente
al quesito di diritto che deve essere formulato anche

e

ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della

quando è denunciata la nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
La

reciproca

soccombenza

giustifica

l’integrale

compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara
compensate tra le parti le spese processuali del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25
settembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA