Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24553 del 18/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.18/10/2017), n. 24553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28275/2010 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
CO.MAR.IT S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico
Purificato n. 147, presso lo Studio degli Avv.ti Maria Gabriella
Pucino e Giovanni Cardilli, che la rappresentano e difendono, anche
disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 252/45/09, depositata il 26 novembre 2009.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 ottobre
2017 dal Pres. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza la ctr della Campania, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso della contribuente avverso la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ritenendo preliminarmente condonata l’imposta richiesta atteso che la definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, poteva dirsi perfezionata anche senza l’integrale e puntuale pagamento di tutte le rate per tale titolo dovute.
2. L’ufficio proponeva ricorso affidato a due motivi, a cui resisteva la contribuente in limine eccependo che era intervenuto giudicato esterno che aveva stabilito la legittimità del condono con riguardo alle somme portate nell’opposta cartella.
3. Il giudicato esterno invocato dalla contribuente – il quale può essere in questa sede prodotto poichè formatosi successivamente all’impugnata sentenza (Cass. sez. 1 n. 18699 del 2016) – è in effetti quello di cui alla sentenza 126/28/09 della ctr della Campania che ha accolto il ricorso avverso il diniego di condono.
4. Il ricorso dell’Agenzia deve essere perciò respinto e nel merito accolto il ricorso della contribuente.
5. Nella particolarità della vicenda processuale, debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la corte a compensare le spese di ogni fase e grado.
PQM
La Corte respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e decidendo nel merito accoglie il ricorso della contribuente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017