Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24553 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.18/10/2017),  n. 24553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28275/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CO.MAR.IT S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico

Purificato n. 147, presso lo Studio degli Avv.ti Maria Gabriella

Pucino e Giovanni Cardilli, che la rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 252/45/09, depositata il 26 novembre 2009.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 ottobre

2017 dal Pres. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza la ctr della Campania, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso della contribuente avverso la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ritenendo preliminarmente condonata l’imposta richiesta atteso che la definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, poteva dirsi perfezionata anche senza l’integrale e puntuale pagamento di tutte le rate per tale titolo dovute.

2. L’ufficio proponeva ricorso affidato a due motivi, a cui resisteva la contribuente in limine eccependo che era intervenuto giudicato esterno che aveva stabilito la legittimità del condono con riguardo alle somme portate nell’opposta cartella.

3. Il giudicato esterno invocato dalla contribuente – il quale può essere in questa sede prodotto poichè formatosi successivamente all’impugnata sentenza (Cass. sez. 1 n. 18699 del 2016) – è in effetti quello di cui alla sentenza 126/28/09 della ctr della Campania che ha accolto il ricorso avverso il diniego di condono.

4. Il ricorso dell’Agenzia deve essere perciò respinto e nel merito accolto il ricorso della contribuente.

5. Nella particolarità della vicenda processuale, debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e decidendo nel merito accoglie il ricorso della contribuente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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