Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24552 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C.M. domiciliato in ROMA, via G.G.Belli 36 presso

l’avv. Zanacchi Luca, con l’avv. Riccardo Rubboli del Foro di Ravenna

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Rimini;

– intimato –

avverso il decreto 21.6.2010 del Giudice di Pace di Rimini;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G..

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino della (OMISSIS) B.C.M. – espulso con decreto 8.9.2009 del Prefetto di Rimini adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Rimini , deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè, essendo egli coniugato e convivente dal 2003 con la cittadina italiana O.B., l’espulsione era vietata ex art. 19, comma 2, lett. C del T.U. sull’immigrazione;

CHE il GdP di Rimini con decreto 21.06.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima posto che lo straniero si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità e la cessazione della convivenza con il coniuge italiano era attestata dalla decisione del TAR che aveva negato fosse illegittimo il mancato rinnovo per tal ragione del suo permesso di soggiorno;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 4.10.2010 al quale ha non resistito l’intimato Prefetto;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 21.06.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE il ricorso, denunziante violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 30, appare privo di alcun fondamento posto che, da un canto, il richiamo fatto dal Giudice di Pace alla decisione del TAR sulla legittimità del diniego di rinnovo del p.d.s. per coniugio (fondato sulla cessata convivenza con il coniuge cittadino italiano) appare elemento consistente se pur non esaustivo della valutazione spettante al giudice della espulsione; il difetto di ulteriori accertamenti e valutazioni del GdP doveva essere denunziato con piena autosufficienza nel ricorso per cassazione e non semplicemente affermato con il richiamo tautologico alla sussistenza della convivenza; di contro è la stessa prospettazione del ricorso, che ammette la cessazione della convivenza nell’anno 2009 ma la giustifica con pretese ragioni economiche (la moglie avendo necessità di reperire una conduttrice de facto dell’alloggio e questa avendo rifiutato la convivenza con il B.C.) che, al di là del loro contenuto totalmente generico, non si dice siano state sottoposte, come oggetto di richiesta di prova, al GdP; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione ed essa non è stata fatta segno a dissenso dalla parte ricorrente.

Consegue il rigetto del ricorso senza che sia luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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