Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24552 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23170-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALIAN HOLIDAYS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BELLE

ARTI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MOSILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PIANIGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 379/29/15 della CTR della Toscana che, in riforma della decisione della CTP, accoglieva l’appello della Italian Holidays srl, avverso gli avvisi di accertamento, anno 2011, relativi alla imposta di registro, in ordine alla tassazione della sentenza ex art. 2932 del Tribunale civile di Grosseto che traferiva gli immobili, oggetto del contratto preliminare, trasferimento sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo.

In particolare la CTR, rifacendosi alla sentenza di questa Corte n. 9097 del 2012, dichiarava che la sentenza, la cui efficacia traslativa è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, deve scontare l’imposta fissa e quella proporzionale solo al momento dell’avversi della condizione che si prospetta meramente potestativa.

La società intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La ricorrente articola un solo motivo di ricorso dolendosi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 27 e del TUR, art. 8, n. 1, tariffa, parte l allegata, posto che la Suprema Corte si è ripetutamente espressa per la applicazione della imposta di registro in misura proporzionale, discostandosi dalla decisione n. 9097/2012 che ha trovato seguito assai limitato nella giurisprudenza della Corte.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La decisione n. 27902/2018, che al pari di altre si è espressa in ordine alle problematiche qui agite, ha chiarito che:” La decisione impugnata si pone in contrasto con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo Collegio aderisce, secondo cui, in materia d’imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell’acquirente, ovvero -come nella specie- dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (in questo senso la Corte si è espressa, oltre che con la sentenza n. 6116/2011, a titolo di esempio, con l’ordinanza n. 3806 del 14/02/2017, la sentenza n. 18006 del 14/09/2016, la sentenza n. 21625 del 23/10/2015, la sentenza n. 16818 del 24/07/2014; la sentenza n. 8544 del 11/04/2014, la sentenza n. 11780 del 12/05/2008;Ia sentenza n. 4627 del 27/3/2003);questo orientamento è stato contraddetto dalla sentenza richiamata dai ricorrenti (n. 9097/2012), ribadita dalla ordinanza n. 18180 del 26/7/2013; tale diverso indirizzo è stato già criticato in modo convincente dalla sentenza – n. 8544/2014, sulla base, fondamentalmente, dell’elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all’art. 2932 c.c.: “la differenza esistente tra il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, commi 3 e 4, è da ravvisare in ciò: L’art, 27, comma 3, dicendo che “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva” le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente o dell’obbligato, si riferisce alla condizione (finanche meramente) potestativa lecita. E trova giustificazione nell’intento di evitare che si possa sfuggire all’imposizione proporzionale utilizzando strumenti giuridici volti a occultare il risultato economico considerato ai fini dell’imponibile. L’art. 27, comma 4, invece, prevedendo che “gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti a imposta in misura fissa”, si inserisce nel solco dell’ordinario regime civilistico di cui all’art. 1355 c.c., secondo cui è nullo il negozio cui una siffatta condizione risulti apposta. La sentenza di cui all’art. 2932 c.c., ai fini del trattamento fiscale, va considerata all’interno di tale distinzione funzionale. E quindi, fermo restando che, discorrendosi della registrazione di una sentenza, ogni rinvio al regime del contratto condizionato può essere accettabile solo per assimilazione, si giustifica unicamente la tesi che avvicina alla condizione meramente potestativa lecita (in quanto dipendente dalla volontà della parte acquirente di pagare il prezzo) il condizionamento degli effetti costitutivi della sentenza stessa.

La condizione è da trattarsi, nei limiti dell’assimilazione, alla stregua di meramente potestativa in quanto la volontà dell’acquirente opera in tal caso direttamente a livello degli effetti del trasferimento, nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate all’atto dell’introduzione del corrispondente giudizio, allorchè, in vista del presupposto dell’art. 2932 c.c., la controprestazione (id est, il prezzo) è già stata oggetto di una seria offerta (art. 2932 c.c., comma 2) “…”.

La decisione su richiamata, che riassume la situazione della giurisprudenza di questa Corte, è fatta propria da questo collegio, che ne condivide l’impostazione. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’appello proposto dalla società e confermato gli avvisi di accertamento riuniti.

Vanno compensate le spese dell’intero giudizio in considerazione dell’evolversi, in termini non unitari, della giurisprudenza di settore.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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