Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24552 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5220-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Giulio Marchesi e Massimo Pieralli, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni 157.

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bergamo, depositato il 3 dicembre

2010 nel procedimento iscritto al n.r.g. 6831/2010.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Nappi Aniello;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Bergamo di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del fallimento di C.E., proposta da Equitalia Esatri s.p.a. per dolersi del mancato riconoscimento in rango privilegiato del credito per tributi IRAP vantato nei confronti dell’impresa poi fallita.

Secondo il tribunale la nuova formulazione dell’art. 2752 c.c., come introdotta dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazione dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, non poteva trovare applicazione anche per i crediti IRAP sorti precedentemente all’entrata in vigore della novella, restando conseguentemente il tributo ammesso al passivo al chirografo.

Il ricorso è affidato a un unico motivo; Equitalia Esatri s.p.a. ha depositato controricorso integralmente adesivo alle conclusioni del ricorrente, mentre non ha spiegato difese il curatore del fallimento di C.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2752 c.c., comma 1, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il privilegio previsto per il credito per tributi IRAP non possa essere riconosciuto anche per quelli sorti precedentemente alla novella della detta norma.

2. – Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., comma 1, che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazione dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 37, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932; Cass. 21 novembre 2013, n. 26125).

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi l’ammissione al passivo del credito per tributi IRAP con il grado di privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, e art. 2778 c.c., n. 18).

4. – L’incertezza della questione, che ha costituito oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali, giustifica la dichiarazione d’irripetibilità delle spese processuali, ivi comprese quelle del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1, in favore del credito per IRAP di Equitalia Esatri s.p.a., già ammesso al passivo del fallimento della (OMISSIS); dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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