Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24551 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24551 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Cron.2,(1 591

SENTENZA

Rep.

sul ricorso proposto da:

Ud. 3/07/13
EFIMPIANTI

s.p.a.

in

liquidazione

coatta

amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, via
Barnaba Oriani 32, presso lo studio dell’avv. Massimo
Zaccheo, che la rappresenta e difende dall’avv.to per
delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro

Consorzio Cooperative Produzione Lavoro s.c.a.r.1.,
elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 28

II

presso lo studio dell’avv. Guido Orlando, che

2013
unitamente all’avv. Paolo Marson la rappresenta e
difende dall’avv.to per procura speciale in calce al

1

Data pubblicazione: 31/10/2013

controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 46/2006 della Corte d’appello di
Genova emessa il 2 novembre 2005 e depositata il 2
gennaio 2006, R.G. n. 1468/03;

Generale Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per

il

rigetto del ricorso principale, assorbito

l’incidentale;

Rilevato che
1.

Nel corso del 1991 la Termomeccanica Italiana

s.p.a. ha ottenuto dal Tribunale di La Spezia
l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento per
lire 56.100.126 nei confronti del Consorzio Cooperative
Produzione e Lavoro. Il decreto è stato emesso sulla
base di fatture emesse a titolo di compenso per
l’attività di coordinamento svolta da Termomeccanica in
forza del contratto del 23 giugno 1988, stipulato da
Termomeccanica, Damonte Emanuele & c s.p.a. e C.C.P.L.
Il contratto prevedeva l’effettuazione di una serie di
attività, coordinate da Termomeccanica e prodromiche
alla partecipazione ad una gara di appalto indetta dal
Consorzio per la depurazione delle acque costituito fra
i Comuni di Borghetto S. Spirito, Loano, Toirano,
Balestrino e Boissano.
2.

Il Consorzio Cooperative Produzione e Lavoro

C.C.P.L. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo

2

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di
La Spezia, la carenza probatoria in ordine al fatto
costitutivo dell’obbligazione e
depositata

ex

art.

180

con la memoria
comma

2

c.p.c.,

l’improcedibilità della domanda per effetto
dell’applicazione della clausola compromissoria per

23 giugno 1988. Ha agito in via riconvenzionale,
nell’ipotesi del riconoscimento del diritto della
Termomeccanica al compenso, per il risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento alle obbligazioni
assunte con il contratto del 23 giugno 1988.
3. Il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 7142/2002
ha accolto l’eccezione di improcedibilità e revocato il
decreto ingiuntivo.
4. Ha proposto appello Efimpianti s.p.a.

in 1.c.a.,

quale cessionaria del patrimonio di Termomeccanica,
denunciando l’extra-petizione in cui era incorso il
primo giudice perché nelle conclusioni rassegnate non
era stata riproposta dal Consorzio l’eccezione di
improcedibilità della domanda, da considerarsi comunque
inammissibile perché proposta nella memoria ex art. 180
c.p.c. Nel merito ha ribadito che la domanda era
fondata oltre che sul contratto del 23 giugno 1988
anche sul riconoscimento di debito del C.C.P.L. in data
25 marzo 1996.
5. Si è costituito il Consorzio chiedendo il rigetto
dell’appello e riproponendo le domande riconvenzionali
formulate nel giudizio di primo grado. Ha chiesto

3

arbitrato irrituale di cui all’art. 7 del contratto del

altresì la condanna di Efimpianti alla restituzione
della somma di lire 89.928.353 pagata in ottemperanza
dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c.
6. La Corte di appello di Genova ha respinto l’appello
e condannato l’appellante alla restituzione di
46.433,87 oltre interessi legali. La Corte genovese ha

della domanda proposta con il ricorso per decreto
ingiuntivo da Termomeccanica e infondata la eccezione
di incompetenza territoriale del Tribunale di La
Spezia. Nella motivazione attinente al merito della
controversia la Corte di appello ha ritenuto che
l’accordo del 23 giugno 1988 ha avuto natura di accordo
preliminare alla presentazione dell’offerta per la
partecipazione alla gara di appalto. La clausola
ricognitiva del diritto della Termomeccanica al
compenso per l’attività di capogruppo doveva quindi
essere riprodotta nel contratto definitivo ma così non
è stato perché il mandato speciale con rappresentanza,
autenticato in data 27 giugno 1988 dal notaio Federici
di La Spezia, ha previsto la gratuità del mandato da
conferirsi all’impresa capogruppo, in conformità, del
resto, alla previsione dell’art. 22 della legge n.
584/1977 che impone la gratuità del mandato alla
capogruppo con conseguente nullità di una pattuizione
non conforme. La Corte genovese ha ritenuto
insussistente il successivo riconoscimento del debito
vantato dalla appellante.

4

ritenuto rinunciata l’eccezione di improcedibilità

7. Ricorre per cassazione Efimpianti affidandosi a due
motivi di impugnazione: a) violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.; b)
violazione e falsa applicazione degli artt. 22 della
legge n. 584/1977, dell’art. 1345 c.c. e degli artt.
1362 e 1363 c.c.; omessa e insufficiente motivazione .

ricorso incidentale basato anch’esso su due motivi di
impugnazione con i quali deduce : a) violazione e falsa
applicazione degli artt. 189, 38 e 806 c.p.c. nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
laddove la Corte di appello ha ritenuto che il
Tribunale di La Spezia abbia pronunciato u/tra petita
in merito all’eccezione di incompetenza del giudice
ordinario, per essere la controversia devoluta a
collegio arbitrale, e ciò in quanto il C.C.P.L. non
avrebbe riproposto l’eccezione in sede di precisazione
delle conclusioni; b) violazione e falsa applicazione
degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182 c.c nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la
Corte di appello ha dichiarato la competenza
territoriale del tribunale di La Spezia a emettere il
decreto ingiuntivo opposto e a decidere la controversia
nel merito.
8. Le parti depositano memorie difensive.
Ritenuto che

9.

I ricorsi vanno riuniti sussistendo a tal fine i

presupposti di legge.

5

8. Si difende con controricorso il Consorzio e propone

10. Il ricorso principale è infondato e il suo rigetto
comporta l’assorbimento di quello incidentale per le
ragioni che seguono.

11.

Con il primo motivo del ricorso principale si

deduce che in violazione dei canoni interpretatilndi cui
agli artt. 1362 e 1363 la Corte di appello ha

23 giugno 1988 che ha disciplinato le attività
prodromiche

alla presentazione

dell’offerta

di

partecipazione alla gara pubblica sulla base della sola
intestazione adottata per denominare l’accordo e ha
confuso il contenuto di tale contratto con quello del
successivo contratto del 27 giugno 1988. In conseguenza
ha ritenuto che il mandato oneroso conferito con il
primo contratto a Termomeccanica per il coordinamento
delle

attività

prodromiche

alla

presentazione

dell’offerta fosse stato assorbito dal successivo
mandato gratuito conferito sempre a Termomeccanica per
la presentazione dell’offerta.
12. Con il secondo motivo di ricorso si ripropone la
contestazione

all’interpretazione

della

volontà

contrattuale operata dalla Corte di appello e si deduce
che tale interpretazione ha condotto i giudici
dell’appello a ritenere erroneamente non suscettibile
di remunerazione anche il coordinamento da parte della
capogruppo dell’attività prodromica alla presentazione
dell’offerta. Secondo la Corte di appello ciò sarebbe
in contrasto con l’art. 22 della legge n. 584/1977 che

6

qualificato come contratto preliminare il contratto del

vieta la onerosità del mandato conferito alla
capogruppo ma, da parte della ricorrente, si contesta
tale affermazione perché la norma ha inteso riferirsi
alle attività relative alla presentazione dell’offerta
e a quelle successive e non anche alle attività svolte
nella fase preliminare.

esaminati congiuntamente in considerazione della loro
stretta connessione logico-giuridica.
14. Le dedotte violazioni dei canoni ermeneutici di cui
agli artt.1362 e 1363 del codice civile appaiono
insussistenti. Dato che l’interpretazione della Corte
di appello non si è basata affatto sul solo rilievo del
contenuto letterale degli accordi intercorsi fra le tre
società ma ha posto al centro della propria valutazione
la funzionalità complessiva di tali accordi e il
contenuto prodromico del primo di essi alla
costituzione dell’associazione temporanea di imprese
avvenuta a mezzo del contratto definitivo. Proprio in
tale prospettiva la Corte di appello ha valorizzato la
denominazione di contratto preliminare ritenendo che la
stessa trovasse conferma, oltre che nella strumentalità
del primo accordo a quello definitivo (impegno a
costituire e successiva costituzione dell’A.T.I.
indispensabile per la presentazione dell’offerta),
nella immediata stipulazione dell’accordo definitivo e
nella consapevolezza, derivante presumibilmente anche
dall’assistenza tecnica del notaio Federici di Spezia

7

13. I due motivi del ricorso principale possono essere

che il mandato conferito alla capogruppo dovesse essere
gratuito.
15. Sotto il profilo della contestazione alla congruità
della motivazione occorre invece rilevare che la
ricorrente non solo non ha portato elementi logici che
possano far ritenere incongrua l’interpretazione

della autonomia della pattuizione relativa al mandato
conferito alla capogruppo a titolo oneroso per
l’attività da svolgere nella fase prodromica alla
presentazione dell’offerta,

ma non ha neanche

trascritto nel ricorso il testo degli accordi rendendo
sotto tale profilo privo di autosufficienza il ricorso.
Infine occorre rilevare che la contestazione relativa
alla pretesa non applicabilità della norma di cui
all’art. 22 della legge 584/1977 perde qualsiasi
rilievo all’esito della valutazione di congruità della
motivazione e di rispetto dei canoni ermeneutici.
16.

Va pertanto respinto il ricorso principale, e

dichiarato assorbito quello incidentale. La società
ricorrente va condannata al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale, dichiara assorbito quello incidentale,
condanna la ricorrente principale al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione liquidate in
complessivi 8.000 euro oltre euro 200 per spese.

atà-J
8

recepita dalla Corte di appello, sul punto specifico

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

3 luglio 2013.

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