Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24551 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero degli Affari Esteri, dom.to ex lege in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso il decreto 6.10.2009 della Corte di Appello di Firenze;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE D.A., cittadino (OMISSIS) munito di permesso di soggiorno italiano, presentò allo sportello unico di (OMISSIS) istanza di ricongiungimento dei genitori residenti in (OMISSIS); pur avendo il Questore espresso il proprio nulla osta al ricongiungimento, l’Ambasciata Italiana di Tirana in data 3.12.2008 negò il visto di ingresso sull’assunto della sopravvenienza ostativa del nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. D) quale introdotto dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1, lett. D; il D. impugnò innanzi al Tribunale il diniego e quel giudice accolse ordinando il rilascio del visto; la Amministrazione degli Esteri propose reclamo ma la Corte di Appello di Firenze con decreto 6.10.2010 lo rigettò osservando che nel procedimento a formazione complessa diretto all’accertamento del diritto al ricongiungimento si era inserita la non tempestiva sopravvenienza del nuovo disposto del D.Lgs. n. 260 del 2008 (che condizionava il diritto de quo al requisito della vivenza a carico dei genitori privi di altri figli o della impossibilità di detti altri figli, per gravi ragioni di salute, di provvedere al mantenimento dei genitori ultrasessantacinquenni) con la conseguenza per la quale la concessione del N.O, aveva valore assorbente e non potevano ipotizzarsi espansioni dei poteri accertativi della rappresentanza diplomatica;

CHE avverso detto decreto, la Amministrazione degli Esteri ha proposto ricorso con unico motivo notificato il 5.10.2010 allo straniero, che non ha opposto difese;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 6.10.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE nel ricorso viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 come modificato dal D.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 6 anche alla luce della giurisprudenza di legittimità;

CHE pare indiscutibile la fondatezza dell’argomentazione dispiegata in ricorso in dissenso da quella adottata dal giudice del merito. Ed infatti: 1) è principio consolidato nella giurisprudenza in subjecta materia di questa Corte quello per il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. n. 209 del 2005 – n. 15247 del 2006 – n. 12661 del 2007); 2) è indiscutibile che gli atti dell’Amministrazione in materia siano privi di alcun profilo di discrezionalità ma attengano alla verifica della sussistenza/insussistenza dei requisiti delineati dalla legge per l’insorgenza del diritto al ricongiungimento, solo in tal quadro giustificandosi la disposizione dell’art. 30, comma 6 T.U. che radica in capo al G.O. la giurisdizione e sol per effetto di tal quadro dovendosi predicare che la domanda dell’interessato che contesti il diniego del visto di ingresso del suo familiare non ha alcun carattere impugnatorio dell’atto di diniego ed in ragione dei suoi vizi; 3) è altrettanto indiscutibile che, alla luce della articolazione procedimentale per giungere all’accertamento del diritto al ricongiungimento e considerando che il diritto viene accertato essere insorto solo all’esito del procedimento, la sopravvenienza normativa sui requisiti di insorgenza sia di immediata applicazione ove essa intervenga nel corso della procedura;

4) la disciplina dei requisiti di ricongiungimento a beneficio dei genitori dell’extracomunitario regolarmente soggiornante ha avuto un singolare avvicendarsi nel tempo: la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. C (genitori a carico) del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 dl 1998 è stata sostituita dalla L. n. 189 del 2002, art. 23 con una integrazione costituita dalla condizione negativa della inesistenza di altri figli nel Paese ovvero, ma solo per i genitori ultrasessantacinquenni, della inidoneità al loro sostentamento da parte di altri figli per documentate gravi ragioni di salute, condizione eliminata dalla più permissiva previsione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2007, art. 1, comma 1, lett. E, sub D) (genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza) ma poi ripristinata dalla meno permissiva previsione di cui al D.Lgs. 30 ottobre 2008, n. 160, art. 1, comma 1, lett. A) sub. D; 5) l’ultima disposizione, ripristinatrice della previsione di cui alla L. 189 del 2006, art. 23 è contenuta nel ridetto decreto delegato, pubblicato sulla G.U. del 21.10.2008 e quindi è entrata in vigore il 5.11.2008, dopo la richiesta dello straniero ma ben prima che la Rappresentanza diplomatica italiana negasse il visto di ingresso per assenza del nuovo requisito (3.12.2008), ditalchè non è dubbio alcuno che di tali requisiti dovesse farsi applicazione per concludere la procedura in essere, con il rilascio del visto (in loro presenza) o con il suo diniego (per il caso di loro difetto); 6) in tal quadro non ha alcun rilievo la pretesa dello straniero di veder confinato alla sede del rilascio del nulla osta (alla stregua della sopravvenuta previsione del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 6) il momento dell’accertamento dei requisiti sostanziali del ricongiungimento e di veder esclusa la possibilità di fare applicazione dello jus superveniens sol perchè alla fase dell’esame per il rilascio del visto di ingresso – nella quale sarebbe intervenuta la modifica dei requisiti – sarebbe stato estraneo lo scrutinio sulla “sostanza” dei requisiti stessi (ad essa fase pertinendo solamente il riscontro documentale e lo scrutinio della relativa autenticità): una siffatta pretesa avrebbe plausibilità se il giudizio di accertamento demandato al G.O. fosse a contenuto impugnatorio nel quale la “incompetenza” di un organo assume rilievo viziante dell’intero procedimento e del suo esito, ma nessuna consistenza essa assume ove, come nel giudizio di cui trattasi, la indiscutibile inesistenza del requisito, cagionata dalla indiscutibile sopravvenienza normativa, assorbe ogni profilo di difformità procedi mentale la quale, come nella specie, non venga a cagionare alcuna diminuzione delle garanzie difensive del richiedente; 7) nella specie si verifica la dianzi rilevata situazione di assorbimento, posto che l’accertamento della Corte di Appello della insussistenza del nuovo requisito – posto che la parte istante non aveva nè provato la vivenza a carico nè la sussistenza dei “nuovi” requisiti (la mancanza di fratelli o la loro grave documentata invalidità) – non è stato revocato in dubbio nel decreto; 8) infatti, nel decreto non viene affermato che a beneficio del richiedente sussisteva la situazione delineata dal reintrodotto requisito di cui all’art. 29, comma 1, lett. D, detto decreto essendosi invece soltanto applicato a censurare le anomalie procedimentali occorse e la scorretta applicazione di un regolamento abrogato e di contro il ricorso censurando la mancata applicazione dello jus superveniens;

CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza”.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

A criterio del Collegio le considerazioni formulate nella relazione devono essere pienamente condivise, anche alla luce della successiva conforme giurisprudenza di questa Corte (ordd. 7218 e 18491 del 2011), con la conseguente cassazione dell’ordinanza della Corte di Firenze che dai relativi principi si è consapevolmente discostata.

Può anche decidersi nel merito, rigettando la opposizione al diniego di visto di ingresso frapposto alla sua istanza in data 3.12.2008 dalla Ambasciata di Tirana avendo la stessa Corte di merito dato per pacifico che nella specie difettavano i nuovi requisiti introdotti dalla cennata norma sopravvenuta. Quanto alle spese, se appare conforme ad equità compensare quelle del giudizio di merito (come pervero operato dalla Corte territoriale), devono essere regolate secondo soccombenza quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384 c.p.c. rigetta la opposizione di D.A. al diniego di visto di ingresso; compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimato alle spese di legittimità in favore del M.A.E. determinate in Euro 1.200,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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