Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24551 del 18/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.18/10/2017), n. 24551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25446/2010 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
CO.MAR.IT S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico
Purificato n. 147, presso lo Studio degli Avv.ti Maria Gabriella
Pucino e Giovanni Cardilli, che la rappresentano e difendono, anche
disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 184/46/09, depositata il 22 settembre 2009.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 ottobre
2017 dal Pres. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza la ctr della Campania, respinto l’appello dell’ufficio, confermava la prima decisione che aveva accolto il ricorso promosso dalla contribuente contro il diniego di condono, ritenendo che la definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, potesse perfezionarsi anche senza l’integrale e puntuale pagamento di tutte le rate a tale titolo dovute.
2. Il ricorso dell’ufficio affidato a un unico motivo – a cui ha resistito la contribuente in limine eccependo l’inammissibilità dello stesso – è fondato.
Invero – respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che al di là della esattezza del rilievo ben poteva criticarsi la sentenza sulla scorta di argomentazioni giuridiche non prese in considerazione dalla ctr atteso il principio iura novit curia – deve essere confermato il consolidato orientamento della Corte secondo cui il condono “clemenziale” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, si perfeziona soltanto con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate (da ultima, Cass. sez. trib. n. 26683 del 2016).
4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originariamente promosso dal contribuente.
5. Nel successivo consolidarsi del richiamato orientamento giurisprudenziale, debbono farsi consistere i motivi che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
PQM
La Corte accoglie il ricorso dell’ufficio, cassa l’impugnata sentenza; e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originariamente promosso dalla contribuente contro il diniego di condono; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017