Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24551 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17832-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARISTAR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA

4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’agenzia delle entrate articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 46/24/15 con la quale la Commissione Tributaria Regionale Veneto, in riforma della prima decisione, ha accolto il ricorso della società, ritenendo infondato l’avviso di liquidazione notificato alla Aristar Srl a titolo di revoca dei benefici fiscali L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, per imposta di registro e catastale, goduti dalla società sull’atto di acquisto 18 marzo 2004 di alcuni lotti di edificabili.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’espressione “utilizzazione edificatoria” non debba essere intesa come compiuta edificazione del fabbricato bastando, al fine della fruizione dei benefici previsti, nel termine di cinque anni dalla data di trasferimento, l’ottenimento della concessione edilizia e l’inizio dei lavori.

La società intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia con il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo, sul quale vi è stata discussione tra le parti. In particolare non è stato provato dalla contribuente che i lavori del fabbricato fossero, effettivamente, iniziati essendosi la contribuente limitata ad affermare di aver iniziato le opere di urbanizzazione.

Con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, avendo la CTR fornito una interpretazione della norma contrastante con la giurisprudenza di legittimità che già aveva riconosciuto la spettanza del beneficio a condizione che l’acquirente beneficiario avesse realizzato integralmente, secondo lo strumento urbanistico, le potenzialità edificatorie dell’area.

Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.

Questa Corte si è già pronunciata sulla natura e operatività delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ma con decisione estensibile a tutti i tipi di agevolazioni concesse a condizioni che il contribuente realizzi un determinato intento, dichiarato nell’atto di acquisto, entro un termine di decadenza: è stato rilevato, infatti, che i benefici fiscali, infatti, sono “naturaliter” subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi. Ne discende che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è onere del contribuente dimostrare, in seguito alla contestazione dell’Ufficio, i fatti che palesino il raggiungimento dello scopo, ovverosia la effettiva realizzazione dell’intento dichiarato nell’atto, perchè tale intento rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto di trasferimento” (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20376 del 20/09/2006). Di conseguenza è onere dell’acquirente provare i quali termini, in concreto, ha realizzato le potenzialità edificatorie dell’area acquistata, premessa necessaria per continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Anche il secondo motivo è fondato.

La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, (nel testo vigente alla data dell’atto di acquisto) prevede che “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”. Il trattamento fiscale di favore è quindi subordinato alla “condizione” che sia realizzata entro il quinquennio l’utilizzazione edificatoria.

E’ già stato detto (cass. n. 12655/2012) e ribadito, e questo collegio condivide la decisione, che la ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame, ossia l’incentivazione dell’edificazione in terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato, analogamente a quanto disposto dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14 (cd. legge Tupini)- che prevedeva – “il beneficio dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili”,…. purchè la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato termine – induce questo Collegio a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in questione non possa essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione – quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione -, bensì vada estesa alla costruzione di un edificio, e ciò sia che l’intervento si concretizzi nella realizzazione di nuova costruzione, sia nella demolizione e ricostruzione integrale di un edificio preesistente che, al decorso del quinquennio abbia una consistenza significativa dal punto di vista urbanistico.(vedi anche Cass. n. 20304/16; n. 12047 /16; n. 5838/16; n. 14891/16; n. 14277 /16; n. 13423/16; n. 1991/15).

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, non residuando accertamenti di merito da esperire, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese del merito. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna la società al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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