Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24550 del 31/10/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24550 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: SALVAGO SALVATORE
Data pubblicazione: 31/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso 17858-2007 proposto da:
NAOS S.P.A.
(p.i.
03897791004),
in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso l’avvocato
IANNUCCILLI PASQUALE, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrentecontro
r.
NAONIS COSTRUZIONI S.R.L., COSTR CIMOLAI ARMANDO C.C.A. S.P.A.;
– intimate –
sul ricorso 22387-2007 proposto da:
COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO – C.C.A. S.P.A. (P.I.
00248690935), in proprio e nella qualità di
mandataria-capogruppo dell’A.T.I. costituita con le
imprese ISE Costruzioni s.p.a., AROM Costruzioni
s.r.1., ICEM di Cammarata Raffaele; e NAONIS
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SESTO RUFO
23, presso l’avvocato MOSCARINI LUCIO V., che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE
VIRGILIIS PAOLA, BORELLA ALBERTO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
NAOS S.P.A.;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 4752/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
COSTRUZIONI S.R.L. (p.i. 01702220615); entrambe in
pubblica udienza del 25/09/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito,
per
le controricorrenti e
ricorrenti
incidentali, l’Avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI che
insiste nella rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
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Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’estinzione del processo per rinuncia.
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Fatto e motivi
Ritenuto che con lodo delibato 1’11 settembre 2002, il
Collegio arbitrale previsto dall’art.28 del contratto di
appalto 11 maggio 1987 tra l’Immobiliare Barletta e l’ATI
Costruzioni Armando Cimolai per la costruzione di alcuni
raccordi stradali,condannò la s.p.a. Naos (subentrata alla
Barletta) a corrispondere all’appaltatore diverse somme a
titolo di ulteriori corrispettivi e saldo dei lavori
appaltati,previa detrazione dei crediti vantati dalla
stazione appaltante
Considerato che la soc. Naos (ora Krakom Advies) ha
depositato in data 25 settembre 2012 atto di di rinuncia
al suddetto ricorso,sottoscritto dal suo difensore avv.
Iannuccilli;
Rilevato che l’atto di rinuncia è stato accettato in pari
data dall’ATI costruzione Cimolai che ha a sua volta
rinunciato al ricorso incidentale e che anche quest’atto è
stato sottoscritto dal difensore di detta parte;
Considerato,pertanto,che deve essere dichiarata
l’estinzione del processo per rinuncia delle parti ai
ricorsi ed accettazione della relativa rinuncia;e che in
conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va
emessa in merito alle spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
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Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.