Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24550 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.N. domiciliato in ROMA, via Alberto Caroncini 51 presso

l’avv. Scivoletto Corrado con l’avv. Gaetano Bosco del Foro di Milano

lo rappresenta e difende giusta procura consolare in atti;

– ricorrente –

contro

Prefetto e Questore di Como – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto 14.06.2010 del Giudice di Pace di Como;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G..

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE con decreto 23.12.2002 il Prefetto di Como dispose la espulsione dallo Stato del cittadino (OMISSIS) B.N. D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. A per entrata clandestina nel territorio nazionale e di tal decreto venne chiesta la revoca in data 23.1.2006, che il Prefetto di Como respinse con nota 22/31-3-2007; lo straniero propose impugnazione innanzi al TAR Lombardia che, con sentenza 9.10.2009, declinò la propria giurisdizione; il B., quindi, propose ricorso 31.5.2010 in riassunzione innanzi al GdP di Como;

CHE il GdP di Como con decreto 14.6.2010 respinse il ricorso affermando che l’espulsione a suo tempo adottata era motivata con la sottrazione ai controlli di frontiera ed aveva quindi natura di atto “automatico”, che l’espulsione non era stata tempestivamente opposta e quindi le censure su di essa erano precluse; che la cognizione dei vizi dell’atto dedotti in sede di revoca non era sovrapponitele a quella afferente i vizi originari della espulsione; che difettava alcun interesse pubblico alla cognizione delle ragioni nuove;

CHE per la cassazione di tale decisione il B. ha proposto ricorso 28.9.2010 affidato a sei motivi, ai quali hanno fatto resistenza gli intimati con controricorso 5.11.2010;

CHE appare evidente la esattezza del decisum del Giudice di Pace afferente la insindacabilità dell’originaria espulsione del 23.12.2002 a cagione della tardività della sua impugnazione diretta, a nulla valendo opporre, anche ai fini del recupero del termine per la nullità della comunicazione dell’atto, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (vd., Cass. 17908 del 2010): è lo stesso ricorrente nel primo motivo a pag. 6 ad ammettere di aver posto siffatto problema tardivamente, avendolo prospettato solo in udienza a verbale e non, come doveva, nel ricorso ad opponendum contro il rigetto della istanza di revoca;

CHE appaiono invece meritevoli di condivisione le censure rivolte avverso la ragione per la quale il GdP ebbe a dichiarare non ricevibile il ricorso contro il rigetto della istanza di revoca (per il quale nessun rilievo di tardività venne sollevato): il GdP infatti si è limitato da un canto ad invocare erroneamente la statuizione di S.U. 384/2005 (vd. anche S.U. 20122/2005) ritraendone la errata convinzione che il sindacato sul diniego di revoca non possa attingere il revocando decreto di espulsione, e dall’altro canto a richiamare un interesse pubblico alla revoca stessa;

CHE la revoca, il cui sindacato alla stregua delle richiamate pronunzie delle S.U. spetta al G.O., non può che riguardare ragioni sopravvenute o rinvenute successivamente rispetto a quelle fatte proprie nel decreto espulsivo del quale si chiede la revoca e che possono indurre il Prefetto ad annullare ex tunc la prima espulsione, solo in tali limiti sussistendo la coincidenza dell’interesse dell’espulso alla rimeditazione e quella della P.A. alla riconsiderazione della fattispecie espulsiva;

CHE nella specie il GdP non ha dato alcun segno di aver valutato nel merito la complessa vicenda scaturente dall’esito del processo penale attingente il B., quella correlata alla decisione della Corte di Milano che si afferma essere assolutoria dal reato di falsità nel passaporto quale accertata in sede di controllo 18.12.2002: nè può negarsi rilevanza a detto esito, posto che la contestazione espulsiva di entrata clandestina sarebbe stata posto in dubbio dall’accertamento della disponibilità di effettivo passaporto da parte del B., che l’odierno ricorrente afferma essere stato munito di regolare visto di ingresso 15.12.2002;

CHE pertanto appare evidente la rilevanza delle denunziate omissioni e la sussistenza della carenza di alcuna disamina dei documenti che oggi, in modo autosufficiente, si indicano;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione e su di essa nessun rilievo critico è giunto hinc et inde. Consegue l’accoglimento, nei sensi indicati dianzi, della censura, la cassazione del decreto e il rinvio allo stesso Ufficio del Giudice di Pace perchè provveda a nuovo giudizio facendo applicazione – con riguardo alla reiezione della istanza di revoca del 22.3.2007, alle sue ragioni ed alle circostanze addotte dall’interessato e sottoposte alla cognizione del primo giudice – del principio sopra indicato.

Spetterà al giudice del rinvio anche regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini espressi in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Como in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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