Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24550 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23925/2014 R.G. proposto da:

Toscana Pallets s.a.s. di F.V. & C., in persona del

l.r.p.t. V.F., rappresentata e difesa dagli avv.ti

Roberto Codeiro Guerra e Stefano Di Meo, elettivamente domiciliata

presso quest’ultimo in Roma alla via dei Pisanelli n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e

Equitalia Centro S.p.A., già Equitalia Cerit S.p.A., in persona del

l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e

Giuseppe Parente, elettivamente domiciliata in Roma, via delle

Quattro Fontane n. 161, presso l’avv. Sante Ricci;

– controricorrenti –

e

Direzione provinciale di Pisa dell’Agenzia delle entrate, in persona

del direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/01/2014 della Commissione Tributaria

Provinciale di Arezzo, depositata in data 22/5/2014 e notificata il

26 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 aprile

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Toscana Pallets s.a.s. di F.V. & C., in persona del l.r.p.t. V.F., ricorre ex art. 111 Cost. ed ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, avverso sentenza n. 206/01/2014, depositata in data 22/5/2014 e notificata il 26 giugno 2014, emessa dalla C.T.P. di Arezzo all’esito del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 63/01/11 della stessa C.T.P., depositata il 3/2/2012 e passata in giudicato, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente e non contestato dalla controricorrente, in data 8/3/2012;

2. la sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza era stata emessa dalla C.T.P. di Arezzo a seguito di impugnativa della società nei confronti del solo Concessionario della Riscossione avverso la cartella di pagamento relativa al mancato pagamento dell’Iva, oltre interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2004;

3. contemporaneamente, la società aveva intrapreso un altro giudizio nei confronti di Equitalia Centro S.p.A. e dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione della stessa cartella, limitatamente alla determinazione delle sanzioni, che si concludeva con sentenza della C.T.P. di Pisa, favorevole alla contribuente ed appellata dall’Equitalia e dall’Agenzia delle Entrate;

il giudizio di appello si era chiuso con la declaratoria dell’intervenuta cessazione della materia del contendere (sentenza della C.T.R. di Firenze del 28/11/2011), che prendeva atto dell’accordo transattivo intervenuto tra l’Ufficio e la società contribuente in data 28/10/2011;

4. la C.T.P. di Arezzo, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto che il ricorso in ottemperanza fosse inammissibile, per la “consapevolezza della parte privata dell’intervenuta e globale definizione di ogni pendenza relativa all’anno 2004 per IVA ed accessori nel corso del giudizio di appello fiorentino”, valutando “ultronea” ogni altra considerazione;

5. a seguito del ricorso della società, l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Centro S.p.A., già Equitalia Cerit S.p.A., resistono con controricorso, mentre la Direzione provinciale di Pisa dell’Agenzia delle entrate è rimasta intimata;

6. la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo, la società ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, con rifermento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10 ed all’art. 111 Cost.;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato;

1.3. nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, che, nella prima parte, prevede: “Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio (del Ministero delle finanze o dell’ente locale) che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione”;

il successivo comma 10 recita: “Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento”;

come è stato detto, “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte, non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede” (Cassazione civile sez. trib., 28/09/2018, n. 23487;vedi anche Cass. n. 8830 del 2014, n. 3057 del 2008, n. 22565 del 2008);

nel caso di specie, la società ricorrente si duole del fatto che la C.T.P., contrariamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, non abbia adottato, con la sentenza, i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza, ma abbia invece ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per “l’intervenuta e globale definizione di ogni pendenza relativa all’anno 2004… nel corso del giudizio di appello fiorentino”, dando rilevanza ad una circostanza estranea al giudicato stesso;

il motivo di ricorso è, quindi, ammissibile, in quanto riconducibile alla censura di un error in procedendo, in cui, secondo la ricorrente, sarebbe incorsa la C.T.P. di Arezzo;

sebbene ammissibile, è, però, infondato e va rigettato, dovendosi confermare il dispositivo cui è pervenuta la C.T.P., sia pure con diversa motivazione;

invero, la società contribuente, divenuta definitiva la sentenza della C.T.P. di Arezzo, di annullamento della cartella esattoriale, ha avanzato istanza di rimborso in data 27/3/2013, a seguito della quale, non avendo avuto alcun seguito da parte dell’Amministrazione, ha promosso il giudizio di ottemperanza;

sul punto deve rilevarsi che “nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono “autoesecutive” (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l’ammontare indicato nella cartella all’Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un commissario ad acta) (Sez. 5, Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018);

inoltre, è stato ulteriormente chiarito che “il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 19/10/2018);

il provvedimento citato precisa che “che in tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso…” (Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 19/10/2018, in motivazione);

alla luce di tali principi, la sentenza emessa dalla C.T.P. di Arezzo in sede di ottemperanza, che conclude per l’inammissibilità del ricorso, va confermata, sia pure con diversa motivazione;

atteso il rigetto del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Centro S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in dispositivo;

sussistono i requisiti per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 ciascuno, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate ed il 15% per spese generali ed accessori di legge in favore dell’Equitalia Centro s.p.a.; sussistono i requisiti per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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