Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2455 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26329-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

P.G., D.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA CONTALDI, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PAOLO CASETTA, CARLO GALVAGNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 66/2015 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.C. e P.G., socie della s.n.c. Idea di D.C. & C. s.n.c., hanno proposto opposizione contro avvisi di addebito, notificati nell’interesse dell’Inps, aventi ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla gestione commercianti per gli anni dal 2008 al dicembre 2013 nonchè per alcuni mesi del 2014;

2. il Tribunale di Cuneo ha accolto l’opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato non dovute le somme portate negli atti impugnati;

3. la Corte d’Appello di Torino, con ordinanza resa ex art. 348 bis c.p.c. pubblicata il 14/9/2016, ha dichiarato inammissibile l’appello confermando la sentenza del Tribunale, il quale – dopo aver accertato che la s.n.c. di cui le opponenti erano socie svolgeva esclusivamente attività di locazione di beni immobili propri, senza eseguire prestazioni di servizio o attività di compravendita o di costruzione, e che pertanto le due socie non svolgevano alcuna attività di carattere commerciale, salvo la verifica dell’incasso dei canoni di locazione – ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’iscrizione nella gestione commercianti;

4. l’Inps propone ricorso per la cassazione di tale sentenza; la D. e la P. resistono con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione:

1.1. Della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss., dalla L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2291, 2293 e 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

1.2. la violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, e della L. n. 89 del 1988, art. 49, comma 2, lett. d);

2. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016n. 17328), che qui si richiamano per darvi continuità;

2.1. presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

2.2. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016);

2.3. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016): diviene così irrilevante che ad esercitare l’attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010);

2.4. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

2.5. la verifica della sussistenza di requisiti di legge è compito del giudice di merito, fermo restando che l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20/4/2002, n. 5763; Cass., 6/11/2009, n. 23600);

2.6. il Tribunale, in coerenza con i principi regolatori della materia, ha espresso il suo convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, rilevando che l’attività svolta dalla società era limitata al godimento dell’immobile di cui era proprietaria, e non costituiva attività di intermediazione; conseguentemente ha escluso ogni rilevanza all’ulteriore questione concernente la sussistenza del requisito soggettivo, costituito dal carattere abituale e prevalente dell’attività svolta personalmente dalle socie all’interno della società (in tal senso, Cass. n. 17328/2016);

2.7. al riguardo deve peraltro precisarsi che, in parte qua, il motivo si profila inammissibile giacchè l’ente assume come pacifico il dato che entrambe le socie fossero lavoratrici autonome ma non rispetta il principio di autosufficienza, in forza del quale sussiste l’onere del ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 12/10/2017, n. 24062; Cass. 18/07/2007, n. 15961).

3. dal rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo;

3.1. non si ravvisano invece presupposti per la condanna dell’Inps al risarcimento del danno da lite temeraria, in difetto elementi dai quali desumere la malafede o la colpa grave;

3.2. deve darsi atto dell’obbligo del ricorrente del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale non partecipata, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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