Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2455 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12847-2018 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA

BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- J.L., di origine senegalese (Casamance), ha presentato ricorso avanti al Tribunale Vicenza avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona – sezione Vicenza, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione umanitaria), come pure del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento del 22 marzo 2018, il Tribunale vicentino ha respinto il ricorso.

Ha rilevato in particolare il decreto impugnato che “la regione della Casamance dal 2012 è stata sottoposta a un regime di cessate il fuoco e non è più teatro di guerre”; che è “evidente l’incongruità delle dichiarazioni rese” dal richiedente; che, nella specie, non emergevano particolari situazioni di vulnerabilità specificamente riferite alla persona del richiedente.

2.- Avverso questo provvedimento presenta ricorso J.L., articolando tre motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorso censura la decisione del Tribunale di Vicenza: (i) col primo motivo, con riferimento alla protezione sussidiaria, per violazione di legge, per non avere “applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5”; (ii) col secondo motivo, sempre con riferimento alla protezione sussidiaria, per violazione dell’art. 14 lett. c) per non avere valutato e argomentato l’attuale situazione politica e sociale del Senegal; (iii) col terzo motivo, con riferimento alla protezione umanitaria, per violazione delle norme del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 32 e 5.

4.- Il primo e il secondo motivo, che appaiono suscettibili di un esame unitario, risultano meritevoli di accoglimento.

Nei fatti, il decreto impugnato si è limitato ad asserire che l’attuale situazione della regione della Casamance non integra gli estremi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c..

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per contro la sussistenza del dovere di approfondimento istruttorio comporta che non può ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente ovvero pure si limiti a semplici allegazioni. L’assolvimento del detto dovere comporta, invece, l’assunzione – e quindi pure la relativa indicazione nell’ambito del tessuto motivazionale – di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione. Dal che deriva pure la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l’appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice (cfr., tra le altre. Cass., 19 aprile 2019, n. 11096; Cass., 26 aprile 2019, n. 11312; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33877).

Non diversamente, del resto, il decreto del Tribunale di Vicenza si è comportato in relazione alla valutazione di credibilità del racconto fatto dal richiedente, che ha escluso senza peraltro addurre, ovvero illustrare, ragione alcuna: così venendo a impedire, in buona sostanza, lo stesso necessario controllo su ragionevolezza e plausibilità della decisione assunta (cfr., per quest’ultimo profilo, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340).

5.- L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta assorbimento del terzo.

6.- In conclusione, il ricorso va accolto e va cassato, di conseguenza, il decreto impugnato, con rinvio della controversia al Tribunale di Vicenza che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Vicenza che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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