Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2455 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti atto

notar MARIATERESA ANTONUCCI, di ROMA del 22/12/09, rep. 227306;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“VIA FLAMINIA 14”, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3077/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2005 r.g.n 4107/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato ROBERTO GIAMSANTE per delega POMARIOI ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, del Provveditorato agli studi e dell’Istituto di istruzione superiore “Via Flaminia 14”, contumaci in primo grado, ha rigettato la domanda di C.M. L. volta a far dichiarare l’illegittimita’ della risoluzione del rapporto di lavoro da lei intrattenuto con l’Istituto, sulla base di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento dell’attivita’ di assistente tecnico amministrativo con decorrenza dal 18 dicembre 2000 fino alla data della nomina dell’avente diritto. La Corte territoriale ha premesso che, secondo le amministrazioni appellanti, presso l’istituto scolastico “via Flaminia 14” per l’anno scolastico 2000 – 2001 erano disponibili, siccome vacanti, tre posti di assistente amministrativo da coprire con supplenza annuale fino al 31 agosto 2001 e che tuttavia la C., per la sua posizione in graduatoria non era stata assunta per la copertura di uno di tali posti, costituenti il cosiddetto “organico di diritto”, ma per la copertura del c.d. “organico di fatto”, ossia del posto lasciato libero da altra dipendente, utilizzata in altro ufficio. La Corte ha quindi accertato che la C. era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato quale assistente, fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro e della L. n. 449 del 1997, art. 40, comma 9 con decorrenza dal 18 dicembre 2000.

Ad avviso della Corte, pero’, la circostanza che il testo contrattuale parlasse di assunzione in attesa della nomina degli aventi diritto non implicava che essa fosse avvenuta per supplenza annuale, e che, come sostenuto dalla C., anziche’ cessare il 30 giugno 2000, al termine delle attivita’ didattiche, dovesse protrarsi sino al 31 agosto 2000, trattandosi di una previsione contrattuale comune, nel sistema normativo, sia alle supplenze annuali che a quelle temporanee fino al termine delle attivita’ didattiche. Quindi il dato testuale non era decisivo e la C., trattandosi di elemento costitutivo del diritto da lei azionato, avrebbe dovuto provare specificamente di essere nelle condizioni per una assunzione nel cosiddetto “organico di diritto” fino al 31 agosto 2001, anziche’ nel cosiddetto “organico di fatto” fino al 30 giugno 2001, come risultava invece dai documenti prodotti dalle amministrazioni convenute. In assenza di tale prova la sua domanda non poteva essere accolta.

C.M.L. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. Il Ministero e l’Istituto ” Via Flaminia 14″ resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunziando violazione e falsa applicazione di legge addebita alla sentenza impugnata di aver violato le norme che regolano l’assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione all’interno del comparto scuola personale non docente, non considerando che l’avente diritto non puo’ che essere individuato nel personale gia’ titolare del posto il quale rientri in servizio, o nel personale legittimamente assunto dalla stessa amministrazione. La sentenza non ha considerato quindi che il contratto individuale, la cui scadenza coincideva con la nomina dell’avente diritto, doveva protrarsi sino al momento in cui il posto fosse stato ricoperto dal titolare di ruolo, dalla lettura del contratto e della documentazione risultava con evidenza che la ricorrente aveva ricoperto un posto dell’organico di diritto.

Il motivo va rigettato, perche’ contiene censure inammissibili. La Corte di merito ha valutato il contenuto del contratto ed ha motivato specificamente sul significato del riferimento alla nomina dell’avente diritto, ivi contenuto. La parte ricorrente concorda sul fatto che la normativa di riferimento ha previsto due diverse fattispecie contrattuali, una per la copertura del cosiddetto organico di fatto, in cui il termine finale coincide con il termine delle attivita’ didattiche, l’altra per la copertura del cosiddetto organico di diritto, nella quale la cessazione e’ collegata alla nomina del personale di ruolo. Essa sostiene pero’ che la Corte avrebbe erroneamente ascritto il contratto in esame alla prima anziche’ alla seconda categoria, ma in tal modo propone una diversa ricostruzione del contenuto del contratto, inammissibile in questa sede.

Il secondo motivo di ricorso denunziando omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia addebita la sentenza impugnata di aver analizzato e valutato i fatti in modo del tutto indipendente dalle prospettazioni della parte appellante e di aver motivato in un modo che rende incomprensibile le ragioni della decisione. In particolare si addebita la sentenza impugnata di aver ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito la prova della sua assunzione per supplenza annuale, senza considerare che nel giudizio di primo grado l’amministrazione era rimasta contumace sicche’ dovevano darsi per ammesse tutte le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo.

Il motivo e’ infondato e presenta anche profili di inammissibilita’.

Nulla e’ detto sullo specifico contenuto dell’appello, del quale vengono riportate (peraltro nella parte illustrativa del motivo successivo) solo poche righe, del tutto insufficienti a far comprendere il senso della censura, sulla sola base del ricorso e senza dirette letture da parte della Corte.

Inoltre, l’esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” non puo’ ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volonta’ della parte non puo’ presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentarle dal sistema;

pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non e’ precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda (Cass. 14623/2009; v. anche Cass. 10182/2007; 10098/2007).

Infine, posto che nulla di diverso risulta dal ricorso in esame, deve ritenersi che i fatti affermati nel ricorso introduttivo siano in sostanza il contratto di assunzione con il controverso riferimento alla “nomina dell’avente diritto”. Ma si e’ gia’ chiarito in proposito perche’ cio’ sia stato ritenuto dalla Corte di merito insufficiente a dar fondamento, sul piano giuridico, alla pretesa azionata, sicche’ per tale profilo il principio di non contestazione e’ impropriamente richiamato, posto che non bisognosi di prova, se non contestati, possono esser solo i fatti ma non le relative qualificazioni giuridiche.

Il terzo motivo di ricorso denunzia nullita’ della sentenza o del procedimento e sembra addebitare, seppur in modo non del tutto chiaro, violazione dell’art. 112 c.p.c., sebbene manchi uno specifico richiamo di tale norma. Si sostiene ancora una volta che la sentenza impugnata avrebbe deciso in modo del tutto indipendente dai motivi di appello, avrebbe omesso ogni analisi relativa agli atti difensivi della attuale ricorrente, avrebbe introdotto d’ufficio l’eccezione di difetto di prova, non avrebbe considerato la contumacia delle amministrazioni.

Il motivo e’ infondato. Talune censure ripetono quelle esaminate in precedenza, sicche’ valgono le considerazioni gia’ svolte. Il riferimento ad un difetto di analisi delle difese del ricorrente e’ del tutto generico. Quanto al problema dell’eccezione sollevata d’ufficio basti mettere in evidenza che la Corte ha rilevato, come era suo compito anche in assenza di eccezioni, la mancanza (di prova) di un fatto costitutivo. Tale rilievo vale peraltro anche a superare ogni questione concernente la correlazione della decisione con i motivi d’appello, una volta che, per quel che s’e’ osservato dianzi, sia da escludere, nella specie, l’operativita’ del principio di non contestazione. In conclusione, il ricorso deve esser rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese in Euro 10,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonche’ accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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