Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24549 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24549 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

CC

ORDINANZA
sul ricorso 15772-2012 proposto da:
PIETROBELLO EMANUELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GAETA 19, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO MINUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FORCIONE GIUSEPPE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrentecontro

2013
8021

PANNELLA BARBATO, PANNELLA DONATO, PANNELLA ANTONIO,
in proprio e quali soci illimit. responsabili della
cessata

s.d.f.

F.LLI

PANNELLA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentati e
difesi dall’avvocato SAUCHELLA GIUSEPPE giusta

Data pubblicazione: 30/10/2013

procura speciale a margine del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 584/2011 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO del 13/05/2011, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

42) R. G. n. 15722/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
” 1 . – La sentenza impugnata (App. Salerno, 17/05/2011) ha, per quanto qui
rileva, rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da Emanuele
Pietrobello – per la perdita della mano sinistra, amputatagli per effetto dello

Antonio e Donato Pannella, titolari della società che aveva provveduto ad
allestire uno spettacolo di fuochi pirotecnici nel campo sportivo di Oratino,
in accoglimento dell’appello proposto dai Pannella. La Corte territoriale,
pronunciando a seguito del rinvio della Suprema Corte, che cassava la
sentenza del 27/10/2004 della Corte d’Appello di Campobasso, ha ritenuto il
comportamento del Pietrobello colposo e posto con assoluta autonomia,
eccezionalità ed atipicità, tale da rompere ogni legame con le cause
antecedenti, relegate a mere occasioni: infatti, il mero rinvenimento del
petardo senza il compimento di manovre anomale, non avrebbe mai
determinato l’evento dannoso.
2. — Ricorre per Cassazione il Pietrobello con unico motivo di ricorso;
resistono con controricorso i Pannella. La censura lamentata dal ricorrente è:
2.1 — Violazione e falsa applicazione degli arti. 40 e 41 c.p., nonché dell’art.
2050 c.c., omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., per
avere il Giudice del rinvio imputato l’evento dannoso alla sola condotta
imprudente del Pietrobello, non attribuendo alcuna incidenza causale al fatto
che la ditta Pannella, esercente attività pericolose, avesse lasciato,
all’interno dello stadio, materiale pirotecnico inesploso, contravvenendo a
un preciso obbligo di bonificare il terreno, richiamando l’orientamento
giurisprudenziale per cui il giudice è tenuto ad accertare se l’evento sia
ricollegabile all’omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si
sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la
condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio, in quanto la censura implica
accertamenti di fatto e valutazioni di merito. In particolare, occorre tener
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scoppio di un petardo rimasto inesploso – proposta nei confronti di Barbato,

conto dell’orientamento di questa S.C., per cui, sia con riguardo all’esercizio
di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è
indispensabile, per l’affermazione di responsabilità, rispettivamente,
dell’esercente l’attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di
causalità tra l’attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve
ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente
necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze

neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé
idoneo a determinare l’evento. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’esercente
dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una
sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del
caso fortuito – cioè l’eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità – e sia
idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo
e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia
attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo (Cass. n. 5254/2006;
n. 20334/2004). Invero, con riguardo all’esercizio di attività pericolosa,
anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee
ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente
idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta,
che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea – secondo l’apprezzamento
del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di
congrua motivazione – a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico
tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò
anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso
(Cass. n. 25/2010; n. 5839/2007; n. 28299/2011).
Nel caso di specie, la Corte Territoriale ha ritenuto, nel merito, che la
condotta del danneggiato sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento,
escludendo ogni rapporto di causalità di cause precedenti. Essa ha, al
riguardo, adeguatamente motivato, ritenendo che il Pietrobello, giovane di
18 anni, anziché avvertire l’Autorità del rinvenimento, portò nella sua
abitazione materiale inesploso in quantità e, successivamente, prese a
maneggiarlo per giocare “all’artificiere”, valutando la straordinarietà e
atipicità di questa condotta, assorbente rispetto a ogni diversa serie causale.
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normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi

4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la
memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto a base della relazione. La
parte resistente ha presentato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita; nulla per le
spese nei confronti degli altri intimati, non avendo questi svolto attività
difensiva in questa sede.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 3750,00=, di cui Euro 3550,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

DEPOSIIRTO IN CAMMINA *

Ritenuto che:

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