Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24549 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. domiciliato in ROMA, viale Giulio Cesare 71 presso

l’avv. MAGRO Maria Beatrice con l’avv. Maurizio Pizzi del Foro di

Milano che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Trieste – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto n. 83 del 6.5.2010 del Giudice di Pace di Trieste;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G..

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino del (OMISSIS) G.M. entrato in Italia irregolarmente nell’anno 2000 venne espulso con decreto 20.02.2002 del Prefetto di Milano ma a suo beneficio venne presentata da M.L. dichiarazione di emersione ex D.L. n. 195 del 2002 convertito nella L. n. 222 del 2002 – la richiesta venne rigettata con decreto 27.10.2003 essendo ostativa la presentazione di denunzia penale – dopo la pubblicazione della sentenza 78/2005 della Corte Costituzionale il G. propose al Prefetto di Milano in data 7.6.2005 istanza di autotutela volta a riconsiderare il diniego di emersione dopo incostituzionalità della previsione ostativa – con decreto 18.2.2008 il Prefetto di Trieste dispose nuova espulsione del G., D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2 perchè entrato clandestinamente e soggiornante senza titolo – lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Trieste con atto del 20.3.2008;

CHE il GdP di Trieste con decreto 6.5.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima posto che lo straniero si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità;

Che non rilevava la sorte del non impugnato decreto di espulsione 20.02.2002, che del pari non rilevante era la sorte della istanza di autotutela proposta;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 10.09.2010 ai quale non ha resistito l’intimato Prefetto;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 6.5.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE i due motivi del ricorso denunziano violazioni di legge e carenze di motivazione affatto inconsistenti: ed infatti, che la pendenza della procedura di emersione (ex D.L. n. 195 del 2002 conv. in L. n. 222 del 2002 od ex L. n. 102 del 2009) cagioni la evidente sospensione del potere espulsivo a beneficio dello straniero destinatario della regolarizzazione e per tutto il tempo corrente tra domanda di emersione e comunicazione del suo esito negativo, è dato indiscutibile e ben noto a questa Corte (ex multis Cass. 5519 e 1191 del 2006 e n. 16997 del 2007); ma nessuna efficacia sospensiva di una espulsione adottata nel 2008 può assumere l’avere proposto una mera domanda di autotutela al Prefetto espellente, dopo due anni dalla non impugnata decisione negativa del 2003, siffatta provocazione all’esercizio dello jus poenitendi non essendo equiparabile alla previsione – tassativa ed insuscettibile di estensione analogica – di cui al D.L. n. 195 del 2002, art. 2, comma 1 convertito in L. n. 222 del 2002; nè, si badi, la sopravvenuta incostituzionalità in parte qua dell’art. 1, comma 8 del D.L. citato (neanche chiara in fatto essendo la rilevanza nella specie della pronunzia 78/2005), giova a riaprire il termine della causa di sospensione in discorso, essendo ben noto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non può operare per i rapporti che siano irrevocabilmente definiti per giudicato o per mancata pendenza di una impugnazione innanzi alla stessa P.A., richiedendosi che la pronunzia abbia ad intervenire quando quegli effetti dell’atto amministrativo non siano ancora esauriti; ed in questo quadro non rileva affatto (il che esclude la rilevanza della omessa motivazione denunziata nel secondo motivo) che il Ministero abbia adottato una circolare autorizzante l’applicazione della sentenza 78/05 in pendenza di istanze di autotutela, ben avendo potuto lo straniero impugnare il silenzio – diniego innanzi al TAR competente ivi facendo valere le sue eventuali ragioni di concessione della emersione a suo tempo negata;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Rileva il Collegio che le considerazioni espresse nella riportata relazione – e non fatte segno ad alcun rilievo critico da parte del ricorrente – meritano piena condivisione. Consegue il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza senza che sia luogo a regolare le spese, in difetto di difese dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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