Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24549 del 18/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 10/10/2017, dep.18/10/2017),  n. 24549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12236/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CO.MAR.IT S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico

Purificato n. 147, presso lo Studio degli Avv.ti Maria Gabriella

Pucino e Giovanni Cardilli, che la rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 81/31/09, depositata il 23 marzo 2009.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 10 ottobre

2017 dal Pres. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza la CTR della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP di Napoli, che aveva in via assorbente ritenuto condonata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, l’imposta di cui alla cartella opposta da CO.MAR.IT S.p.A. emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, affermando che la definizione agevolata si era perfezionata anche senza l’integrale pagamento delle rate.

2. Il ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui invece il condono “clemenziale” di che trattasi si perfeziona soltanto con l’integrale pagamento delle rate per tale titolo dovute (da ultima, Cass. sez. trib. n. 26683 del 2016).

3. Con l’appello incidentale, in disparte la sua inammissibilità per difetto di interesse a proporlo essendo vincitrice, la contribuente sostiene infondatamente che la CTR sarebbe andata ultra petita, questo perchè il tema dell’integrale pagamento o meno del condono non avrebbe fatto parte del thema decidendum, mentre in realtà la cartella emessa ex art. 36 bis, contiene implicito il provvedimento di diniego di condono, su cui quindi correttamente i giudici di primo e secondo grado hanno statuito, avendo la contribuente invocato il beneficio (da ultima, Cass. sez. trib. n. 15881 del 2016).

4. La controversia deve essere quindi rinviata per gli ulteriori accertamenti.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale, respinge quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla CTR della Campania che in altra composizione dovrà decidere la causa uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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