Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24549 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21734/2015 R.G. proposto da:

D.D.G. e D.D.R., rappresentati e difesi,

in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Silvano

Martella, elettivamente domiciliati in Roma alla via Ofanto n. 18,

presso lo studio dell’Avv. Guido Liuzzi;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

agsm2.mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2937/27/15 della CTR della Sicilia sede di

Messina, pronunciata in data 2/3/2015 e depositata in data 6/7/2015,

non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano

nella camera di consiglio del 6 luglio 2020.

 

Fatto

L’Agenzia delle Entrate di Messina rettificò con avviso di liquidazione i valori del terreno oggetto dell’atto di compravendita a rogito del notaio C.L. del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), serie 1T, numero (OMISSIS), aderendo alla stima dell’Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di Messina, prot. n. (OMISSIS), allegata all’avviso notificato, che attribuì all’immobile il valore unitario di Euro 50/mq, per un valore complessivo di Euro 350.000.

In base al maggior valore accertato (elevato da Euro 65.000, dichiarato nell’atto di compravendita, ad Euro 350.000), l’Ufficio liquidò maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria, oltre ad interessi e sanzioni, per un totale di Euro 63.993,18.

I contribuenti presentarono istanza di accertamento con adesione, che non sortì esito positivo, in quanto l’amministrazione non accettò di ridefinire il carico fiscale sul valore da essi proposto di Euro 78.000.

I contribuenti adirono, dunque, la CTP di Messina che, riconoscendo come fondate in parte le loro doglianze, accolse il ricorso per quanto di ragione e rideterminò la base imponibile, data dal valore del terreno oggetto dell’atto di compravendita, in Euro 85.000, lievemente superiore al valore proposto dai contribuenti medesimi in sede di istanza di accertamento con adesione non accolta dall’amministrazione.

Su appello dell’Ufficio, la CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, rideterminò il valore del terreno, elevandolo rispetto a quello accertato dal giudice di primo grado, e fissandolo in Euro 35/mq.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, affidato a un solo motivo.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

I contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) – Contraddittorietà e carenza di presupposti Illogicità”, i contribuenti hanno dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del giudice di appello.

Essi hanno fatto presente che l’unico dato comparativo portato nel giudizio, per determinare attendibilmente il valore del terreno oggetto di acquisto, era quello di Euro 8,90/mq portato nella sentenza della CTP pronunciata nel 2001 all’esito di un contenzioso proposto dai danti causa degli odierni contribuenti contro l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del registro di Messina per la rideterminazione delle imposte di successione.

I contribuenti hanno dedotto che la CTR non si sarebbe pronunciata su questo dato comparativo, peraltro relativo allo stesso terreno oggetto della vendita di cui all’avviso di liquidazione impugnato in prime cure, ma avrebbe giudicato congruo il valore di Euro 35/mq senza alcuna reale motivazione.

In particolare, non si comprenderebbe, dalla sentenza di appello, come un terreno, la cui destinazione urbanistica non è cambiata rispetto a quando la CTP, nel precedente contenzioso, gli attribuì il valore di Euro 8,90/mq, essendo ora come allora ubicato in una zona periferica, in pendio, e soggetto ad esproprio per la realizzazione di attrezzature sanitarie pubbliche, possa nel giro di qualche anno passare ad una valutazione di Euro 35/mq.

1.1 Il motivo è fondato.

Nonostante la dequotazione che il vizio di motivazione ha subito con la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, ed applicabile al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della CTR impugnata, questa Suprema Corte, a sezioni unite, ha avuto comunque occasione di affermare che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., SSUU, n. 8053/2014).

Si deve rilevare, inoltre, per superare i dubbi circa l’ammissibilità del motivo avanzati dalla difesa erariale nel controricorso, che, sebbene quest’ultimo sia rubricato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non contenga l’espressa menzione dell’error in procedendo consistente nella nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, risulta chiaro dal ricorso che i contribuenti si sono lamentati della assoluta carenza di motivazione nel corpo della sentenza impugnata, sicchè deve trovare qui applicazione il principio secondo il quale l’erronea rubricazione del motivo di ricorso tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non pregiudica l’ammissibilità dell’impugnazione per cassazione qualora nel corpo del ricorso sia ben chiaro ed individuabile il vizio fatto valere, tra quelli deducibili in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. 6V, n. 4289/2018).

Passando all’esame nel merito del motivo dedotto, non può non rilevarsi che la sentenza impugnata contiene una motivazione apparente, a tratti illogica, inidonea a dar conto realmente degli elementi valorizzati dal giudice per giungere all’attribuzione di quel determinato valore al terreno oggetto di compravendita e del procedimento logico-inferenziale seguito per attribuire quel determinato valore attraverso gli elementi valorizzati.

In particolare, deve evidenziarsi che per arrivare alla valutazione di Euro 35/mq la CTR ha valorizzato la “destinazione predeterminata per la immediata vicinanza a una struttura sanitaria”, affermando che l’appetibilità del terreno deriverebbe dalla sua “futura valorizzazione sotto il profilo della esecuzione di opere di asservimento e/o completamento del complesso sanitario”.

Orbene, è dato di comune esperienza che l’assoggettamento di un terreno ad esproprio per il completamento di attrezzature sanitarie serventi rispetto ad un ospedale è un elemento che deprime, e non accresce, il valore di scambio di un terreno.

La CTR, inoltre, non ha per nulla motivato circa la rilevanza ai fini decisori della circostanza che la situazione urbanistica del terreno non era mutata rispetto al 2001, anno nel quale il giudice tributario di primo grado, nell’ambito di un distinto contenzioso, aveva attribuito al terreno in questione il valore di Euro 8,90/mq, ben distante da quello di Euro 35/mq attribuito dalla sentenza qui impugnata.

Tale circostanza risulta essere stata fatta valere dai contribuenti con il ricorso di primo grado, le cui difese avrebbero dovuto essere considerate anche ai fini della decisione di appello, stante l’effetto devolutivo di quest’ultimo mezzo di gravame che, sebbene proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva devoluto alla cognizione della CTR anche tutti gli argomenti difensivi spiegati dai contribuenti in primo grado.

Non si comprende affatto, dunque, quale sia stata la “base comparativa” assunta dalla CTR a fondamento del valore attribuito al terreno, nè quale sia stato il “valore medio di mercato” di cui ha affermato di aver “tenuto conto” ai fini della decisione, nè come esso sia stato calcolato.

1.2 La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata.

La causa deve essere rinviata ad una diversa sezione della CTR della Sicilia, che deciderà sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con un congruo corredo motivazionale dopo aver esaminato le difese spiegate dai contribuenti.

2. Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad una diversa sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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