Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24548 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24548 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 22109-2012 proposto da:
ZANETTI ALESSIO ZNTLSS68T19E349E, BAR RISTORANTE
PIZZERIA ANGELI SRL (già Snc) in persona della legale
rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BETTOLO
4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE
FABRIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMPAOLO MIGNOLLI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrenti contro
RISTORANTE PIRANDELLO SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARDINALE ALTIERI 12, presso lo studio dell’avvocato MAURO
ERMINI,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

RIGO

Data pubblicazione: 30/10/2013

GIANFRANCESCO, giusta procura alle liti a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 882/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Gianfrancesco Rigo che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 22109 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

VENEZIA dell’11.4.2012, depositata il 05/07/2012;

63) R. G. n. 22109/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’Appello Venezia 05/07/2012, non
notificata), rigettava l’appello proposto dagli odierni ricorrenti,
confermando la sentenza di prime cure con cui il Tribunale di Verona

ricorrente Zanetti e il Ristorante Pirandello s.n.c. e di conseguenza
condannava il primo al rilascio dell’immobile. Rilevavano i Giudici del
gravame che nel contratto di locazione, rientrava pienamente l’obbligo,
inadempiuto, di restituire parte del locale (vano “atrio — ingresso”). In
merito alla gravità di detto inadempimento, risultava chiaramente, dal tono
delle clausole contrattuali, in particolare dalla clausola di cui al punto 16 del
contratto del 2.6.1997 (a tenore della quale si riconosceva valore essenziale
a tutte le clausole dello stesso, con la conseguenza che la violazione di
ciascuna di esse attribuiva al locatore diritto di considerare il contratto
risolto per inadempimento del conduttore), che per la locatrice era
importante l’adempimento di tutte le obbligazioni previste in contratto.
Inoltre, il fatto che la locatrice, sia nel contratto originario, sia nel
successivo accordo modificativo, aveva dato espressamente rilievo
all’obbligo di restituzione, dimostrava che per essa il vano in questione
aveva particolare importanza. Era pertanto da condividersi il giudizio sulla
gravità dell’inadempimento in questione operato dai Giudici di primo grado.
2. — Ricorrono per cassazione Zanetti Alessio e Bar Ristorante Pizzeria
Angeli S.r.l. sulla base di due motivi di ricorso; resiste con controricorso
Ristorante Pirandello S.n.c..
3. — Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano “Violazione o
falsa applicazione di norme di diritto — Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”. I ricorrenti censurano l’iter giuridico seguito dalla Corte
territoriale nella parte in cui ha ritenuto esaustivamente provato il loro
inadempimento contrattuale. Tale conclusione non sarebbe condivisibile alla
luce della complessiva istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e di
3

dichiarava risolto per inadempimento il contratto di locazione tra l’odierno

quanto pattuito coi contratti prodotti in giudizio; – Con il II motivo di ricorso
lamentano “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto — Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”. La motivazione della sentenza sarebbe
insufficiente e contraddittoria anche in relazione alla valutazione della
gravità dell’inadempimento, risultando invece di lieve entità, poiché
riguardante un’obbligazione secondaria (obbligo di rilasciare il succitato

delle principali prestazioni contrattuali a carico del conduttore (destinazione
dei locali ad uso bar ristorante e pagamento del canone regolarmente
effettuato). Di conseguenza le conclusioni della Corte in merito alla gravità
dell’inadempimento si fonderebbero su circostanze e fatti non documentati
in atto ne provati dalla locatrice.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché
entrambi implicanti accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Con
riferimento al primo di essi, si deve sottolineare che per giurisprudenza
costante di questa S. C., in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento
della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in
un’indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di
legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione
di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e
seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due
richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito
riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica
indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti,
ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il
giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o
se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od
insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di
legittimità (Cass. n. 13242/2010; id. n. 17168/2012). Nel caso di specie,
limitatamente al primo motivo, il ricorrente neanche indica i canoni legali
interpretativi pretesi violati, limitandosi a contrapporre una diversa
interpretazione del contratto rispetto a quella fornita dai giudici di merito,
con specifico riguardo alla sussistenza dell’inadempimento. Conclusioni
4

vano). Tale obbligo di rilascio non influirebbe minimamente sull’equilibrio

analoghe investono anche il secondo motivo di ricorso, rispetto al quale, per
costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione della gravità
dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni
corrispettive ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la
cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito,
ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua
ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 14774/2006; 7086/2005;

valutato l’incidenza sul contratto delle obbligazioni rimaste inadempiute,
con dandone perfettamente atto con motivazione logica e condivisibile.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
del presente, che liquida in Euro 3000,00=, di cui Euro 2800,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

..(),..___.

Il Presiden e

22415/2004). Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno adeguatamente

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