Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24548 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4347/2015 R.G. proposto da:

Immobiliare G. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

G.A. e F.L., rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Piero

Villani, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio

dell’Avv. Ennio Frattici (pec:

enniofrattici.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è

domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1557/5/14 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 19/9/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano

nella camera di consiglio del 6 luglio 2020.

 

Fatto

I coniugi G. e la società immobiliare G. s.r.l. impugnarono l’avviso di rettifica a loro notificato dall’Ufficio, con il quale il valore dei terreni conferiti dai primi nella società fu elevato da Euro 31.598 ad Euro 336.053, con una maggiore imposta di registro di Euro 24.357, maggiore imposta ipotecaria di Euro 6.089 e maggiore imposta catastale di Euro 2.990, oltre a sanzioni e interessi.

La CTP di Modena rigettò il ricorso, sulla base dell’argomentazione che il maggior valore dei beni immobili conferiti era stato accertato dall’ufficio tramite una perizia redatta nell’interesse di una banca che avrebbe dovuto erogare un mutuo e che l’attendibilità di tale perizia derivava dalla posizione di terzietà della banca rispetto alla società e ai suoi soci: in particolare, dovendo costituire i beni conferiti nella società la garanzia della banca nel caso di inadempimento della società agli obblighi derivanti dal mutuo richiesto, l’istituto di credito aveva tutto l’interesse a valutare correttamente gli immobili, tramite una perizia da esso disposta. Ne conseguiva che ragionevolmente l’Ufficio aveva fondato la sua valutazione sulla perizia redatta dalla banca.

Su appello dei contribuenti, la CTR dell’Emilia-Romagna confermò la sentenza di prime cure.

Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

I contribuenti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43 e art. 51, comma 3”, i contribuenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia ritenuto corretta la valutazione dei terreni nonostante che la perizia della banca assunta a fondamento di tale valutazione sia stata redatta oltre quasi un anno dall’atto di conferimento dei terreni nella società immobiliare, quando la situazione di fatto era mutata e, dunque, quando anche il valore dei terreni oggetto dell’atto di conferimento era cambiato, visto che su di essi era iniziata l’attività di edificazione.

Secondo i ricorrenti l’assunzione della perizia della banca quale unico parametro per la determinazione del valore dei terreni oggetto dell’atto di conferimento avrebbe comportato l’illegittimità dell’avviso di rettifica per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43.

L’Ufficio avrebbe totalmente disatteso il valore dei terreni attestato nella perizia fatta redigere dai soci al tempo del conferimento dei terreni nella società immobiliare.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza della CTR censurata non è affetta dal vizio dedotto dai contribuenti.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), dispone che la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sia costituita dal valore del bene o del diritto “alla data dell’atto”.

Orbene, nella sentenza impugnata si legge che la perizia redatta dalla banca, ed assunta dall’Ufficio a base della valutazione degli immobili conferiti, benchè redatta dopo quasi un anno dall’atto di conferimento, distingue il valore dei terreni edificabili da quello dei fabbricati già medio tempore realizzati.

Ne consegue che i giudici di appello hanno avuto ben chiaro che il cit. D.P.R., art. 43, richiede che la valutazione della base imponibile sia fatta con riferimento allo stato degli immobili esistente alla data dell’atto di conferimento, donde l’infondatezza della censura.

E’ appena il caso, inoltre, di evidenziare che l’art. 51 Tur, comma 3 (D.P.R. n. 131 del 1986) non contiene un numero chiuso di fonti idonee alla valutazione dei beni o diritti oggetto degli atti sottoposti ad imposta di registro, anzi: l’elencazione di tali fonti si chiude con una formula aperta, che fa riferimento “ad ogni altro elemento di valutazione, anche (e non solo, n. d.e.) sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”.

La perizia redatta dalla banca rientra proprio nell’ambito semantico di tale formula aperta, e dunque la doglianza dei contribuenti deve essere respinta.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, i contribuenti deducono che sia la Commissione di secondo grado che quella di primo grado avrebbero omesso di prendere posizione sulla circostanza che la perizia redatta dalla banca avesse avuto ad oggetto gli immobili come risultanti dopo quasi un anno dal conferimento: insieme con i terreni sarebbero state valutate anche le opere già realizzate, con un incremento dei valori immobiliari rispetto al tempo del conferimento.

2.1 Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

2.1a. E’ inammissibile in quanto, essendo stato l’appello proposto dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 83 del 2012, si applica al ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR oggetto d’impugnazione, che ha posto a base della conferma della sentenza di primo grado le stesse ragioni di fatto su cui si fondava quest’ultima, il disposto di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c., con la conseguente inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5.

2.1b. E’ comunque infondato, in quanto risulta per tabulas dalla sentenza impugnata che il fatto dedotto dai contribuenti riguardante l’asserito mutamento della condizione degli immobili all’atto della redazione della perizia da parte della banca, rispetto a quella esistente al tempo del conferimento, è stato oggetto di esame e di motivazione, sufficiente seppur succinta, da parte dei giudici di appello.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro duemiladuecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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