Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24548 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 337-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso

l’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO DOMENICO PUGLIESE, FRANCO LIBORI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIORONI INGEGNERIA S.P.A. IN A.S., in persona dei Commissari

Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato ELISABETTA NARDONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO DOMINICI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 699/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BEATRICE GIOVANNI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 3-122014, rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso del creditore Fioroni Ingegneria s.p.a., in amministrazione straordinaria.

Per quanto ancora rileva, la corte d’appello osservava che la società aveva omesso di costituirsi in sede prefallimentare e che la stessa non aveva fornito la prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità. Difatti la situazione di indebitamento inferiore alla soglia stabilita dalla legge non era ricavabile dai bilanci, la cui attendibilità era stata dal tribunale correttamente negata in ragione della mancata esposizione del debito nei confronti del creditore istante.

Osservava inoltre che era stata ammessa dalla stessa società l’avvenuta cessione, prima del fallimento, dell’unico cespite immobiliare e che erano rimaste incontestate le affermazioni del tribunale circa la mancanza di altri cespiti aggredibili e l’incerta realizzabilità dei crediti costituenti la più gran parte dell’attivo. Nè la reclamante aveva indicato quali potessero essere i mezzi per far fronte al proprio indebitamento.

Avverso la sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi illustrati da memoria.

Il creditore istante ha replicato con controricorso.

Non ha svolto difese la curatela fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ da premettere che dalla memoria depositata dalla ricorrente emerge la pendenza di un distinto procedimento per revocazione della sentenza in questa sede impugnata. La circostanza è però ininfluente, non essendo stato specificato se in quel giudizio di revocazione sia stata, adottata la sospensione prevista dall’art. 398 c.p.c., u.c..

La mera proposizione della revocazione non ha effetto in ordine al giudizio di cassazione.

2. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 att. c.p.c., la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, stante l’assoluta carenza di indicazione dei fatti posti a base della decisione.

Il motivo è infondato, essendo nella sentenza strutturalmente evincibile la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Giova rammentare che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (per tutte Sez. 6^-5 n. 920-15). Sicchè l’eventuale carenza configura motivo di nullità solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione stessa.

3. – Col secondo motivo viene dedotta la violazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 115 c.p.c., rispetto al profilo dell’inserimento nel bilancio 2013 del debito verso la società Fioroni Ingegneria.

La ricorrente lamenta che il bilancio sia stato ritenuto inattendibile per la mancata esposizione del debito de quo in quello dell’anno antecedente (2012), senza considerazione delle emergenze acquisite dalla nota integrativa.

Il motivo è inammissibile giacchè, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge, traduce un sindacato di fatto sull’esito della prova documentale.

Devesi ribadire il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (ex aliis Sez. 3^ n. 1189216).

4. – Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla L.Fall., art. 18, stante il mancato utilizzo da parte della corte distrettuale dei poteri officiosi di acquisizione dei bilanci, che, nel frattempo, erano stati oggetto di esame da parte del curatore fallimentare, e dai quali si sarebbe dovuto evincere il mancato superamento del requisito dimensionale.

Il motivo è infondato perchè la ricorrente si duole del mancato esercizio di poteri officiosi in sede di reclamo. Deve invece osservarsi che l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L.Fall., art. 1, comma 2, (nella formulazione derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis) grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche a essa apportate dal decreto correttivo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali.

Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (cfr. in tema Sez. 1, n. 625-16).

In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (e v. infatti Sez. 1, n. 14790 – 14).

Pertanto nè il giudice del reclamo, nè prima di lui il tribunale era tenuto a svolgere d’ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l’inesistenza di requisiti di fallibilità. E ciò rileva onde disattendere il motivo di ricorso anche a voler prescindere dal fatto che la corte d’appello, con affermazione non direttamente censurata, ha altresì precisato che “i bilanci prodotti” erano comunque inaffidabili.

5. – Col quarto motivo la ricorrente denunzia infine la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla L.Fall., art. 5, circa la valutazione dello stato di insolvenza.

Secondo la ricorrente tale stato si sarebbe dovuto ritenere insussistente mediante una valutazione globale e officiosa di tutti gli elementi acquisiti.

Il motivo è inammissibile perchè nella sua genericità implica un sindacato di fatto.

La corte d’appello ha stabilito che i dati indicativi della condizione di insolvenza, rilevati dal tribunale, ossia la mancanza di cespiti aggredibili, l’incerta realizzabilità dei crediti costituenti la più gran parte dell’attivo e la mancata indicazione dei mezzi patrimoniali con i quali far fronte al debito verso il creditore istante, non erano stati neppure contestati. Il ricorso è rigettato.

Le spese relative alla difesa del creditore istante seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, in favore della parte costituita, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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