Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24547 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A.D. domiciliata in ROMA, via della Scrofa

57 presso lo studio degli avv.ti Vitali, Romagnoli, Picardi con

l’avv. Piazza Spessa Giovanni del Foro di Milano che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Milano;

– intimato –

avverso il decreto 29.4.2010 del Giudice di Pace di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE la cittadina delle (OMISSIS) G.A.D. – espulsa con decreto 9.4.2010 del Prefetto di Milano adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B per carenza di titolo di soggiorno, essendo stata alla straniera respinta la istanza di rilascio di permesso di soggiorno – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè, entrata in Italia nel 2007 munita di p.d.s per ragioni di lavoro rilasciato dalle autorità britanniche ed avendo ottenuto n.o. prefettizio per la prosecuzione del lavoro in (OMISSIS), non aveva avuto alcuna notizia rituale del rigetto della sua richiesta di rilascio di nuovo permesso in sostituzione;

CHE il GdP di Milano con decreto 29.04.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima posto che la straniera si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità e non aveva comprovato, con la produzione di copie autentiche ma solo di fotocopie informali, la disponibilità di un permesso rilasciato dalle Autorità della G.B.;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 2.08.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 28.01.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE appare indiscutibilmente fondata la censura di malgoverno delle norme del codice civile sulla produzione di copie di atti, avendo il GdP errato nel pretendere la produzione dell’originale o di copia autenticata là dove la produzione delle copie informali del permesso di lavoro britannico non era stata contestata e avendo il GdP mancato al suo onere di sollecitare, se del caso, la produzione di copia autentica ed astenendosi comunque, in tal quadro, dal ritenere quelle produzioni prive di valore;

CHE la produzione delle copie del p.d.s. britannico e la conseguente ut supra comprovata regolarità dell’ingresso e della prima permanenza in Italia, avrebbero infatti dato adito alla applicazione del principio per il quale:

in tema di immigrazione, nei confronti degli stranieri extracomunitari muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente, rilasciato dall’autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea (nella specie (OMISSIS)), che non osservino l’obbligo, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 7 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di dichiarare la loro presenza al questore entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, viene applicata in ogni caso una sanzione amministrativa, ma non opera l’espulsione automatica di cui all’art. 13, comma 3, del T.U., essendo rimesso al Prefetto di valutare in caso di protrazione della negligenza per oltre 60 giorni, l’opportunità della espulsione amministrativa. Ne consegue che grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova del requisito cronologico per l’insorgenza del potere espulsivo discrezionale e, cioè, con riguardo al trascorrere di più di 60 giorni dall’ingresso, della stessa data di ingresso dello straniero sul territorio nazionale (in tal senso la massima di Cass. 20504 del 2007 alla quale si propone di dare seguito);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere condivisa. Deve quindi procedersi all’accoglimento del ricorso nei sensi sopra specificati ed alla cassazione del decreto con rinvio allo stesso Ufficio in persona di altro magistrato. Il giudice del rinvio, pertanto, provvederà ad adottare le valutazioni e ad assumere le eventuali iniziative istruttorie sopra indicate e conseguentemente a decidere la controversia facendo applicazione del principio di diritto dianzi riportato. Spetterà al giudice del rinvio, conclusivamente, regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Milano in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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