Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24546 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avv. RANALDI Aurelio Pietro che lo

rappresenta e difende giusta procura consolare;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Caserta;

– intimato –

avverso il decreto 4.2.2010 del Giudice di Pace di Caserta;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario G.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino (OMISSIS) C.R. – espulso con decreto 4.11.2009 del Prefetto di Caserta adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B per essere scaduto in data 7.11.2001 il permesso di soggiorno improrogabile rilasciato da Questore di Frosinone – impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Caserta, deducendo la invalidità del decreto espulsivo perchè, tradotto in sola lingua inglese il testo italiano, si integrava violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7;

CHE il GdP di Caserta con decreto 4.02.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che l’espulsione era legittima sul piano sostanziale ed immune da censure sul piano della regolarità formale posto che la traduzione in lingua inglese era stata disposta all’esito della attestata ed insindacabile irreperibilità immediata di un traduttore e che, d’altro canto, emergeva come dato plausibile la piena conoscenza dell’italiano da parte del C. (da lungo tempo in Italia);

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 1) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 2.09.2010 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto;CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 2.09.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 49;

CHE appare priva di alcuna consistenza la censura in diritto ed in fatto mossa alla affermazione del GdP in ordine alla insussistenza di alcuna violazione del disposto dell’art. 13, comma 7 del T.U.: da un canto il GdP con l’affermazione per la quale era stata dall’Amministrazione affermata la irreperibilità immediata di traduttore, in tal guisa realizzandosi la condizione necessaria e sufficiente per disporre la traduzione del testo in una delle lingue “veicolari” (nella specie l’inglese), appare assolutamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo e con richiamo al carattere di costanza dei precedenti in termini, l’ord. di questa Sezione n. 17572.10); dall’altro canto, l’affermazione per la quale una quasi decennale permanenza del cittadino (OMISSIS) in Italia consentiva di ritenere plausibile la sua conoscenza dell’italiano appare statuizione logica e alla quale non viene contrapposto altro che un generico diniego privo di alcuna autosufficienza;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione e su di essa nessun rilievo critico è giunto da parte del ricorrente;

consegue il rigetto del ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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