Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24546 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9972/2014 proposto da:

O.V., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Assenza

del foro di Ragusa, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Cesi

n. 21, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Torrisi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

per l’annullamento della sentenza n. 78/17/13 emessa inter partes il

7 marzo 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,

sez. staccata di Catania.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza sopra indicata la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania – in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa – che sul punto non si era pronunciata – ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da O.V. contro l’accertamento (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate di Vittoria siccome tardivamente proposto.

L’accertamento era stato notificato a mezzo dei servizio postale e l’agente, nella temporanea assenza del destinatario, lo aveva depositato nello stesso giorno presso l’Ufficio postale, dandone notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso ricevimento. In applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto la notificazione eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, avvenuta il 21.11.2006; e dichiarato pertanto inammissibile il ricorso, che era stato proposto il 17 novembre 2007.

Ricorre per un unico motivo il contribuente, denunciando “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360/3 c.p.c.)” non trovando nel caso di specie applicazione la L. n. 890 del 1982, art. 8, bensì il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 6, che prevede che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo è palesemente infondato.

In tema di notificazione dell’atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato (Cass., n. 2047/’16; Cass., 19958/’17).

La disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 5, aggiunto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, conv. con modificazione in L. 4 agosto 2006, n. 248, è applicazione del principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale e cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che ove a favore o a carico di costui la legge prevede termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrente, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti (Corte Cost. n. 28 del 2004). Non tocca invece i principi in base ai quali la notificazione deve intendersi avvenuta riguardo al notificato.

Nulla per le spese, non essendovi stata attività difensiva da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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