Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24545 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24545 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 19836-2012 proposto da:
FIORITO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO
CUCCHIARI 57, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO CAMILLO, rappresentato
e difeso dall’avvocato BIONDO ERNESTO, giusta mandato speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULII, MAURO RICCI, giusta procura speciale speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

-43

Data pubblicazione: 30/10/2013

avverso la sentenza n. 838/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
30.6.2011, depositata il 31/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Gabriela Federico (per delega avv. Ernesto Biondo)
che si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per la trattazione dello stesso in pubblica

udito per il controricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione scritta.

2

udienza;

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 838 del 2011, decidendo
sull’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di Fiorito Carlo, la accoglieva e
rigettava la domanda proposta dal Fiorito con il ricorso introduttivo del giudizio.
Rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto dal Fiorito.
Il Fiorito aveva adito il Tribunale di Paola per il riconoscimento del diritto a
pensione di inabilità o all’assegno ordinario di invalidità in quanto incapace a svolgere
il proprio lavoro perché affetto da infermità. Il giudice di primo grado accoglieva la
domanda con riguardo all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° giungo
2004 con la condanna dell’INPS alla corresponsione del relativo beneficio, con il limite
che il Fiorito non poteva ottenere dall’INPS la quota della prestazione corrispondente
all’ammontare della rendita INAIL.
La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado in ragione delle
risultanze della rinnovata CTU.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre Fiorito Carlo
prospettando quattro motivi di ricorso, che di seguito si riportano in sintesi. Resiste
l’INPS con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta vi8olazione e falsa applicazione degli
artt. 115 cpc e 1 della legge n. 222 del 1984, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc.
La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle prove documentali prodotte
dal Fiorito, come indicate in ricorso attinenti alle condizioni di salute dello stesso e
provanti la sussistenza delle patologie invalidanti e avrebbe dato rilievo a documenti
non rilevanti (referto rx 20 gennaio 2005).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione, falsa ed errata
applicazione dell’art. 421 cpc e dell’art. 1 della legge n. 222 del 1984, in relazione
all’art. 360, n. 3, cpc. Con il suddetto motivo la sentenza è censurata laddove senza
avvalersi dei poteri istruttori, la Corte ha individuato essa la data di decorrenza della
riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, utilizzano spezzoni della CTU di
primo grado e parte della seconda CTU.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360, n. 3 cpc.
Erroneamente, la Corte d’Appello avrebbe escluso dal computo, ai fini della
determinazione della percentuale invalidante, le patologie già indennizzate dall’INAIL.
Con il quarto motivo di ricorso è prospettata insufficiente ed erronea
motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, cpc. La sentenza d’Appello è censurata nella
parte in cui rigettava l’appello incidentale nella parte in cui ha escluso le patologie
oggetto di rendita INAIL.
Vanno esaminati in ragione della priorità logica il terzo ed il quarto motivo di
ricorso, che attengono al rapporto tra prestazioni INPS e rendite vitalizie INAIL.
I suddetti motivi sono manifestamente infondati.
Ed infatti, la Corte d’Appello,come eccepito dall’INPS, pur ritenendo che il
divieto di cumulo di cui al comma 343 della legge n. 335 del 1995 tra prestazioni INPS
e rendite vitalizie INAIL opera solo nel caso in cui le due prestazioni abbiano lo stesso
presupposto e siano completamente sovrapponibili, nella specie non ha sommato le
percentuali di invalidità, in quanto parte delle patologie erano documentate solo al 20
novembre 2007 (referto ASL n. 1 di Paola), quando il ricorrente aveva superato il 65
anno di età (20 agosto 2007) e non gli si poteva riconoscere l’assegno di invalidità in
3

ragione di quanto previsto dall’art.1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, godendo
egli già di pensione di vecchiaia.
Anche il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora il giudice di merito
fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole
proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di
motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze
diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione
degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di
una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice
difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l’entità e l’incidenza
del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione
costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si
traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del
giudice (ex multis, Cass., n. 7341 del 2004).
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità
ex art. 360, n. 5, cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi
della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della
causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis, Cass., n. 6288 del
2011).
Con il ricorso in esame le censure, pur articolate, si sostanziano nella
prospettazione di una propria lettura degli atti di causa di cui si chiede l’avallo al
giudice di legittimità, non potendo ritenersi che le argomentate risultanze della CTU,
che teneva anche conto dei documenti medici esibiti, basate su un esame oggettivo,
come fatte proprie dalla Corte d’Appello attraverso un iter argomentativo congruamente
motivato, possano essere incise dal mero richiamo dei fatti esposti nelle proprie difese e
dei documenti allegati. Ciò, tenuto conto, altresì, che e’ onere del ricorrente, in
osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dar conto delle
specifiche censure mosse, nella fase di merito, alla relazione peritale, riportandone
analiticamente il contenuto, al fine di consentire a questa Corte di apprezzarne la
pertinenza e la tempestività, e quindi, in definitiva, la decisività ai fini del presente
processo, in coerenza con i caratteri che riveste il giudizio di legittimità, e che,
comunque, devono ritenersi inammissibili contestazioni della consulenza tecnica
d’ufficio non espresse già nel giudizio di merito (cfr., Cass. n. 17916 del 2010).
La Corte d’Appello, con motivazione corretta e congrua ha ritenuto che
l’accertamento dell’ausiliario riguardo alle patologie di cui il ricorrente soffriva erano
integralmente condivisibili, attesa la serietà e completezza dell’indagine e la correttezza
della discussione medico legale, e per la valutazione del grado complessivo di
invalidità la Corte d’Appello faceva corretta applicazione del principio richiamato
nell’esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso».
Fiorito Carlo ha depositato memoria che non inficia le conclusioni cui è
pervenuta la relazione.
4

Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono.
Pertanto la Corte rigetta il ricorso. Nulla spese in ragione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, ex art. 152 disp. att. cod. proc.
civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n.
326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA