Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24545 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.T. domiciliato in ROMA, via Giambattista Vico 22 presso

l’avv. Picarone Carlo con gli avv.ti Paolo Roberto Risotti e

Giuseppina Borrelli del Foro di Milano che lo rappresentano e

difendono giusta procura il calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– intimato –

e

P.G. presso la Corte di Appello di Milano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25 del 7.4.2011 della Corte di Appello di

Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il cittadino (OMISSIS) S.T. richiese alla Commissione Territoriale competente il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione internazionale, contestualmente richiedendo al Questore di Milano il rilascio di permesso umanitario.

La Commissione Territoriale con atto del 7.4.2008 rigettò la richiesta e S.T. propose ricorso innanzi al Tribunale di Milano che lo respinse con sentenza 25.5.2010. Proposto appello, la Corte di Appello di Milano con sentenza 7.4.2011 rigettò il gravame osservando, in motivazione, che il Tribunale aveva rilevato come lo straniero fosse arrivato in Italia per ragioni economiche e senza far cenno a persecuzioni, che del pari si era notato che a dette persecuzioni si era fatto riferimento innanzi alla Commissione riferendole a ripetuti episodi di controlli di polizia (per l’appartenenza dello zio al partito DEHAP) ed a maltrattamenti subiti dalla popolazione locale, che andava condivisa la valutazione negativa del primo giudice vieppiù considerando la genericità assoluta degli argomenti sulla persecuzione addotti in reclamo o la irrilevanza del fatto che altri parenti avrebbero avuto lo status di rifugiato, che non sussistevano neppure le condizioni per il permesso umanitario nè per il “diritto di asilo”. Per la cassazione di tale sentenza, notificata ad istanza della cancelleria il 18.4.2011, il S. ha proposto ricorso tempestivamente depositando l’atto notificato il 17.5.2011.Il Presidente con decreto 22.6.2011 ha disposto la trattazione al 27.10.2011 e le notifiche D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, comma 14. Il Ministero dell’Interno ed il PG territoriale non hanno depositato difese.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso, affidato a censure infondate od inammissibili, deve essere rigettato.

Primo motivo: con esso si denunzia violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. E nonchè carenza di motivazione per avere i giudici del merito ignorato la plausibilità e precisione di quanto prospettato in termini di persecuzione patita per ragioni di etnia. La censura non è ammissibile . Essa infatti si limita ad asserire che accanto alla notoria posizione negativa del Governo turco verso qualsiasi appartenente alla etnia (OMISSIS), nello specifico esso deducente sarebbe stato passibile di sgradite attenzioni perchè parente di militanti politici curdi. Si tratta di affermazioni di fatto su dati valutati e considerati implausibili dalla Corte di merito la cui motivazione è fatta segno solo ad inammissibile espressione di dissenso.

Secondo motivo: lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo la CdA mancato di svolgere il proprio necessario ruolo “attivo” nell’acquisizione informativa. Il principio invocato è esatto (vd. S.U. 7933 e 27310 del 2008, 11535- 19393 del 2009) ma la censura si regge sulla sola affermazione de ricorrente, che omette di indicare quali dati di contesto politico si sarebbero dovuti acquisire e non sono stati acquisiti, sì che ci si duole del mancato ricorso a informazioni meramente “esplorative”.

Terzo motivo:con esso si lamenta che non sia stato ammesso al beneficio de permesso umanitario od a quello dell’asilo. La genericità dei presupposti conclamati dal ricorrente per censurare il diniego della principale forma di protezione internazionale si riverbera, in termini identici, per quanto afferisce le indicate forme di protezione ulteriore. In particolare il motivo neanche si avvede della esistenza di una specifica motivazione sul punto resa dalla Corte di Milano (pag. 5 ultimo cpv.) Quarto motivo: si denunzia irragionevolezza nel non aver considerato come i prossimi congiunti erano stati tutti riconosciuti perseguitati per ragioni politiche e che la C.C. Turca aveva anche di recente messo al bando il Partito DTP. Si tratta di inammissibili prospettazioni di fatto che non possono avare ingresso in questa sede, non valendo, ad evidenziare la spettanza personale della protezione, addurre a tertium comparationis in modo affatto generico il diverso trattamento riservato ad innominati congiunti.

Il rigetto del ricorso, in difetto di difese degli intimati, non comporta onere di regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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