Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24545 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4141-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10260/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25/11/2014, n. 10260/50/2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (hinc: CTP) concernente l’opposizione all’avviso di liquidazione con cui l’ente richiedeva al notaio il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale (pari ad Euro 6.583,00), relativa al trasferimento per rogito notarile del 18.01.2011, avvenuto tra una società cooperativa e i suoi soci, avente ad oggetto la proprietà superficiaria di alloggi; ritenendo le assegnazioni esenti da IVA e soggette all’imposta ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, ex art. 35.

La CTR, in particolare, ha ritenuto corretta l’applicazione al caso in esame della disciplina agevolativa prevista dal D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, che prevede il versamento dell’imposta di registro “in misura fissa sull’atto di assegnazione da parte della cooperativa al socio C.R. della proprietà superficiaria di un alloggio”, in luogo della imposta proporzionale versata.

I giudici regionali hanno confermato la decisione della CTP secondo cui la disciplina di favore contenuta nel D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, non poteva ritenersi implicitamente abrogata per effetto della modifica del regime IVA rispetto agli atti di assegnazione degli alloggi, atti originariamente soggetti ad IVA e successivamente esentati dalla suddetta imposta.

Avverso questa decisione, n. 10260/50/2014 notificata il 5.12.2014, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

L’intimato, C.R., non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis; in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che nell’applicazione della suddetta norma la CTR non avrebbe tenuto conto del generale principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, sicchè quest’ultima doveva computarsi in misura proporzionale e non più fissa, dato che l’atto di assegnazione di alloggi in favore dei soci di una cooperativa edilizia era divenuto esente da IVA. In particolare, la ricorrente Agenzia ritiene che, per effetto del nuovo dettato del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis e delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, il regime agevolato dell’imposta di registro sia applicabile alle sole operazioni di assegnazione di alloggi ai soci già sottoposte ad Iva, dovendo, di contro, applicarsi l’imposta di registro in misura proporzionale per le operazioni esenti. 3. Il ricorso è infondato.

Appare opportuno premettere, sia pur sinteticamente, la ricostruzione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia. Il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, lett. c), nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che “gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato”.

La disposizione si armonizzava pienamente con il principio di alternatività tra IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie, e l’imposta di registro. Tale assetto ha subito una evidente alterazione a seguito delle modifiche apportate in materia di- IVA dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, ha introdotto l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici. La norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass., n. 13941/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 8-bis. Nel mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 163/E/2007, riteneva che, per effetto della introdotta esenzione a fini IVA, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quest’ultima andasse applicata nei soli casi in cui l’assegnazione dell’immobile non era esente da IVA. L’interpretazione prospettata dall’Agenzia delle Entrate non appare applicabile al caso di specie, risolvendosi in una interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 66, comma 6-bis cit.. L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non considera il tenore della norma che, nell’introdurre una disciplina di favore per le cooperative edilizie, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall’applicazione del richiamato principio di alternatività.

Questa Corte ha infatti precisato che” In tema d’imposta di registro, il principio dell’alternatività con l’IVA postula che gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perchè di fatto esentati, a quèst’imposta non scontino quella proporzionale di registro. In particolare, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, (conv. con L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorchè a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici. (cfr. Cass. n. 9003/2007; Cass. n. 24268/2015; Cass. n. 16557/2017).

Si tratta della posizione, in particolare, espressa da Cass., Sez. 5, n. 24268 del 27.11.2015 (in senso conforme, Cass., Sez; 5, n. 9003 del 2007), con riferimento alla registrazione di contratti di finanziamento. Nella specie si è affermato che, poichè secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e art. 1, lett. b), allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso, e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorchè siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all’IVA, non sono soggetti all’imposta proporzionale di registro.

E’ pur vero che, nell’originario contesto normativo in cui è stata introdotta la suddetta disposizione di favore, la stessa si conformava alla generale disciplina dell’alternatività dell’imposizione tra IVA e registro, ma a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell’art. 66, comma 6-bis cit., la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere del nuovo regime IVA cui è soggetto l’atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci. Nè può prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis. Una simile soluzione ermeneutica non appare percorribile, atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l’originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore. Trattandosi di norme di legge primaria, aventi analogo valore, non può affermarsi una pretesa maggior valenza del principio di alternatività affermato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, ritenuto insuscettibile di diversa modulazione, ed introdurre in via interpretativa un regime speciale differenziato per gli atti delle cooperative esenti da IVA, in via derogatoria rispetto alla previsione generale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, comma 6-bis.

4. Va dunque respinto il ricorso.

In assenza di costituzione dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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