Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24544 del 02/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24544
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9566-2017 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 6,
presso lo studio dell’avvocato GLORIA GEMMA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GHIRALDI, giusta procura a
margine;
– ricorrente –
contro
ICA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI, in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TIZIANO 110, presso lo
studio dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI, giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5225/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/07/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine
per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARDOSI che si riporta agli
scritti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- G.F. ha opposto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato dall’ICA s.r.l. di (OMISSIS) per l’imposta pubblicitaria dell’anno 2013 assumendo la carenza di legittimazione passiva del Podere Sant’Onorata, a carico del quale è stato emesso l’avviso. Deduce che il “Podere Sant’Onorata” non è una società ma un nome di fantasia e che l’atto impositivo avrebbe dovuto essergli notificato presso la sua sede in (OMISSIS).
2.- Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il G. ha proposto appello e la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 12.10.2016 ha rigettato l’appello.
3.- il G. Ricorre avverso la predetta sentenza, affidandosi ad un unico motivo. Si costituisce l’ICA, con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Con il primo e unico motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.p.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., e ancora degli artt. 214,215,221 c.p.c., e artt. 2709,2727,2728,2729,2730,2735,2909 c.c., per “omessa valutazione delle prove decisive controverse e anche per avere trascurato i fatti e i documenti” sottoposti al giudizio e accertamento, nonchè per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5.
La CTR ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, rilevando che l’impresa individuale può essere identificata o con il nome della ditta o con il suo titolare e nel caso di specie è stata identificata con il nome della ditta “Podere Sant’Onorata”. Il ricorrente ritiene erronea questa valutazione e rileva che non si è tenuto conto di diverse sentenze passate in giudicato da lui depositate, ed in particolare della sentenza n. 64/2016, emessa dalla CTP di 9566/2017 R.G.N. Brescia, di cui si riporta il testo in ricorso nella quale si è ritenuta fondata l’opposizione avverso un atto prodromico dell’avviso di fermo di un mezzo, diretto al Podere Sant’Onorata, mentre risultava che l’autocarro cui si riferiva l’avviso di fermo era di proprietà del G..
4.1.- Il motivo è infondato.
La sentenza riprodotta in ricorso non fa stato nel procedimento perchè riguarda una fattispecie diversa e cioè l’impugnazione di un atto prodromico al fermo di un veicolo, intestato al G. e ivi si distingue tra il proprietario di un bene mobile registrato (il G.) e la ditta “Podere Sant’Onorata” di cui la CTP di Brescia dubita che sia soggetto giuridico e comunque, osserva, si tratta eventualmente di soggetto diverso.
Nel caso di specie invece la CTR ha accertato, in base a fotografie, e con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che l’avviso di accertamento riguarda l’imposta pubblicitaria per frecce direzionali. Ha quindi osservato che il Podere Sant’Onorata è una ditta identificabile con il suo titolare. Qui bisogna ricordare che la ditta non è essa stessa l’impresa, ma elemento distintivo dell’impresa cui non fa capo l’obbligazione tributaria perchè l’obbligazione tributaria fa capo invece all’imprenditore, persona fisica. La indicazione della ditta nell’avviso di accertamento potrebbe comportare nullità solo nel caso in cui si generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell’imprenditore destinatario della pretesa tributaria (Cass. n. 713/2007) cosa che in questo caso non è avvenuta. La CTR infatti specifica che è indifferente che l’identificazione dell’impresa avvenga con il nome della ditta (Podere Sant’Onorata) o con il nome del proprietario. In ogni caso non si è generata incertezza sul soggetto passivo.
Quanto al resto il ricorso propone solo generici e inammissibili rilievi quali la enunciazione di molte norme dei codici processuale e di merito che si assumono violate, non seguita da idonea illustrazione delle censure, nonchè deduzioni che non soddisfano i requisiti di specificità, come ad esempio la osservazione che i proprietari del podere sono due, questione già sottoposta al giudice di primo grado e valutata non rilevante, qui prospettata senza chiarire se questo punto è stato specifico oggetto di appello e quale rilevanza decisoria avrebbe rispetto alla ratio decidendi della CTR, di cui sopra si è detto; infine, vi sono generici riferimenti ad altre sentenze passate in giudicato rispetto alle quali non è specificato che cosa abbiano deciso e quale motivo di appello abbiano supportato.
Il ricorso è pertanto da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 330,00 oltre accessori di legge e rimborso spese forfetarie.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019