Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24544 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 01/12/2016), n.24544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4804/2012 proposto da:

BANCA SELLA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. FRACASSINI 4, presso l’avvocato ALESSANDRA NERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO RUSINENTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., L.V., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso l’avvocato

GAETANO SEVERINI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA LUISA TESTINO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO RUSIMENTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre 2006 M.G. e L.V. convenivano in giudizio Banca Sella s.p.a., deducendo che, in base a contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari nonchè di deposito di titoli a custodia del (OMISSIS), la convenuta aveva eseguito, tra l’ottobre 1999 ed il settembre 2000, un numero spropositato di operazioni in strumenti finanziari derivati – anche in eccedenza rispetto alla provvista, che era stata integrata a loro insaputa con affidamenti di scoperto di conto corrente-falsificando la sottoscrizione di buona parte degli ordini, di fatto decisi autonomamente dai funzionari senza inviare i rendiconti e senza informare delle perdite quando queste avevano superato il 50% del valore dei titoli; che la banca aveva dunque violato, sotto più profili, le norme di comportamento stabilite a carico degli intermediari finanziari dalla normativa primaria e secondaria in materia. Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità o pronunciarsi l’annullamento del contratto del 12.10.1999 e/o delle operazioni eseguite in adempimento dello stesso, con la conseguente condanna della Banca Sella alla restituzione del capitale investito, oltre al risarcimento dei danni subiti; in subordine, chedevano pronunciarsi la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto del (OMISSIS) e/o delle operazioni eseguite in adempimento dello stesso, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura del capitale investito.

La Banca Sella s.p.a. contestò sotto più profili le domande, delle quali chiese il rigetto con, in via riconvenzionale, la condanna delle parti attrici al pagamento della somma corrispondente al saldo debitore del conto corrente ad essi intestato.

Esteso il contraddittorio alla moglie del M. (e figlia della L.) P.A., chiamata in garanzia dalla Banca Sella per l’ipotesi in cui risultasse confermata la riconducibilità ad essa delle firme apocrife apposte in calce ad alcuni ordini, il Tribunale di Cuneo, espletata c.t.u. grafologica ed escussi i testi indicati dalla Banca Sella, rigettava, tra l’altro, la domanda risarcitoria. Evidenziava in sintesi il tribunale: a) che, in aggiunta al c.d. contratto quadro, gli attori avevano in pari data sottoscritto il contratto uniforme per strumenti derivati regolamentati, con il quale avevano conferito alla Banca Sella mandato a stipulare contratti su prodotti derivati regolamentati, e cioè (tra l’altro) sul mercato dei contratti futures, prendendo atto che l’investimento effettuato su tali contratti comportava l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario, e comunque non quantificabili; b) che nella scheda informazioni su propensione al rischio, obiettivi di investimento, esperienza in materia di investimenti e situazione finanziaria, gli attori avevano dichiarato una loro pregressa grande esperienza in materia di investimenti riferita a tutte le tipologie ed una propensione al rischio prospettata come la massima possibile tra le alternative consentite dal modulo; c) che, per gli ordini (n. 138 su 457) le cui sottoscrizioni dei clienti erano risultate apocrife con conseguente violazione della clausola del contratto per strumenti derivati prevedente il conferimento degli ordini per iscritto, dall’invio ai clienti da parte della banca secondo una procedura standard (provato dalle testimonianze escusse) delle comunicazioni di tutte le operazioni compiute (comprese quelle, costituenti la maggior parte, regolarmente sottoscritte), non seguito da alcuna contestazione se non a distanza di oltre cinque anni dall’ultima operazione, derivava la valida approvazione dell’operato della banca, ex artt. 1711 e 1712 c.c..

Proposto appello da M. e L., cui resisteva la Banca Sella proponendo anche appello incidentale per l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e appello incidentale subordinato per la declaratoria della responsabilità extracontrattuale della signora P., la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Banca Sella al risarcimento del danno in favore degli appellanti, liquidato nella somma di Euro 154.953,58 (oltre rivalutazione ed interessi) ritenuta pacificamente corrispondente al totale dell’investimento. La Corte torinese, premessa un’ampia ricognizione della ratio della disciplina (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21; artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 1522/1998), anche comunitaria, prescrivente specifici obblighi di informazione personalizzata e di condotta a carico degli intermediari finanziari, osservava: a) che le informazioni su propensione al rischio, obiettivi di investimento ed esperienza in materia di investimenti risultavano fornite dagli appellanti solo mediante l’apposizione frettolosa ed indiscriminata di crocette nei campi previsti della scheda prestampata della banca; b) che tutti gli ordini di compravendita di prodotti finanziari derivati recavano in calce uguale dichiarazione prestampata circa la ricevuta informazione sul contenuto di rischio e di aleatorietà dell’investimento e quindi sulla inadeguatezza della operazione; c) che, in coerenza con tali risultanze, le concrete modalità di sviluppo delle operazioni dipendenti dai vari contratti quadro stipulati con la clientela da Banca Sella risultavano – da un verbale, liberamente apprezzabile quale prova raccolta in altro giudizio, di dichiarazioni rilasciate in sede di indagini di P.G. dalla persona che aveva svolto funzioni di Direttore della Filiale di (OMISSIS) della Banca Sella tra il 1998 ed il 2000 – caratterizzate da una assenza di qualsiasi informazione effettiva nei riguardi di una clientela priva di ogni conoscenza in materia (ivi compresi gli attori, pensionata la L. e dipendente pubblico il M.), che subiva senza alcuna informazione il prelievo automatico dai propri conti correnti delle somme, a fronte di operazioni effettuate autonomamente dalla banca prescindendo dalla volontà dei clienti stessi; d) che, del resto, la frenetica successione delle operazioni – sino a dodici per giornata – confermava l’impossibilità di un’effettiva informazione dei clienti al riguardo, oltre a rappresentare plasticamente l’inadeguatezza delle operazioni stesse, sotto tutti i profili indicati dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 (solo formalmente segnalata agli investitori da una clausola a stampa contenuta negli ordini); e) che, quanto alla pretesa ratifica tacita, ne difettava il presupposto, giacchè la prova testimoniale espletata aveva solo confermato che la banca operava, con una procedura standardizzata di comunicazione, non l’effettivo invio delle comunicazioni agli appellanti; f) che il rispetto da parte della banca dell’obbligo di fornire una informazione puntuale e personalizzata, e di astenersi dalle operazioni non adeguate, avrebbe impedito l’evento dannoso, secondo il canone di causalità probabilistica in materia civile; g) che, quanto al danno, la banca doveva rifondere agli appellanti la somma corrispondente al totale dell’investimento perduto, e non aveva diritto al pagamento del residuo saldo debitore del conto corrente che, in quanto generato dai prelievi automatici del sistema, costituiva un effetto derivato dell’inadempimento della stessa banca.

Avverso tale sentenza, depositata il 7 luglio 2011, la Banca Sella s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, cui resistono con controricorso, illustrato anche da memoria, i signori M., L. e P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto da Banca Sella è basato su tre motivi. 1.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1458 c.c.: la corte distrettuale avrebbe omesso di pronunziarsi sulla domanda dei signori M. e L. diretta alla risoluzione del contratto quadro o delle singole operazioni, essendosi limitata a provvedere sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento; ed avrebbe implicitamente accolto una domanda mai proposta di risoluzione del contratto di finanziamento di parte del denaro investito, là dove, rigettando la domanda riconvenzionale della Banca, ha statuito la insussistenza del diritto di quest’ultima al rimborso delle somme da essa finanziate agli investitori e di quelle corrispondenti allo scoperto del conto corrente affidato.

1.2. Il secondo, articolato, motivo investe la valutazione delle prove compiuta dalla corte di merito. La ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione dell’art. 64 c.p.p., per avere la corte distrettuale utilizzato come fonte del proprio convincimento le dichiarazioni rilasciate in sede di indagini penali – e riportate in un verbale ivi redatto – dal Direttore dell’epoca della Filiale di (OMISSIS) della Banca Sella, nonostante la mancanza di uno degli avvertimenti imposti dalla norma richiamata rendesse non utilizzabile tale prova ai sensi della norma richiamata; denuncia inoltre la violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2, per avere la corte distrettuale preso in esame allegazioni – ritenendole peraltro erroneamente pacifiche – e prove circa la saltuaria assenza del M., per lavoro, da (OMISSIS), nonostante fossero state introdotte dal medesimo in data successiva al maturarsi della preclusione prevista da detta norma e ad esclusivo supporto della querela di falso. Lamenta ancora vizi di omessa o insufficiente motivazione con riguardo: – al profilo di investitori degli attori; -alla informazione loro prestata in fase precontrattuale e durante il rapporto di investimento; – alla loro partecipazione informata alle scelte di investimento. In particolare, la ricorrente deduce: a) che, nella valutazione della prova in ordine alla acquisizione da parte della banca delle necessarie informazioni su propensione al rischio, obiettivi di investimento ed esperienza in materia di investimenti dei signori M. e L., la corte distrettuale abbia eccessivamente valorizzato le modalità frettolose ed indistinte di compilazione della scheda relativa, senza tener conto di due estratti conto dai quali risulterebbe come già nel 1998 i predetti avessero investito somme rilevanti in “strumenti azionari e obbligazionari di vario rischio e rendimento”; b) che, con riguardo alla prestazione degli obblighi informativi in fase precontrattuale, la corte distrettuale ha attinto il proprio convincimento dall’interrogatorio della ex direttrice di succursale, senza trarre dalle prove documentali (documento informativo) la conclusione dovuta; c) che, con riguardo alla informazione delle operazioni compiute, la corte distrettuale ha ritenuto insussistente la prova dell’invio e della ricezione delle comunicazioni (onde escludere una ratifica tacita), senza trarre dal comportamento processuale degli attori in primo grado (disconoscimento di tutti gli ordini di investimento) argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., della non veridicità delle tesi difensive dei medesimi, e quindi anche delle contestazioni da essi espresse; d) che, nell’escludere una partecipazione informata dei signori M. e L. alle scelte di investimento, la corte distrettuale ha, da un lato, erroneamente escluso rilevanza ai versamenti sul conto corrente compiuti dagli investitori, dall’altro non ha considerato che alcuni degli ordini erano stati conferiti dagli investitori su modelli recanti una più specifica clausola a stampa relativa all’inadeguatezza dell’operazione.

1.3. In via subordinata, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2 bis e art. 115 c.p.c. e sotto quello del vizio di motivazione, la liquidazione del danno: lamenta che la corte distrettuale abbia, da un lato, ingiustificatamente assunto quale fatto pacifico l’entità del danno risentito dai signori M. e L., dall’altro abbia compreso nella somma corrispondente alla perdita dell’investimento subita dai predetti anche il denaro da essi utilizzato attingendo al credito della Banca (in base a contratto di finanziamento e di fido per scoperto di conto corrente), omettendo così di esaminare elementi decisivi di prova documentale prodotti da entrambe le parti.

2. Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che la denuncia di omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto quadro (o delle singole operazioni di investimento), proposta dai signori M. e L., si mostra inammissibile perchè non sostenuta dalla indicazione delle ragioni per le quali la dedotta violazione della regola processuale abbia comportato, per la odierna ricorrente, una lesione del diritto di difesa. La verifica in ordine alla sussistenza di vizi di attività del giudice non è infatti diretta a tutelare l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria, bensì a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito in concreto dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione (cfr. ex multis: Cass. n. 26831/14; n. 6330/14; n. 5837/97). Priva di fondamento d’altra parte si mostra l’ulteriore denuncia di ultra petita con riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale della Banca: la corte distrettuale non ha disposto, neppure implicitamente quanto agli effetti, la risoluzione dei rapporti contrattuali di finanziamento intercorsi tra la Banca e i correntisti investitori, ha piuttosto affermato che il relativo debito di restituzione gravante su questi ultimi deve, in quanto conseguente all’inadempimento della Banca alle obbligazioni assunte quale intermediario finanziario, restare a carico di quest’ultima, quale componente del danno da essa causato. Tale affermazione in diritto, peraltro, non risulta interferire con il disposto dell’art. 1458 c.c., nè quindi si pone in contrasto con esso.

Il rigetto del primo motivo deriva di necessità da quanto sin qui esposto.

3. Quanto al secondo, articolato, motivo, deve in primo luogo disattendersi la censura di violazione di legge con riguardo all’avere la corte di merito fondato il suo convincimento, tra l’altro, sul verbale di dichiarazioni rilasciate in sede di indagini penali dall’ex direttore dell’Agenzia di (OMISSIS) di Banca Sella. Indiscusso il principio – del resto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n. 15673/13; n. 19859/12; n. 5009/09; n. 17037/02) – secondo cui il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dedotti dalle parti le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti (sempre che – ma anche sul punto non vi è censura specifica – queste risultino sottoposte al raffronto critico con le altre risultanze del processo), la ricorrente fonda la sua censura circa l’utilizzo da parte della corte distrettuale del verbale in questione unicamente sulla irritualità della acquisizione delle dichiarazioni in esso contenute, per la mancanza dell’avvertimento alla persona interrogata circa la sua assunzione della qualità di testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri: mancanza che, a norma dell’art. 64 c.p.p., comma 3 bis, comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli altri soggetti cui fanno riferimento. Pare tuttavia agevole osservare come tale disposizione normativa – e quindi la preclusione da essa prevista – operi all’interno del procedimento penale, ai fini cioè dell’accertamento della responsabilità penale relativa a reati (cfr. art. 207 disp. att. c.p.p.), non anche nell’ambito dell’autonomo processo civile, in difetto di una specifica norma regolatrice in tal senso. E, del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare come non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento nel giudizio civile comporti, di per sè, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi (qui non ravvisabili) in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (cfr. ex multis: Cass. n. 12577/14; n. 27149/11; n. 22984/10).

3.1. Inammissibile, sotto più profili, è poi da ritenere l’altra censura di violazione di norma di diritto (D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2) contenuta nel motivo in esame. La corte di merito, nel passaggio motivazionale oggetto della censura in esame, ha sinteticamente osservato come la mancata prestazione delle specifiche informazioni relative a ciascuna delle operazioni di investimento trovasse conferma nel numero particolarmente elevato di operazioni compiute giornalmente nel periodo in contestazione, essendo pacifico che gli appellanti non soggiornavano in permanenza presso la banca e che il M. lavorava presso l’Ufficio (Provveditorato alle Opere Pubbliche) di (OMISSIS) ovvero era in trasferta fuori del Comune. Tali affermazioni Banca Sella ha censurato adducendo che tali circostanze, da un lato, sarebbero state “puntualmente contestate” da essa, senza tuttavia precisare in quale atto del processo e come; dall’altro, affermando (contraddittoriamente) come le stesse sarebbero state inammissibilmente introdotte per la prima volta nel processo di primo grado, al pari di imprecisate “prove” a supporto, con la querela di falso, dopo la notifica della istanza di fissazione; di udienza, senza tuttavia specificare a quali allegazioni contenute nella querela di falso si riferiscano e senza neppure indicare le rispettive date dei due atti. Nè a tali carenze il Collegio può porre rimedio avvalendosi del potere-dovere, attribuito a questa Corte di legittimità quando sia in discussione un vizio del procedimento, di esame diretto degli atti e documenti processuali: ciò infatti presuppone (cfr. Cass. S.U. n. 8077/12; Sez. 1 n. 5009/09) che il vizio sia stato dedotto in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi quindi, in particolare, alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; laddove nella specie l’illustrazione del motivo per l’appunto non indica (trascrivendone il contenuto o specificandone la collocazione nel fascicolo) i documenti sui quali si fonda, nè questi risultano oggetto di specifica allegazione al ricorso.

3.2. Inammissibile è anche la denuncia di vizi di motivazione nella valutazione delle prove. E’ noto che, nella formulazione previgente (qui da applicarsi) dell’art. 360, comma 1, n. 5, il vizio di motivazione si configura quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di fatti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Esaminando alla luce di tali principi le critiche rivolte in ricorso alla motivazione della sentenza impugnata, osserva il Collegio che le critiche, sopra riassunte, rivolte dalla ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, non indicano questioni di fatto decisive che risultino non esaminate – o non compiutamente esaminate – dal giudice di merito, bensì lamentano una erronea valorizzazione di alcuni elementi di prova a danno di altri (o l’omesso ricorso a valutazioni presuntive), risolvendosi dunque nella richiesta di un riesame complessivo del materiale probatorio disponibile con riguardo a ciascuna delle questioni esaminate, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Tali doglianze non superano quindi il vaglio preventivo di ammissibilità.

4. Il terzo motivo è invece fondato.

La corte distrettuale, nel motivare la liquidazione del danno che ha condannato Banca Sella a risarcire alle controparti, ha fatto riferimento alla “perdita totale dell’investimento” – cioè, deve ritenersi, delle somme complessivamente investite dai signori M. e L., il cui importo ha però affermato essere “pacificamente” ammontante a Euro 154.953,58 senza ulteriore giustificazione. L’uso, evidentemente atecnico, del termine “pacificamente” non è idoneo a colmare la lacuna motivazionale nella quale è incorsa la corte distrettuale nel riportarsi acriticamente ad una somma complessiva senza dar conto, nella individuazione del danno da risarcire agli investitori, della distinzione tra capitale da essi investito, capitale finanziato dalla stessa Banca e residuo debito di conto corrente. Distinzione che lo stesso svolgimento del rapporto processuale suggeriva (avendo, come si è già ricordato, Banca Sella proposto domanda riconvenzionale, rigettata dalla corte distrettuale, in relazione alla seconda e terza componente patrimoniale), e che risulterebbe dagli stessi dati contenuti nella relazione di consulenza di parte attrice in primo grado (puntualmente richiamata a pag. 9 del ricorso). Del resto, priva di giustificazione risulterebbe una statuizione che al rigetto della domanda di restituzione del capitale in vario modo finanziato da Banca Sella agli odierni resistenti, aggiungesse, attraverso la ricomprensione di tali somme nel danno da risarcire loro, la condanna della medesima al pagamento delle somme stesse in favore dei finanziati.

5. Si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame limitato alla liquidazione del danno, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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