Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24543 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24543 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

fiv

sul ricorso 17789-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 80185250588, in
persona del Ministro e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
D’AMICO ADRIANA;
– intimata avverso la sentenza n. 4068/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
25/1/2012, depositata il 14/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Data pubblicazione: 30/10/2013

FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
« 1. Con il ricorso di primo grado davanti al Tribunale di Napoli, la attuale parte
intimata, D’Amico Adriana, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione come
docente di ruolo aveva proposto domanda, nei confronti del suddetto Ministero, di
accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle ore
eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, computando nel trattamento
economico anche l’indennità integrativa, con condanna dell’Amministrazione alla
corresponsione delle differenze retributive, oltre agli accessori di legge.
Nel contraddittorio con il Ministero, che si opponevano alla domanda, il
Tribunale la accoglieva dichiarando il diritto della ricorrente al computo dell’indennità
integrativa speciale nella retribuzione relativa alle ore eccedenti la 18° settimanale,
anche ai fini del computo della 13° mensilità e condannando il Ministero al pagamento
delle differenze retributive spettanti alla dipendente da liquidarsi in separato giudizio.
Su impugnazione del MIUR, la Corte d’appello di Napoli, riformava la sentenza
di primo grado in quanto affermava che il diritto della D’Amico alla retribuzione,
inclusiva dell’I.I.S., andava riconosciuto solo per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 1°
giugno 2005, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze
anche per la 13° mensilità e l’indennità di buonuscita, oltre rivalutazione ed interessi.
La Corte d’Appello affermava che il pagamento delle ore eccedenti il normale
orario di lavoro, effettuato in base soltanto allo stipendio tabellare, con esclusione
dell’indennità integrativa speciale è, in riferimento al periodo 1° giugno 2000-31
dicembre 2002, conforme al dettato costituzionale. Per il periodo successivo 1°
gennaio 2003-1° giugno 2005, deve aversi riguardo al CCNL comparto scuola del luglio
2003, con la conseguenza che è mutato il criterio di calcolo e l’I.I.S. è elemento di
determinazione della retribuzione delle ore di insegnamento oltre il normale orario di
lavoro.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il MIUR prospettando un
motivo di ricorso.
L’intimata non ha svolto difese.
2. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione
dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.95, perche’, contrariamente a quanto
affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro
nell’escludere l’indennita’ integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti,
mentre il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 avrebbe la mera funzione di
individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono pero’ stabiliti dalla stessa
norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante sarebbe la
giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l’indennita’ integrativa speciale, in
quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il
quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennita’
integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura
della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio
tabellare e, separatamente, l’indennita’ integrativa speciale.
Inoltre, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, e’
stato stabilito che la indennita’ integrativa speciale cessa di essere corrisposta come
singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.
2.1. Il ricorso è manifestamente fondato in ragione dei principi già enunciati da
questa Corte (Cass., n. 1717 del 2011, n. 23930 del 2010).
2

Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di
questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia
di cui all’art. 70 del CCNL in esame. Tale clausola, per la parte che interessa,
testualmente dispone al primo comma che: “Per il pagamento delle ore di insegnamento
eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attivita’ aggiuntive di insegnamento di
cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il
criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora
eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello
stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
E’ utile altresi’ sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della
retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale
docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del
trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della
retribuzione individuale di anzianita’ e dell’indennita’ di funzione) e dall’indennita’
integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le
quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.
Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1
del CCNL in parola sancisce che: “fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di
servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita’ della scuola, nella scuola
secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore
settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle
norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, e’ compensata per
il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del
trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e
dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.
In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera
univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art.
88, comma 4 e’ limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione
degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le
ore in eccedenza.
Tanto e’ confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in
parola dove e’ disposto che: “Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto
retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
Infatti il riferimento allo “stipendio tabellare” – che costituisce proprio una voce
della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente
art. 63 del CCNL in parola — e non al “trattamento economico in godimento” di cui al
precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 esclude che la parti contraenti
abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la
individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso
spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18A ora.
Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra
soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta
distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle “voci”
componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indermita’ integrativa
speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del
predetto contratto, la conclusione non puo’ essere che quella della esclusione, nella
determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della
indennita’ integrativa speciale”.
3. Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di
illegittimita’ costituzionale.
3

Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario,
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la
questione di legittimita’ costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7,
comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e
successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in
cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato
ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello
Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce
“un compenso proporzionato alla maggiore penosita’ del lavoro protratto oltre i limiti
dell’orario normale”. In detta sentenza la Corte ha affermato che “La proporzionalita’ e
l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno
riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non gia’ alle sue singole
componenti, ma alla globalita’ di questa. Ne consegue – secondo quanto gia’ affermato
nella sentenza n. 164 del 1994 – che “il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della
retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che e’ rimessa
insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che
concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico
complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potra’ poi essere chiamato a verificare la
corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.
4. Ne’ vi sono dubbi sulla compatibilita’ del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4
della parte 2^ della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,
ratificata e resa esecutiva in virtu’ della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed
esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3
maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli
strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca Diritto ad
un’equa retribuzione) dispone, per quel che qui rileva, che per garantire l’effettivo
esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano: 1. a riconoscere il
diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro
famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso
retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi
particolari … (comma 1), ed inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito
sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di
determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali
(comma 2).
In primo luogo, com’e’ noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia
diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni
giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, percio’,
e’ demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia
discrezionalita’ quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi. Inoltre questa Corte ha gia’
affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e
che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo
2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245; n. 6264/2010), mentre, nella specie, e’ in
questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.
Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto
1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento
eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di
cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennita’ integrativa
speciale».
Il Collegio condivide le argomentazioni che precedono, rilevando che trattasi di
fattispecie che, in parte, ricade sotto la vigenza del contratto collettivo del 2003 (ricorso
4

Il Presidente

di primo grado n. 16319/2002, come esposto nel presente ricorso per cassazione e non
contestato dalla lavoratrice rimasta intimata), che ha stabilito , dal 1° gennaio 2003, che
l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva
e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.
La vicenda che ne occupa attraversa, quindi, i I discrimine temporale
introdotto dalle parti collettive, c on la conseguenza che, alla stregua dell’esposta
interpretazione delle fonti negoziati collettive applicabili ratione temporis, deve
ritenersi fondato i 1 ricorso per essere insussistente i I credito azionato per il
periodo antecedente al 1° gennaio 2003, ferma restando la sussistenza del credito,
ratione temporis, con riferimento al periodo successivo (dal gennaio 2003 a tutto l’anno
scolastico 2004/2005).
La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, per essere necessari
ulteriori accertamenti in ordine alla quantificazione del credito limitatamente al
periodo dal 1° gennaio 2003, la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad
altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa
composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di
quanto sinora detto. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del
giudizio di legittimità (Cass., ord. n. 22385 del 2013; Cass., sentenza n. 16732 del
2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013

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