Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24543 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Y.B. domiciliato in ROMA, viale Giulio Cesare 71 presso

l’avv. MAGRO Maria Beatrice che lo rappresenta e difende giusta

procura il calce al ricorso unitamente all’avv. Enrico Damiani di

Vergada Franzetti del Foro di Milano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e

P.G. presso la Corte di Appello di Milano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68 del 2.11.2010 della Corte di Appello di

Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il cittadino (OMISSIS) Y.B. richiese alla Commissione Territoriale competente i riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione internazionale, contestualmente richiedendo al Questore di Milano il rilascio di permesso umanitario.

La Commissione Territoriale con atto del 19.6.2008 rigettò la richiesta e lo Y. propose ricorso innanzi al Tribunale di Milano che lo respinse con sentenza 8.9.2009. Proposto appello, la Corte di Appello di Milano con sentenza 2.11.2010 rigettò il gravame osservando, in motivazione, che il Tribunale aveva rilevato come lo straniero fosse arrivato in Italia per ragioni economiche e senza far cenno a persecuzioni, che del pari si era notato che a dette persecuzioni si era fatto riferimento innanzi alla Commissione riferendole a ripetuti episodi di percosse subite perchè egli, cantante di professione, aveva più volte cantato in (OMISSIS) in pubblico, che il Tribunale aveva anche notato vistose contraddizioni nel narrato afferente le sue ragioni della venuta in Italia, che andava condivisa la valutazione negativa del primo giudice là dove aveva disatteso le pretese invalidità formali del procedimento (la mancata traduzione in turco della sentenza non avendo impedito di apprestare tempestivo e valido reclamo – gli atti amministrativi erano stati motivati adeguatamente così come la sentenza – non sussisteva alcuna pregiudizialità rispetto al procedimento di concessione di permesso di soggiorno per protezione), che andava anche condivisa la motivazione di merito posto che le dichiarazioni dell’interessato e dei testi non potevano ritenersi attendibili.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata ad istanza della cancelleria, l’ Y. ha proposto ricorso depositando l’atto notificato il 18.1.2011. Il Presidente con decreto 22.6.2011 ha disposto la trattazione al 27.10.2011 e le notifiche D.Lgs. 25 del 2008, ex art. 35, comma 14. Il Ministero dell’Interno ha notificato e depositato il 22.8.2011 controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della quale ha anche affermato l’infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio, dall’esame analitico dei motivi, che le censure non meritino condivisione.

Primo e secondo motivo: con essi si denunzia violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. 251 del 2007, art. 7 nonchè carenza di motivazione per avere i giudici del merito da un canto correttamente affermato la propria autonomia di valutazione rispetto all’accertamento della Commissione e dall’altro canto fatto capo unicamente all’istruttoria innanzi alla stessa svolta e sottovalutato quanto dichiarato dall’istante innanzi al Tribunale in sede di interrogatorio libero. Tali censure, pur in astratto coerenti con l’esigenza di ampiezza accertativa e di attivazione di poteri officiosi di indagine sottolineata da questa Corte a S.U. (vd. nn. 7933 del 2008 e 11535- 19393 del 2009) sono non ammissibili perchè affatto prive di autosufficienza nell’indicare quali indagini ulteriori andavano svolte, quali elementi dichiarativi sottoposti sono stati sottovalutati e quale quadro di fatti sia stato dai giudici del merito ignorato pur essendo prospettato.

Terzo e quarto motivo: con essi si insiste nella denunzia di analoghe violazioni avendo il Tribunale sottovalutato le circostanziate condizioni di persecuzione per motivi razziali cui l’ Y. sarebbe stato sottoposto. La carenza di autosufficienza in tali motivi è ancor più evidente: si omette di riportare, pur in sintesi, per sottoporle alla attenzione della Corte di legittimità (che non ha alcun accesso ai documenti agli atti), tali circostanze di fatto, reputando il ricorrente – erroneamente – che sia sufficiente ribadire soltanto che egli era stato perseguitato perchè (OMISSIS), rectius perchè cantante (OMISSIS) che narrava in canto le vicende della sua nazione.

Quinto motivo: con esso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 7 e delle disposizioni della Costituzione per non essere stati gli atti del procedimento ed il provvedimento di rigetto tradotti in lingua comprensibile. La censura non è forcata. La Corte di Appello ha risposto alla censura posta in reclamo negando la nullità sulla base del dato fattuale del raggiungimento dello scopo:

il rigetto è condivisibile ma con radicale correzione della motivazione in diritto. La traduzione degli atti del procedimento amministrativo e delle conseguenti fasi impugnatorie e di protezione internazionale è infatti apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 (e non certo dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7) per assicurare all’interessato-richiedente la massima cognizione- informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nella previsione dell’art. 13, comma 7 del T.U. di contro la statuizione di traduzione è funzionale all’apprestamento della difesa contro l’adozione di un atto, imperativo ed esecutivo, di allontanamento.

Nel primo caso, essendo prospettato il diritto alla protezione indebitamente negato, la violazione delle norme sulla traduzione degli atti è cagione di nullità delle singole acquisizioni o della decisione finale, in funzione di una loro rinnovazione o di una sua sostituzione ope iudicis, le prime se ed in quanto di rilievo al fine. Nel secondo caso, la nullità attinge – alle condizioni ben delineate da questa Corte – l’atto di estromissione dal territorio nazionale, la cui invalidità, per tal ragione e/o per altre in concorso, è predicata dall’interessato innanzi al Giudice. Da tanto consegue che l’inosservanza del D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 comporta la invalidità di singole acquisizioni per violazione delle esigenze della difesa e quindi la implausibilità o diretta illegittimità della decisione che su di esse si sia fondata o che dalla violazione sia affetta: si tratta, pertanto, di denunziare ed individuare l’atto pregiudizievole della difesa e della completezza dell’accertamento, eventualmente da ripetere ed integrare, o di addebitare alla omessa traduzione della decisione finale della C.T. l’ictus rilevante all’esercizio della difesa. Occorre quindi che la censura alla decisione che si sia indebitamente non attenuta alla osservanza di detta previsione sia dotata di piena specificità nell’indicare quale atto non tradotto e qual nocumento difensivo, rilevante, sia stato cagionato. Di tal specificità il motivo manca totalmente, esso limitandosi alla non pertinente denunzia di violazione dell’art. 13, comma 7 del T.U. Sesto motivo: Ci si duole della carenza di motivazione degli atti amministrativi e della carenza della decisione del giudice del reclamo. La censura non è ammissibile perchè non specifica quali atti o fatti siano stati omessi e quindi quali omesse valutazioni siano state commesse dal giudice, il quale ha, pervero sinteticamente, esaminato e deciso tutte le questioni poste dal reclamante.

Se va quindi respinto il ricorso principale, va anche dichiarata la inammissibilità del controricorso: tale atto, infatti, appare radicalmente difforme dal modello legale là dove, affatto privo di propria ricostruzione della vicenda, omette totalmente di riportare, quale preannunziata “narrativa del fatto”, anche la decisione impugnata (vd. pagg. 1 e 2). Da tanto consegue che non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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