Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24543 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.18/10/2017),  n. 24543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14756/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI QUATTRO

VENTI 64, presso lo studio dell’avvocato DIEGO VIGORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO LETTERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 24/02/11 dep. 18 aprile 2011, che, sul silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irap per l’anno 2002, proposta da F.C., medico ginecologo, confermando la decisione di primo grado ha respinto l’appello dell’Ufficio. La C.T.R. ha in particolare statuito, dopo avere richiamato i principi di cui a Corte Cost. 156/2001, che nella fattispecie, “come risulta dagli atti e documenti prodotti in causa e come già accertato in prima istanza, il ricorrente esercitava la professione… in assenza di una struttura di rilievo sia per la mancanza di significative spese e costi di gestione sia per l’esiguità dei cespiti ammortizzabili, senza l’ausilio di personale dipendente/collaboratore con l’utilizzo perciò di modesti capitali e di beni strumentali di limitato valore”, per cui, unitamente a quanto accertato in primo grado circa la prova documentale della presenza di “materiali di uso ormai corrente e non univocamente significativi di una specifica destinazione a servizio dell’attività professionale”, ha escluso l’assoggettabilità al tributo per l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

F.C. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la C.T.R., con motivazione generica e senza indicare elementi da cui ha tratto il proprio convincimento – a fronte dei puntuali elementi forniti dall’Ufficio desunti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso contribuente, prodotta in giudizio – escluso che le ingenti somme corrisposte per compensi a terzi e le spese per canoni di locazione di due studi professionali costituissero significativi indici della presenza di una autonoma organizzazione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1. L’Agenzia ricorrente ha trascritto nel presente ricorso l’atto di appello, nel quale sono stati riportati i dati esposti nella dichiarazione dei redditi del contribuente, come attestati dai corrispondenti quadri RE, ed indicato specifici elementi, tratti dai documenti prodotti, dai quali si evince la disponibilità da parte del contribuente di due studi professionali (siti in (OMISSIS)) e significative spese (per l’acquisto di beni per l’esercizio dell’attività professionale). A fronte di tali specifiche deduzioni dell’Amministrazione, la C.T.R. si è limitata, con riferimento agli indicati elementi – rilevanti ai fini della verifica della presenza della autonoma organizzazione – a generiche affermazioni; e ciò a cospetto della ritenuta irrilevanza dei beni strumentali, dettagliatamente analizzati.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che è configurabile il vizio di insufficiente motivazione quando sia evincibile l’obiettiva carenza delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito, sulla base degli elementi acquisiti, ad adottare la decisione poi assunta (Sez. U. n. 24148 del 2013); e che tale vizio risulti dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con gli atti processuali (Sez. un. n. 8053 del 2014).

La sentenza della commissione tributaria regionale avrebbe richiesto una motivazione più perspicua del giudizio di fatto, che ne ha viceversa ritenuto, senza adeguato riscontro con i dati desumibili dalla dichiarazione dei redditi, la irrilevanza.

2.2. Quanto al presupposto impositivo dell’Irap, le sezioni unite di questa Corte (n. 9451 del 10/05/2016) hanno recentemente risolto il contrasto giurisprudenziale vertente sulla interpretazione dell’autonoma organizzazione, richiesto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, stabilendo che esso non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Il suindicato presupposto, che spetta al giudice di merito valutare, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quindi quando il contribuente: a) sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, e/o; c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Dal carattere essenziale degli indicati elementi ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del contribuente discende la inadeguatezza ed incompletezza della valutazione della C.T.R., con la conseguente sussistenza del vizio di carenza motivazionale denunciato.

2.4. La C.T.R. non si è uniformata ai consolidati principi di questa Corte anche con specifico riferimento al giudizio instaurato per il rimborso dell’imposta che si assume indebitamente pagata, per il quale grava sul contribuente l’onere dimostrativo del fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè dalla mancanza del presupposto alla base del prelievo fiscale (cfr. Cass. n. 22468/2015; n. 18749/2014; n. 21106/2012).

2.5. Il giudice del merito può ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l’esame della dichiarazione del contribuente, in particolare soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef), che specifica la composizione dei costi. Si tratta – come già da questa Corte affermato (v. Cass. n. 30753/2011; n. 13810/2007) – di una regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato su produzioni documentali.

3. Va dunque accolto il ricorso, e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna, per un riesame del merito della controversia, dando adeguato conto delle sopraindicate risultanze processuali e provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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