Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24543 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 01/12/2016), n.24543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2877-2012 proposto da:

C.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ACHILLINI 45, presso l’avvocato MARINA LA RICCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA DI BARTOLOMEO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA SAN GIUSEPPE DI CAMERANO;

– intimata –

Nonchè da:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA SAN GIUSEPPE DI CAMERANO (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso l’avvocato ROBERTO

EUFRATE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO CASACCIA, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 791/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARIA DI BARTOLOMEO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

PAOLO CASACCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, per il rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel luglio 2004 C.E. conveniva in giudizio la Cassa Rurale e Artigiana San Giuseppe di Camerano per sentirla condannare alla rifusione della somma di Euro 117.000,00 portata da un certificato di deposito al portatore a suo nome, che – secondo quanto da lei allegato- aveva consegnato a suo figlio poi deceduto, e la convenuta aveva pagato ad un terzo non legittimato, in particolare ad un funzionario della Banca Nazionale del Lavoro, Sergio Guercio, il quale aveva presentato il titolo allo sportello della Cassa Rurale e sottoscritto il modello d’uso nel quale aveva falsamente dichiarato di agire per delega di essa C..

Il Tribunale di Ancona, nel contraddittorio tra le parti, espletata prova testimoniale, accoglieva la domanda.

Proposto appello dalla Cassa Rurale, cui resisteva la signora C., la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Rilevava la corte anconetana che, trattandosi di titolo al portatore, il pagamento in favore del presentatore non poteva essere rifiutato dalla banca, stante il disposto dell’art. 2 delle condizioni regolanti il certificato di deposito a risparmio e dell’art. 2003 c.c., non essendo peraltro mai stata esperita la procedura di ammortamento, il che precludeva al giudice di merito l’indagine circa la regolarità della trasmissione del possesso del titolo, salve le ipotesi di dolo o colpa grave nel pagamento. Ipotesi che la corte riteneva nella specie non provate, tenendo anche presente che la banca – mai edotta della intervenuta successione nel possesso del titolo- aveva regolarmente identificato il presentatore, e che la circostanza che costui avesse erroneamente indicato, nel modulo d’uso, la qualità di delegato della C. -invece che della B.N.L. che lo aveva in effetti incaricato, come da testimonianza rilasciata dal predetto – non aveva valore decisivo, tale delega non essendo necessaria ai fini della estinzione del rapporto in relazione alla normativa civilistica, bensì solo ai fini dell’adempimento degli obblighi di natura fiscale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997. La circostanza, peraltro, induceva la corte di merito a rilevare la sussistenza degli estremi di una colpa lieve nell’operato della banca, ai soli fini della compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Contro tale sentenza, resa pubblica il 4 dicembre 2010, C.E. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste la Cassa Rurale con controricorso e ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la signora C. denuncia la violazione degli artt. 2003 e 1836 c.c. nonchè dell’art. 2 delle clausole contrattuali, in cui sarebbe incorsa la corte di merito nel ritenere liberatorio il pagamento del titolo nonostante fosse stato effettuato dalla Cassa Rurale non già al portatore del titolo stesso bensì ad un soggetto che si qualificava come mero delegato dell’intestataria, e senza osservare le cautele del caso a fini di tutela del titolare del diritto cartolare. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla omessa considerazione del contenuto delle prove documentali circa la carenza di legittimazione del funzionario B.N.L. a riscuotere il titolo, essendosi qualificato come mero delegato. Con il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in quanto il giudice d’appello: a) avrebbe erroneamente affermato che il tribunale aveva fatto confusione tra la disciplina dei titoli nominativi e quella dei titoli al portatore; b)avrebbe erroneamente valorizzato la mancanza nella specie del decreto di ammortamento del titolo per esonerare la banca, con motivazione insufficiente, da ogni responsabilità.

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione logico – giuridica, sono prive di fondamento.

La legge di circolazione del titolo in questione, sulla quale rettamente la corte di merito ha fondato la sua decisione di rigetto della domanda della odierna ricorrente, è chiara nell’attribuire la legittimazione all’esercizio del diritto menzionato nel titolo al portatore, cioè al possessore che lo presenti al debitore, anche se il titolo sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato (cfr. artt. 1836 e 2003 c.c.). E tale era la condizione di colui (il funzionario B.N.L.) al quale la Cassa Rurale ha corrisposto la somma portata dal certificato di deposito al portatore di cui trattasi. Non incide evidentemente su tali fondamentali regole civilistiche della circolazione del titolo al portatore l’eventuale inesatto adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 10: si tratta invero di norma dettata ad altro fine e in un diverso ambito, essendo diretta a consentire alla Amministrazione fiscale di conoscere il percettore del reddito generato dall’operazione.

D’altra parte, la corte di merito ha rilevato anche come il pagamento al soggetto legittimato dal possesso del titolo non sia qualificabile come gravemente colposo (tantomeno doloso) sì da non potersi ritenere liberatorio a norma dell’art. 1836, comma 1 (in coerenza con il principio generale di cui all’art. 1992 c.c., comma 2). Ha infatti osservato -alla stregua di un orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, n. 12460/08; n. 4389/99)- che la Cassa Rurale non ha mancato di adottare le misure del caso identificando diligentemente il presentatore del titolo, in un contesto in cui non risultava alcun elemento – non solo con riguardo alla mancanza del decreto di ammortamento – che avrebbe giustificato il sospetto sulla acquisizione di tale possesso da parte del medesimo. Considerazioni, queste, che da un lato non hanno trovato specifica confutazione con riguardo a risultanze probatorie delle quali la corte distrettuale non abbia tenuto conto, dall’altro rientrano nell’ambito valutativo riservato al giudice del merito, e come tali sono insindacabili in questa sede di legittimità.

Il rigetto del ricorso principale ne deriva dunque di necessità.

3. Altrettanto vale per il ricorso incidentale, con il quale la banca si duole, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della compensazione integrale delle spese del giudizio, che la corte di merito avrebbe ingiustamente disposto/rilevando la sussistenza nella condotta della Cassa Rurale di una colpa lieve non ravvisabile, e comunque idonea semmai a giustificare una compensazione parziale. Invero, nel regime (nella specie applicabile ratione temporis) anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione delle spese di giudizio, pur dovendo trovare – in base ai principi generali – un adeguato supporto motivazionale (essendo peraltro a tal fine sufficiente che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata), può essere censurato in cassazione solo quando la motivazione sia palesemente illogica e contraddittoria (cfr. ex multis Cass. n. 24531/10; n. 17868/09; S.U. n. 20598/08). Ciò che nella specie non può dirsi, avendo la corte di merito adeguatamente esposto le ragioni della disposta compensazione facendo non illogicamente (tantomeno contraddittoriamente) riferimento ad un dato della condotta della Cassa Rurale che, nella sua censurabilità, può aver contribuito all’insorgere della controversia, ancorchè infondatamente valutato dalla parte attrice.

4. Si impone dunque il rigetto di entrambi i ricorsi, con la compensazione tra le parti – per la reciproca soccombenza – delle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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