Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24542 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24542 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 2173-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CASSANO MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 5944/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 18/11/2010,
depositata il 21/01/2011;

Data pubblicazione: 30/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione.

2

FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., avente il seguente
contenuto:
«Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1.La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 5944 del 2010, oggetto del
presente ricorso per cassazione, rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS avverso
la sentenza del giudice del lavoro che aveva accolto la domanda di Cassano Maria,
volta all’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva
integrata della Provincia di appartenenza, anziché in base al salario medio
convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato negli anni successivi.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando due
motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111/2011.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 46, 51 e 55
del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002, in relazione al d.lgs. n. 314 del 1997,
art. 6 comma 4 lett. a), nonché in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla legge
n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11.
L’INPS, con i suddetti motivi di ricorso, censura la sentenza per avere incluso
nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita.
5. I suddetti motivi sono manifestamente fondati.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9 maggio 2007 n. 10546,
secondo cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura,
la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16 aprile 97 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, questa Corte ha
ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata
quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29 luglio 96, n.
402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, [la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto
definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura
diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v.,
ord. n. 18516 del 2011 e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore, il
quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma 18, del d.l. 6.07.11
n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che “1 art. 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10
gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81,
si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011, Cass. n. 200 del 5
3

Roma, 3 ottobre 2013

gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118
del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi).
6. Il ricorso è, dunque, manifestamente fondato e deve essere accolto.
7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, c. 1, cpc può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda iniziale con
riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione».
8. Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono (cfr. Cass.
n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto
2011, n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi), considerato, altresì, che,
come dedotto nella relazione, recentemente il significato della norma di cui all’art. 4
del d. lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla giurisprudenza sopra citata, è stato
esplicitato anche dal legislatore. Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto e la sentenza
della Corte di appello di Bari va cassata nella parte impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa
nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla sopravvenienza
della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale compensazione tra le
parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, dichiara non dovuta la quota denominata TFR nella indennità di disoccupazione
agricola. Spese compensate dell’intero giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA