Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24542 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.18/10/2017),  n. 24542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9586/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 74,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PERSICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENZO DI CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2011 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 105/34/11 dep. 28/02/2011, che in controversia sul silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’Irap, per gli anni dal 1998 al 2001, proposta da A.S., esercente attività di medico, ed accolta in primo grado dalla C.T.P. di Catania, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per mancata notifica dell’atto di appello alla parte personalmente; comunque per irregolare notifica al domicilio eletto del difensore in primo grado (Catania, Via Ognina 177), che risultava trasferito ad altro indirizzo, preso atto altresì dell’omessa notifica dell’appello presso la segreteria della C.T.R.. Ha poi ritenuto in ogni caso infondato nel merito il gravame, non avendo l’Ufficio assolto all’onere della prova, “essendosi limitato alla produzione di parte delle dichiarazioni dei redditi degli anni che interessano”.

A.S. si costituisce con controricorso. Eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Va respinta l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, avendo l’Agenzia delle entrate notificato il presente ricorso per cassazione a tre diversi indirizzi – al domicilio eletto del difensore in primo grado del contribuente, Dott.ssa C.V., e al contribuente presso la sua residenza – in data 16 aprile 2012, entro il termine di un anno e quarantasei giorni, essendo il 15 aprile 2012 giorno festivo (domenica), per cui il ricorso è tempestivo.

2. Col primo, secondo e quarto motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in quanto, costituendo quest’ultima norma di legge speciale, deve ritenersi che la materia delle notificazioni in campo tributario è dalla stessa disciplinata. Peraltro il difensore costituito in primo grado non ha comunicato nè alla C.T.R. nè alle parti costituite la variazione di domicilio;

3. col terzo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, riguardando la norma citata la mancanza di elezione di domicilio ovvero l’incertezza della residenza del contribuente, ipotesi diverse da quella di cui al caso in esame;

4. I primi quattro motivi del ricorso, che per la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati.

Va premesso che, quanto all’individuazione del luogo in cui va effettuata la notificazione dell’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, per il processo tributario, (applicabile alla notificazione del ricorso in appello: v. Cass. S.U. 15.12.2015 n. 14916), avente carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto a quella prevista dall’art. 330 c.p.c., concernente soltanto il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali (cfr. S.U., n. 14916 del 2016).

Ciò posto, deve ritenersi che, ai sensi del menzionato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, secondo il quale “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”, la notifica dell’atto di appello deve essere effettuata nella residenza dichiarata dal contribuente o presso il domicilio eletto. Nel caso di specie l’Agenzia, come è incontestato nella fattispecie, ha eseguito la notifica presso il procuratore costituito in primo grado, il cui indirizzo tuttavia risultava variato, senza che tale variazione fosse stata comunicata. In tale ipotesi, non essendosi la notifica perfezionata, ancorchè per circostanze non imputabili al richiedente, questi, appreso dell’esito negativo, avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza, svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento (cfr. S.U. n. 14594 del 15/07/2016, cit.), avendo il notificante la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo – di riprendere il procedimento notificatorio per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (S.U. n. 17352 del 24/07/2009).

Non avendo l’Agenzia provveduto al rinnovo della notifica dell’appello al contribuente, e risultando omesso il suo deposito presso la segreteria della C.T.R., come previsto dell’art. 17 cit., comma 3, in caso di impossibilità di eseguire la notifica degli atti (per assoluta incertezza del luogo presso il quale eseguirla: cfr. Cass. n. 10702 del 11/05/2009), il ricorso correttamente è stato dichiarato inammissibile.

5. Il rigetto dei superiori motivi determina l’assorbimento: a) del quinto motivo, col quale si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c.), per non avere la C.T.R. fatto buon governo delle norme in tema di Irap, laddove ha affermato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, senza tener conto dell’onere gravante sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta di provare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta; b) del sesto motivo, col quale si denunzia insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la C.T.R. escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione, senza tener conto di quanto riportato nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.

6. In conclusione vanno rigettati i primi quattro motivi del ricorso; dichiarati assorbiti i restanti.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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