Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24542 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8858-2016 proposto da:

RACCAH SION SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

DI VILLA MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

SCREPONI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO NIBBY 11,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI

MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6399/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCREPONI che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Raccah Sion s.r.l. ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento notificata da Equitalia in data 15 febbraio 2013 deducendo la prescrizione quinquennale del credito, relativo alla imposta pubblicità 2004, in quanto portato da una cartella esattoriale notificata in data 8 febbraio 2008.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo e secondo grado. La CTR con sentenza depositata in data 2 dicembre 2016 ha argomentato che una volta divenuta definitiva la cartella, perchè non impugnata, il termine di prescrizione è quello ordinario e cioè decennale.

3.- Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo. Resiste Equitalia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione di norme di diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..

La società ricorrente deduce che il termine di prescrizione, trattandosi di credito di imposta, è quello previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, pari a cinque anni e che la circostanza che la cartella non sia stata opposta non vale a mutare il terme di prescrizione, trattandosi di atto amministrativo che non può acquistare efficacia di giudicato.

4.1.- Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato che “la scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.,” (v. Cass. sez. un. 23397/2016; Cass. sez. V n. 28576/2017).

A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle “prestazioni periodiche” e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell’art. 2948 c.c., comma 4, (Cass. 4283/2010).

Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra espressi, deve essere cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio si compensano tra le parti, stante il consolidamento della giurisprudenza in merito successivo alla presentazione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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