Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24541 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di

procuratore generale dei signori S.G., S.C.,

St.Gu., tutti quali eredi della signora G.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio

dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

DI FIORE DANIELE, PROCACCINI ERNESTO, FERRARO ERMANNO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

H.A. (0 E.A.), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO CLAUDIO giusta procura

per atto notaio Benvenuto Savoldelli di Soletta (Svizzera) del

30/06/2008 allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

A.F., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2342/03 R.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 16/06/10, depositata il 05/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- In merito al regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto da S.P. in proprio e quale procuratore generale di S.G., C. e Gu., tutti quali eredi della madre, G.S., il Procuratore Generale ha depositato le requisitorie scritte, ex art. 380 ter c.p.c., del seguente tenore: Il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso del 24.9.10 per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto da S. P. in proprio e quale procuratore generale di S.G., C. e Gu., tutti quali eredi della madre, G.S..

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 16.6/5.8.10, ha sospeso il processo R.G. 2342/03, ancora in corso tra H. – E.A. e P.M., eredi di E.A., originario appellante principale, deceduto in corso di causa, e gli indicati germani S., appellati ed appellanti incidentali, nonchè E.V., gli Eredi di + ALTRI OMESSI tutti appellati contumaci, per la decisione sull’appello incidentale degli attuali ricorrenti.

Il giudizio attiene a domanda diretta a far dichiarare la proprietà, da parte degli attori fratelli S., dell’appartamento sito in (OMISSIS), nei confronti di E. A. (il de cuius di H. – E.A. e P. M.), a sua volta erede di altro E.A., deceduto nel (OMISSIS), lasciando in legato, con testamento olografo, a S. G., madre degli istanti, un cespite non meglio indicato fra i cinque appartamenti ivi esistenti nel patrimonio ereditario e quindi ottenuto in assegnazione, in adempimento del legato, ex art. 631 c.c., con provvedimenti giudiziari del 25.5.83 e 27.1.95, ed altresì ad ottenere la condanna al pagamento di somme, quali rendite da locazione percepite da E..

Con sentenza parziale n. 3268/10 la stessa Corte ha rigettato l’appello principale di E.A. avverso la sentenza del Tribunale Napoli n. 4180/02 che aveva dichiarato i germani S. proprietari dell’appartamento in questione, respingendo la domanda di condanna, ancora oggetto di lite (la statuizione relativa alla titolarità del bene risulta impugnata solo da E.V.). In relazione al presente decidere, il collegio ha ritenuto pregiudiziale la causa n. 3/09, pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Capri, tra P.M. e H. – E. A., ad oggetto la validità del testamento olografo di E.A. in favore di P.M., erede universale, e la nullità dell’accettazione con beneficio d’inventario del convenuto H.E., del quale era contestato lo stato di figlio riconosciuto di E., nonchè, in riconvenzionale, la declaratoria di nullità di quel testamento, l’accertamento della qualità di erede legittimo e in subordine la domanda di riduzione per lesione di legittima.

Il giudice della sospensione non ha ritenuto ostativa la parziale corrispondenza soggettiva tra i due procedimenti.

Con il ricorso che si esamina è stata prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 34, 99-112-115 e 116 c.p.c.; art. 474 c.p.c. e segg., art. 2643 c.c. e segg. e art. 2697 c.c.; vizio di motivazione e omesso esame di punto decisivo della controversia, in difetto del presupposto della identità delle parti e della stessa pregiudizialità giuridica, non costituendo antecedente logico- giuridico la validità o meno del testamento olografo menzionato, ai fini della sospensione.

Questo Ufficio ritiene che non sussistano nè la necessaria identità di parti fra le due cause indicate nè il preteso rapporto di pregiudizialità.

E’ pur vero, infatti, che il difetto di coincidenza delle parti non rileva allorquando in uno dei due giudizi, entrambi con i medesimi soggetti in qualità di parti contrapposte, partecipino ulteriori soggetti, allorquando “il titolo dedotto come legittimante all’azione sia oggetto di accertamento nel giudizio pregiudicante” (cfr. Cass. 14542/10; 3936/08).

Nella fattispecie, però, non solo nel secondo giudizio sono coinvolti solo i due eredi dell’originario appellante principale, già convenuto con gli altri coeredi di E.A., dante causa di G., ma nemmeno può ritenersi condizionata dalla causa intentata da P. nei confronti di H. – E. la decisione del processo sospeso, in cui è stata accertata definitivamente la proprietà dei ricorrenti S. del cespite in contestazione nei confronti dei coeredi di E.A. diversi da E.V., fra i quali sono ricompresi H. – E. e P.M., e resta da definire la sola domanda diretta alla condanna al pagamento di somme equivalenti a rendite da locazione.

Il rapporto di pregiudizialità giuridica ricorre solo quando la definizione di una controversa costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, da accertarsi con efficacia di giudicato.

La sospensione ex art. 295 c.p.c. si rende possibile solo se la fattispecie costitutiva del giudizio pregiudicato presenti fra i suoi elementi un fatto-diritto riguardo al quale, fra le stesse parti, penda altro giudizio che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fatto-diritto (v. in motivazione 8562/09), tanto da rendere necessaria la sospensione del processo dipendente, imponendosi un identico accertamento al fine di evitare contrasto di giudicati.

E d’altra parte, risolvendosi la sospensione in un diniego, seppure temporaneo, di giustizia, l’istituto della sospensione necessaria risulta progressivamente abbandonato a favore del principio dell’autonomia di ciascun processo, che deve indurre il giudice a privilegiare strumenti alternativi alla sospensione, in linea con la regola costituzionale del giusto processo di durata ragionevole, che impone rigore nella verifica della stretta pregiudizialità giuridica (cfr. s.u. 4059/10; Cass. 12753/10; 13040/10; 14457/10; 24297/10). Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Nel termine di cui all’art. 380 ter c.p.c., comma 2, i ricorrenti hanno depositato memoria.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono.

Va ribadito che, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una sospensione facoltativa del giudizio per pregiudizialità logica di altro giudizio, esercitabile al di là dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 c.p.c. – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14670, e successiva giurisprudenza conforme: Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2005, n. 1813; Cass., Sez. 1, 8 luglio 2005, n. 14367; Cass., Sez. 2, 15 marzo 2006, n. 5767; Cass., Sez. 2, 24 novembre 2006, n. 24946; Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2007, n. 2089;

Sez. 2, 25 giugno 2010, n. 15353).

E’ pure principio consolidato quello per il quale la sospensione necessaria del processo, prevista dall’art. 295 c.p.c., postula la dipendenza della decisione dall’esito di altro procedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sì da risolvere in tutto o in parte il dibattito, con la conseguenza che l’indicata situazione non è ravvisabile quando non vi sia coincidenza delle parti delle sue contese, perchè i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell’una causa possa determinare la decisione dell’altra (per tutte V. Cass. 21 gennaio 2000 n. 661; Sez. lavoro, n. 1948/2011).

Principio, quest’ultimo riaffermato proprio in relazione ad ipotesi in cui si postulava che il processo relativo all’azione di condanna promossa contro gli eredi apparenti venisse sospeso all’esito del giudizio di riconoscimento della qualità di figlio naturale del de cuius e all’azione di petizione dell’eredità.

Ancora più calzante è il principio affermato da questa Corte allorquando ha ritenuto che il principio della validità “erga omnes” del giudicato nascente dalle decisioni sugli “status”, per quello che – nonostante la particolarità delle situazioni di stato – la collocazione dell’art. 2909 cod. civ. nell’area della garanzia costituzionale dell’art. 24 Cost. suggerisce, ancorchè riferito all’ipotesi di decisione che interviene eliminando uno “status”, che, secondo la disciplina sostanziale e l’attuazione che in concreto essa ha avuto, competerebbe ad un certo soggetto (e non anche al caso di rivendicazione di uno “status” “ex novo”, cioè esclusivamente sulla base di una disciplina sostanziale che ancora non abbia trovato attuazione alcuna), dev’essere inteso nel senso che, qualora un soggetto rimasto estraneo al giudizio in cui si è formato il giudicato voglia affermare la spettanza dello “status” sulla base dell’attuazione del diritto sostanziale che la decisione emessa senza la sua partecipazione ha riconosciuto illegittima (in senso lato), egli non può ignorare il giudicato una volta formatosi e deve, pertanto, nel promuovere il nuovo giudizio, postulare la rimozione della decisione stessa, o con il mezzo dell’art. 404 c.p.c., comma 1, se il presupposto di legittimazione al suo esperimento si ritenga anche soltanto un pregiudizio giuridico, o con azione di accertamento negativo nel contraddittorio di coloro che parteciparono al giudizio chiusosi con detta decisione. Ne consegue che la detta efficacia “erga omnes”, divenendo operativa e vincolando nel senso ora detto il terzo soltanto una volta formatosi il giudicato, non giustifica la sospensione del processo in cui il terzo contraddica con le parti fra cui si svolge in altra sede il giudizio sullo “status”, in quanto quel terzo, fintanto che non si formi il giudicato in senso contrario e, quindi, l’accertamento su una nuova disciplina sostanziale, ha diritto di considerare regolato lo “status” dalla disciplina sostanziale che, nel giudizio a cui egli è estraneo, è posta in discussione. A tale conclusione si deve pervenire perchè, essendo lo “status” connaturato al soggetto ed alla sua capacità giuridica e di agire, nelle liti che insorgano fra il terzo ed il soggetto titolare, attribuire alla lite che penda direttamente sullo “status” fra questo soggetto ed altro soggetto diverso dal terzo efficacia pregiudicante (e, quindi, idoneità a giustificarne la sospensione), sul giudizio che insorga fra il terzo ed il soggetto titolare senza che il terzo metta in discussione lo “status” per come regolato a livello di disciplina sostanziale e di sua applicazione, comporterebbe la paralisi dell’attività giuridica del suddetto soggetto (Sez. 3, Ordinanza n. 19293 del 03/10/2005).

Sì che va data continuità a tale ultima pronuncia.

Il regolamento delle spese processuali va rimesso al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa dinanzi alla Corte di appello di Napoli per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA