Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24541 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 01/12/2016), n.24541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4900-2011 proposto da:

CONSORZIO CO.GE.RI. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA 7, presso l’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.E.A., R.C.;

– intimati –

contro

ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Nonchè da:

D.E.A. (c.f. (OMISSIS)), R.C. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARLO BRANCA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

CONSORZIO CO.GE.RI., ANAS – ENTE NAZIONALE STRADE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3286/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

CARLO BRANCA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

RUSSO ROSARIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nel febbraio 2001, D.E.A. e R.C., comproprietari di un suolo con sovrastante fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS), occupato il (OMISSIS) ai fini della realizzazione di una bretella di raccordo stradale, convenivano innanzi al Tribunale di Napoli il Consorzio Co.Ge.Ri. (quale concessionario per la realizzazione dell’opera pubblica) e l’Ente Nazionale per le Strade – Anas s.p.a., lamentando l’irrisorietà dell’indennità di occupazione ed asservimento loro offerta e chiedendo la condanna dei convenuti in solido al deposito presso la Cassa depositi e prestiti della giusta indennità di espropriazione e di asservimento, anche ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, e della giusta indennità di occupazione temporanea, nonchè la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.

Costituitisi i convenuti, che eccepivano entrambi il difetto di legittimazione passiva e chiedevano la reiezione della domanda, espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza n. 1430 del 10 febbraio 2005, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell’Anas e ordinava al Consorzio Co.Ge.Ri. il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della somma di Euro 138.005,50, oltre interessi legali e spese di lite, compensate quanto all’Anas.

Proponeva appello il Consorzio Co.Ge.Ri. deducendo:

– per quel che qui ancora interessa il proprio difetto di legittimazione passiva (primo motivo di appello), avendo svolto la procedura ablativa in nome e per conto del concedente in assenza di delega di pubblica funzione da parte di quest’ultimo, cui dovevano esclusivamente imputarsi la mancata adozione del decreto espropriativo e di proroghe legittime, nonchè l’erronea determinazione della stima (quarto motivo di appello), avendo il Tribunale equiparato l’indennità di asservimento a quella di esproprio. Proponevano appello incidentale D.E.A. e R.C. lamentando l’erronea individuazione, quale unico legittimato passivo, del Consorzio Co.Ge.Ri., atteso che sia il concedente che il concessionario avevano partecipato di concerto al procedimento ablatorio, nonchè l’erronea determinazione dell’indennizzo ex L. n. 2359 del 1865, art. 46 e dell’indennità di occupazione.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3286 depositata il 6 ottobre 2010, rigettava l’appello principale e, quanto all’appello incidentale, accoglieva parzialmente le sole doglianze relative alla determinazione delle indennità di asservimento e di occupazione, ordinando al Consorzio Co.Ge.Ri. di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l’ulteriore somma di Euro 170.052,02 in aggiunta a quella indicata nella sentenza appellata; spese del grado compensate.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Consorzio Co.Ge.Ri. affidato a due motivi.

Resistono D.E.A. e R.C. con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

L’Anas si è costituita per partecipare alla discussione orale.

Il Consorzio e i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio Co.Ge.Ri. denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e 81 della con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 nel punto in cui la Corte di appello ha respinto il motivo di appello relativo alla legittimazione concorrente del Consorzio Co.Ge.Ri. e del concessionario Anas”.

Il motivo è infondato.

Le censure involgenti la questione relativa all’accertata legittimazione passiva del Consorzio ricorrente devono essere disattese in ragione del condiviso principio di diritto, già affermato da questa Corte (cfr., tra le numerose altre, Cass., Sez. Un, n. 6769/2009 e 9217/2003, nonchè Cass. nn. 27140/2006, 26261/2007, 19959/2011, 20373/2014 e 20372/2014), secondo cui “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il mero ricorso allo strumento della concessione traslativa, con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente, essendo necessario a tal fine che, in osservanza al principio di legalità dell’azione amministrativa, l’attribuzione all’affidatario di detti poteri e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari e risarcitori siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi. Ne consegue che – avendo la L. 14 maggio 1981, n. 219, artt. 80, 81 e 84 (e, segnatamente, l’art. 81) (relativa al programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli) autorizzato, in forza di una disciplina speciale e in parte derogatoria rispetto a quella sulle espropriazioni, il ricorso alla concessione traslativa la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva, sia in relazione al risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva, che in relazione al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge”.

2. Con il secondo motivo il Consorzio Co.Ge.Ri. denuncia “Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia relativamente alla valutazione del valore dei cespiti ablati così come individuati dalla c.t.u.”.

Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.

Esso è, per come formulato, inammissibile, laddove consiste, in sostanza, nella mera riproduzione, nel presente giudizio di cassazione, del motivo di gravame. Per il resto, a fronte della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio avanzata dal Consorzio il giudice d’appello, avendo ritenuto di condividere le conclusioni del c.t.u., non era tenuto ad un’esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito, sicchè la censura in esame finisce per sollecitare un non consentito riesame, in questa sede, della valutazione del materiale istruttorio.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia “Violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, art. 80 e l’ordinanza del Presidente della G.R. Campania – Commissario Straordinario del Governo n. 70 del 10.8.1982, in relazione all’art. 42 Cost.; il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Motivazione insufficiente ed illogica su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3 in relazione agli artt. 115 e 116.

Violazione della L. n. 219 del 1981, art. 80 e segg., nonchè del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3 ed all’art. 112 preleggi”.

Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni esposte con riferimento al primo motivo del ricorso principale.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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