Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24540 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.I., nata in (OMISSIS), attualmente

trattenuta nel Centro di identificazione e espulsione di

(OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura in calce al

ricorso,

dall’avv. Ferrara Silvio e con lo stesso elettivamente domiciliata in

Roma, alla Via P. Leopardi Cattolica n. 3 (studio avv. Alessandro

Ferrara);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– controricorrente –

nonchè

QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore per legge domiciliato in

Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale

dello Stato;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 10 marzo 2010, nel

procedimento n. 653/2010 del R.G. dei giudizi di convalida, di

proroga del trattenimento della ricorrente nel CIE di

(OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: A.I., cittadina extracomunitaria, con distinti ricorsi a questa Corte, notificati entrambi al Ministero dell’Interno e alla Questura di Roma il 31 maggio 2010, ha chiesto di cassare i due diversi decreti del Giudice di pace di Roma del 10 marzo 2010 comunicato l’11 marzo 2010 (ric. n. 14915/10) e dell’11 novembre 2009 comunicato il 13 novembre successivo (ric. n. 15600/10) che, su richiesta del locale questore di cui del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 hanno autorizzato la proroga per sessanta giorni del suo trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione di (OMISSIS), il primo per essere stata presentata domanda di protezione internazionale documentata in atti e l’altro non risultando dal provvedimento le ragioni che giustificavano la proroga del trattenimento; in entrambi i casi i decreti impugnati erano stati emessi senza convocare la ricorrente e il Questore. Ad avviso della ricorrente, nel ricorso 14915/2010, l’ordine di accompagnamento convalidato dal giudice di pace con l’autorizzazione al trattenimento presso il Centro sopra indicato, è stato emesso in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, sesto e settimo periodo, e art. 14, comma 5, nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 come poi modificato, essendosi disposta detta autorizzazione senza contraddittorio con la ricorrente e in violazione dei suoi diritti di difesa, non avendo il giudice provveduto con la partecipazione delle parti in camera di consiglio ad adottare il provvedimento.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce anche violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2 e art. 28 norma che attiene invece alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione che può essere impugnata al Tribunale e non al giudice di pace che non era funzionalmente competente sulla proroga del trattenimento nella fattispecie, almeno fino alla definizione del riconoscimento della posizione di rifugiata chiesta dall’istante. Il decreto oggetto di ricorso viola pure la Direttiva CE n. 9 del 2003.

Il terzo motivo di ricorso lamenta poi violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 4 e 5, e della L. n. 94 del 2009, art. 22, comma 1, lett. f per avere adottato la decisione di proroga non convocando nè sentendo la parte interessata, destinataria della sua decisione.

Con il quarto motivo di ricorso si censurano i decreti del giudice di pace per violazione degli artt. 5, 6, & 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Protocollo n. 7 della stessa Convenzione, in rapporto all’art. 117 Cost., per avere limitato la libertà personale della ricorrente, senza previo contraddittorio con questa ultima, prorogando il termine di trattenimento presso il Centro sopra indicato, non sentendo la interessata in camera di consiglio.

I primi due motivi del ricorso n. 15600 del 2010, ripetono il primo e il quarto motivo del ricorso sopra riportati, denunciando poi al terzo motivo la non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionali delle norme indicate negli ultimi tre motivi, per violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., da ritenere ammissibile e rilevante. Il Ministero dell’interno si costituisce in entrambi i procedimenti sorti sui distinti ricorsi, eccependo, in entrambi i giudizi, la inammissibilità e/o nullità delle impugnative per essere incerta la identità della ricorrente.

DIRITTO – I ricorsi, che potranno essere riuniti in base a quanto afferma la giurisprudenza di questa Corte anche ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (da ultimo S.U. n. 18050 del 2010) per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, sono da ritenersi ammissibili e sono manifestamente fondati.

Invero la certificazione, dal difensore, dell’autografia della sottoscrizione della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., rende l’atto suscettibile di querela di falso senza la quale non può in alcun modo denegarsi la sua provenienza; nel caso le incertezze sulla generalità della ricorrente allo stesso modo identificata nei provvedimenti di autorizzazione della proroga al trattenimento nei Centri, supera anche i dubbi sull’identità ai fini processuali di tale parte, che solo con dette generalità può impugnare i provvedimenti che ella contesta, per cui il ricorso è da qualificare ammissibile.

L’impugnativa è inoltre manifestamente fondata e deve essere accolta, avendo questa Corte enunciato il presente principio di diritto disapplicato nella fattispecie: “Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale, caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perchè, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato entro quarantotto ore dalla ricezione di tale richiesta, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 4 ma prima del termine assegnato a suo tempo con la convalida” (Cass. n. 13767/2010).

Il primo motivo di entrambi i ricorsi valutati in questa sede è quindi manifestamente fondato e va accolto, con assorbimento conseguente degli altri motivi; in conclusione, il relatore opina che le impugnative siano ammissibili e valide e che il primo motivo di entrambe sia manifestamente fondato; chiede pertanto al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due ricorsi devono anzitutto riunirsi per la loro connessione oggettiva e soggettiva; entrambi sono fondati nei sensi indicati dalla relazione.

Deve poi rigettarsi l’eccezione dei controricorrenti in ordine alla incertezza sulla identità della ricorrente che comporterebbe inammissibilità dei ricorsi; l’autentica della firma a cura del difensore esclude le dedotte incertezze rendendo certa fino a querela di falso la sottoscrizione della procura dalla A.; i ricorsi sono quindi certamente ammissibili per tale profilo. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta di accoglimento del primo motivo di impugnazione con assorbimento del secondo, cui aderisce anche la ricorrente con la memoria del suo difensore ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il ricorso deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, essendo orami decorso il termine massimo di trattenimento nel Centro di identificazione e di espulsione di 180 giorni (L. 15 luglio 2009 n. 94), per cui alcuna proroga di esso è consentita e la convalida dal giudice di pace non è ormai più possibile.

Il Ministero deve essere condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna il Ministero intimato a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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