Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24540 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 01/12/2016), n.24540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TORNO GLOBAL CONTRACTING S.P.A., Elettivamente domiciliata in Roma,

LARGO ANTONIO SARTI, n. 4, nello studio dell’avv. Bruno Capponi, che

la rappresenta e difende unitamente all’avv. Sergio Colombo, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. METROPOLITANA MILANESE S.P.A., Elettivamente domiciliata in

Roma, via Federico Confalonieri, n.5, nello studio dell’avv. Luigi

Manzi, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Aldo

Maugeri e Paolo Patron, giusta procura speciale autenticata dal

notaio dott.ssa F.A. di Milano in data 23 novembre 2009,

rep. 20216;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 2487,

depositata in data 18 settembre 2008;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 aprile 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Marco Russo, munito di delega;

sentito per la controricorrente l’avv. Carlo Albini, munito di

delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. RUSSO Giovanni Rosario, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l – Con sentenza depositata in data 2 dicembre 2002 il Tribunale di Milano condannava la S.p.a. M. M. Metropolitana Milanese (d’ora in poi, per brevità, M. M.) al pagamento in favore della Torno Internazionale S.p.a. (ora Torno Global Contracting S.p.a., e, per brevità, Torno) al pagamento della somma di Euro 1.976.839,66, oltre interessi legali, in parziale accoglimento della domanda relativa ad una maggiore pretesa, per complessive Lire 58.112.442.280, avanzata con riferimento a una serie di riserve iscritte nei registri di contabilità dell’appalto relativo alla realizzazione di lavori edili che interessavano tre lotti del c.d. (OMISSIS).

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, per quanto in questa sede maggiormente interessa, ha considerato come non apposta la riserva n. 12, accogliendo in parte qua il gravame proposto da M. M..

In particolare, è stato osservato che, prevedendo l’art. H del capitolato di appalto, rispetto alle deduzioni del direttore dei lavori in ordine alle riserve iscritte, che l’appaltatore potesse ricorrere alla società entro 15 giorni dall’iscrizione delle deduzioni, e che il mancato rispetto di tali disposizioni comportava l’inefficacia dell’intera riserva, nella specie l’impresa appaltatrice, pur avendo annotato nel registro di non accettare tali controdeduzioni e di voler ricorrere, tuttavia aveva presentato il ricorso quanto il suddetto termine di quindici giorni era ormai scaduto. Non poteva tenersi conto, per altro, dell’annotazione effettuata – nel rispetto del termine anzidetto sul registro di contabilità, non avendo lo stesso, destinato a comunicazioni di carattere tecnico con la D.L., la funzione di veicolo per le comunicazioni come quella attinente al ricorso in esame.

1.2 Sotto il profilo della decorrenza della revisione prezzi, è stata poi disattesa la tesi dell’impresa secondo cui il “dies a quo” andava individuato nel momento della presentazione dell’offerta, dovendosi ritenere, sulla base di un’interpretazione letterale e logico sistematica della L. n. 41 del 1986, art. 33 che dovesse tenersi conto, come affermato dal Tribunale, della data di aggiudicazione, come del resto previsto dall’art. 10 del contratto di appalto.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione la Torno propone ricorso, affidato a due motivi, cui M.M. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente deve darsi atto della produzione, da parte della ricorrente, dal verbale dell’assemblea straordinaria con la quale è stato deliberata la modifica statutaria relativa al cambiamento della denominazione della società che aveva partecipato al grado di appello in “Torno Global Contracting S.p.a.”: ne consegue la legittimazione della stessa a proporre il ricorso per cassazione, che rimane pur sempre riferibile, al di là della variazione meramente formale, al soggetto che aveva rivestito la qualità di parte nel giudizio di merito (cfr. Cass., 8 aprile 1998, n. 3638; Cass., 3 gennaio 2002, n. 26).

2.1 – Deve per altro rilevarsi, a fronte delle contestazioni sollevate dalla controricorrente, che risulta adeguatamente documentato il potere rappresentativo il capo al dott. R.A., che ha sottoscritto la procura speciale, sia in quanto presidente del consiglio di amministrazione della Torno, sia il virtù della delibera, ritualmemte prodotta, in data 11 settembre 2009, nella quale tale potere espressamente gli viene conferito.

3 – Con il primo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1363 c.c. e ss., in relazione all’art. H.1.3.1 del capitolato di appalto, nonchè dell’art. 26 del capitolato generale LL.PP. approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962. In particolare, con riferimento alla riserva n. 12, si sostiene, che, in assenza di prescrizioni nel capitolato circa le modalità di proposizione del ricorso avverso le controdeduzioni della direzione lavori, l’iscrizione nel registro della contabilità, nella specie effettuato tempestivamente, doveva ritenersi validamente effettuata al fine di impedire ogni decadenza dell’impresa.

3.1 – Il motivo è inammissibile.

Invero la censura non attinge l’intera “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che, oltre a valorizzare l’aspetto relativo alla comunicazione – ritenuta invalida dalla Corte di appello – mediante iscrizione nel registro di contabilità, ha posto in evidenza come l’annotazione nel registro “di non accettare tali controdeduzioni”, e di voler ricorrere alla committente, era da intendere come manifestazione della volontà di proporre (successivamente) ricorso, come in effetti avvenuto in data 21 aprile 1995, “ben oltre il termine di 15 giorni prescritto dall’art. H.1.3.1 del Capitolato d’appalto”.

3.2 – A ben vedere tale aspetto – che per altro verso implica il coinvolgimento del canone ermeneutico fondato sul comportamento delle parti – appare decisivo ed assorbente rispetto alla questione concernente l’individuazione della modalità della comunicazione del ricorso alla committente.

Il tema in esame, infatti, rilevante per la decisione della controversia, attiene alla valutazione della vicenda sotto il profilo fattuale, riservata al giudice del merito e nella specie neppure attinta da censure di incongruità, per altro non rilevabili, in quanto – a differenza della tesi prospettata nel ricorso la ricostruzione svolta nell’impugnata decisione tiene conto di tutti gli elementi della fattispecie, compresa la lettera (con la quale, secondo la Corte d’appello, venne effettivamente presentato il ricorso, ed altrimenti ingiustificata), del 21 aprile 1995.

In altri termini, la motivazione della decisione impugnata, in relazione alla riserva n. 12, che riguarda una sospensione singolarmente attuata ad iniziativa dell’impresa, si fonda su due aspetti distinti ed autonomi: da un lato, l’irrilevanza dell’annotazione nel registro di contabilità ai fini della proposizione del ricorso alle controdedu-zioni della direzione dei lavori; dall’altro la qualificazione dell’annotazione come mera anticipazione della successiva presentazione del “preannunciato ricorso”, poi intervenuta tardivamente.

Quest’ultimo aspetto, dotato di autonoma rilevanza dal punto di vista decisionale, e sul quale parimenti si fonda la rilevata decadenza dalla riserva – non contestata sotto altri profili -, non risulta (come del resto si apprezza dalla lettura del quesito di diritto) adeguatamente censurato, salvo il rilievo di natura lessicale, di per sè insufficiente, fondato sull’utilizzo del verbo al presente indicativo (“ricorre” anzichè “ricorrerà”) contenuto nella laconica annotazione sul registro di contabilità (“L’impresa non accetta le controdeduzioni del D.L. e ricorre alla Committente”).

4 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 3, D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947 e della L. n. 1481 del 1963, art. 1 e L. n. 37 del 1973 e art. 1418 c.c..

Formulandosi idoneo quesito di diritto si sostiene che il riferimento ai fini della revisione dovrebbe individuarsi nel momento dell’offerta, e non in quello, considerato dalla Corte distrettuale, dell’aggiudicazione.

4.1 – La censura non appare condivisibile.

4.2 – La tesi sostenuta dalla ricorrente si fonda essenzialmente sul contenuto del parere n. 382 reso dal Consiglio di Stato nell’anno 1991: il riferimento all’aggiudicazione, contenuto nella L. n. 41 del 1986, art. 33 non sarebbe compatibile con la disciplina dell’appalto-concorso, in quanto nella stessa l’aggiudicazione, a differenza di quanto avviene nel sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, non equivale per ogni effetto giuridico al contratto, per cui perfezionamento è necessaria la successiva stipulazione. Non essendovi stata, quindi, una vera e propria aggiudicazione, la norma contenuta nella L. n. 41 del 1986, art. 3, comma 3 nella specie non potrebbe trovare applicazione, neppure in via analogica, attesa la sostanziale differenza, soprattutto dal punto di vista cronologico, fra i due sistemi.

Sulla base di tale argomentazione la ricorrente sostiene l’applicabilità della disciplina previgente, con conseguente calcolo della revisione a partire dall’offerta, previa disapplicazione, ai sensi della L. n. 37 del 1973, in quanto difforme a detta disciplina (Cass., Sez. un., 6 luglio 20101, n. 9220), della clausola contrattuale con la quale si richiamava il contenuto della L. n. 41 del 1986, art. 33.

4.3 – Mette conto di evidenziare preliminarmente come il riferimento alla nullità della clausola che richiama la disciplina introdotta dalla L. n. 41 del 1986, vigente al momento della stipula del contratto, è caudatario della ritenuta inapplicabilità della disciplina stessa, tale da far ritenere operante il previgente quadro normativo, comportante, fra l’altro, la nullità di qualsiasi patto contrario. Il tema decisivo, riguarda, quindi, l’applicabilità o meno della disposizione, più volte richiamata, introdotta con la Legge Finanziaria n. 41 del 1986, essendo del tutto evidente come la soluzione positiva comporti la piena conformità della clausola suddetta alla disciplina cui le parti hanno fatto riferimento.

4.4 – A giudizio della Corte la tesi prospettata nel ricorso presenta il limite, già evidenziato nell’impugnata decisione, consistente nel considerare isolatamente il comma 3 del più volte citato L. n. 41 del 1986, art. 33 e, più precisamente, nel focalizzare l’indagine sulla diversa valenza che assume il termine “aggiudicazione” nell’ambito della disciplina dell’appalto concorso, senza considerare gli aspetti di natura sistematica del nuovo intervento legislativo.

4.5 – Sotto tale profilo vale bene sottolineare come la norma in esame si riferisce, senza operare distinzioni, ai “lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici”, ragion per cui non vi è ragione per dubitare dell’ampiezza dell’intervento del legislatore, corrispondente, del resto, alla sua “ratio”, intesa a limitare, per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, gli effetti della previgente disciplina.

4.6 – In proposito vale bene sottolineare come la Corte costituzionale, dopo aver descritto l’evoluzione normativa relativa alla revisione del prezzo negli appalti pubblici, abbia avuto modo di affermare (sentenza n. 447 del 2006) che “è indubbio che l’istituto della revisione prezzi risponda ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano “valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio (sentenza n. 308 del 1993)”.

4.7 – Giova altresì ricordare come la stessa giurisprudenza amministrativa, successivamente all’emanazione del ricordato parere, abbia affermato: “In nessun luogo della norma è presa in considerazione l’offerta o il tempo o la fase procedimentale in cui questa può assumere evidenza. E poichè nell’ambito delle procedure pubbliche dì scelta del contraente l’aggiudicazione e l’offerta sono atti tra di loro ben diversi, quanto meno perchè il primo presuppone necessariamente l’altro e proviene dall’Amministrazione, mentre il secondo è proprio del concorrente che non è ancora divenuto contraente, la norma non può essere interpretata se non alla stregua del suo dato letterale”.. “La circostanza che l’offerta sia del tutto ignorata dalla disposizione in esame evidenzia, inoltre, il carattere completamente arbitrario di ogni congettura o ipotesi interpretativa tesa a limitare il campo di applicazione della norma, che assuma l’offerta e non l’aggiudicazione come termine di riferimento” (Cons. St., 10 ottobre 2002, n. 5122).

4.8 – Tornando agli aspetti di natura sistematica, vale bene rimarcare che l’interpretazione invocata dalla ricorrente, implicante, tra l’altro, l’ultrattività del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, confligge con il chiaro tenore della L. n. 41 del 1986, art. 33, comma 6 che prevede l’abrogazione di tutti le disposizioni in contrasto con la nuova disciplina.

5 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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