Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2454 del 31/01/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 2454 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso 27427-2012 proposto da:
GENERALE
MAURIZIO
C.F.
GNRMRZ78H11G3881,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
Data pubblicazione: 31/01/2018
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1011/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2012 R.G.N.
710/2011.
R.G. n. 27427/2012
RILEVATO
che con sentenza in data 24 agosto 2012 la Corte di Appello di Milano ha
confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso
proposto da Maurizio Generale nei confronti di Poste Italiane Spa, volto ad
accertare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai due contratti stipulati
che avverso tale sentenza, che aveva accolto l’eccezione di risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, il Generale ha proposto ricorso per
cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui ha opposto
controricorso la società, illustrato da memoria;
che parte ricorrente ha depositato rinuncia, accettata dalla controparte;
CONSIDERATO
che a seguito della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, a mente degli
artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo;
che, in ordine alle spese, essendovi adesione della controparte, non occorre
pronunciarsi,
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
tra le parti;