Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2454 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27493-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avveso la sentenza n. 51/2011 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 10/06/16;

udienza del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 54/06/11 dep. 10.6.2011, che su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 1998 e 1999 di S.P., consulente informatico, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. In particolare la CTR ha ritenuto assente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in base all’esame del quadro RE delle dichiarazioni, da cui risultava la prova di modeste spese di ammortamento e mancanza di lavoratori dipendenti.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3), avendo il contribuente corrisposto compensi a terzi negli anni in questione e non avendo per contro fornito idonea prova sulla mancanza del presupposto impositivo dell’Irap. In appello sono stati prodotti i quadri RE del modello unico, da cui emergono compensi a terzi per il 1998 e 1999, nonchè spese relative a immobili, consumi e beni strumentali, non esaminati dalla CTR.

2. Il motivo è fondato, avendo la CTR affermato l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (in particolare: modeste spese di ammortamento e mancanza di lavoratori dipendenti), in contrasto con le dettagliate contestazioni dell’Ufficio che, riportando il quadro RE delle dichiarazioni, evidenzia elementi non considerati dalla CTR.

La CTR non si è pertanto attenuta ai principi regolatori dell’Irap come recentemente delineati dalle SU, n. 7371 del 14/04/2016, le quali hanno statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità originariamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla CTR dell’Emilia Romagna, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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